Legge regionale 4 maggio 1984, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 04 05 1984

Bollettino ufficiale 17 5 1984 n. 5

Prosecuzione e rinnovo della concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori e conduttori di aziende agricole.

Art. 1

Agli imprenditori agricoli e ai conduttori di aziende agricole i cui terreni ricadono nelle zone destinate all’esercizio dell’agricoltura è concessa una indennità compensativa prevista dalla Direttiva CEE n. 268, in data 28 aprile 1975, e dalla Legge 10 maggio 1976, n. 352.

L’indennità compensativa annua è concessa al fine di ovviare o, quanto meno ridurre gli svantaggi naturali permanenti esistenti nelle zone montane o dovuti alle condizioni climatiche difficili, alla altitudine, al periodo vegetativo abbreviato, alle forti pendenze che rendono difficile e oneroso l’uso dei mezzi meccanici e tecnici.

Il beneficio tende, inoltre, a favorire il mantenimento di un minimo di popolazione nelle zone montane, ad assicurare la continuità delle attività agricole anche ai fini della conservazione dell’equilibrio idrogeologico, la difesa e la valorizzazione dell’ambiente naturale e montano.

Art. 2

La concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori agricoli e ai conduttori di aziende agricole è effettuata alle seguenti condizioni:

- coltivino i terreni e conducano aziende agricole a qualsiasi titolo (proprietari, affittuari, coloni, compartecipanti, ecc.) aventi una superficie agraria utilizzabile di almeno ha. 3.

Sono imputabili le superfici agrarie utilizzabili coltivate rappresentate da quote di comproprietà, quelle derivanti dalla partecipazione a proprietà collettive e consortili, interessenze; i diritti nelle " consorterie ", nelle comunità agrarie e simili; i diritti di uso civico.

- Si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nella direttiva CEE n. 268/ 75 e salvo le eccezioni di cui all’articolo 6 della Direttiva medesima.

La cessazione della coltivazione per l’intero quinquennio o per parte di esso, comporta la revoca del beneficio e la restituzione delle indennità percepite fino al momento della cessazione stessa.

- La conduzione dell’azienda agricola deve avvenire mediante la effettiva coltivazione dei terreni e la tenuta degli allevamenti secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione dei beni immobili, delle opere di miglioramento fondiario aziendali e consortili.

Qualora il conduttore cessi di coltivare i terreni durante il quinquennio ma vi subentri nella conduzione altro conduttore, in possesso dei requisiti, quest’ultimo potrà percepire, fino al compimento del quinquennio, la indennità compensativa ed il precedente conduttore è esonerato dall’obbligo di restituire gli importi della indennità percepita fino al momento della cessazione.

Art. 3

a) Per le aziende agricole dotate di allevamenti bovini, ovini, caprini, la indennità compensativa annua è fissata in Lire 122.000 per ogni unità di bestiame adulto( UBA) allevata durante l’intero anno. L’importo unitario della indennità non può superare L. 122.000 per ettaro di superficie foraggera totale dell’azienda.

L’importo unitario della indennità annua non potrà essere inferiore a Lire 25.540 e non superiore a L. 122.000 per ogni UBA e per ettaro di superficie foraggera totale dell’azienda (rispettivamente 20,3 ECU e 97 ECU, a norma del regolamento CEE 3332 del 19 dicembre 1980 e della Direttiva CEE n. 666 del 24 giugno 1980).

In ogni caso l’importo complessivo della indennità annua per ogni azienda agricola e per ogni beneficiario non potrà superare quello corrispondente alle 20 UBA

Quando il bestiame delle aziende delle sedi invernali viene monticato in alpeggio, per un periodo non inferiore a gg. 90, la corrispondente quota di indennità pari ad un quarto di Lire 122.000 compete al monticatore per ogni UBA dallo stesso monticata.

La corresponsione della suddetta quota parte spettante al monticatore, per le UBA monticate, è effettuata direttamente dal proprietario del bestiame allevato nelle aziende delle sedi invernali al momento dell’affidamento del bestiame stesso.

b) Per le aziende agricole con produzioni diverse da quella bovina, ovina e caprina (aziende prive di bestiame) l’importo unitario della indennità compensativa annua è stabilita nella misura di Lire 122.000 per ettaro di superficie agraria utilizzata dall’azienda.

Dalla superficie agraria utilizzata di cui al punto b) precedente è detratta la superficie destinata alla produzione foraggera; quella destinata alla produzione intensiva di meli, peschi, eccedenti il mezzo ettaro e quella destinata a seminativo.

La indennità compensativa annua unitaria non potrà essere inferiore e superiore ai limiti indicati nel punto a) precedente.

In ogni caso la indennità compensativa annua complessiva commisurata alla superficie agraria utilizzata non potrà superare per ogni azienda e per ogni beneficiario la somma di lire 2.440.000.

Le superfici a coltura promiscua sono conteggiate una sola volta e iscritte nelle qualità di coltura che forniscono il reddito prevalente.

Art. 4

In ogni caso le indennità indicate nei punti

a) e b) predetti nella loro misura unitaria e complessiva non sono cumulabili fra loro per la stessa azienda e lo stesso beneficiario.

La indennità compensativa annua di importo pari o inferiore a L. 15.000 non è liquidata.

Le misure unitarie per ogni UBA e per ettaro ed i massimali della indennità compensativa indicati nei precedenti articoli sono aggiornati annualmente sulla base del valore assunto dall’ECU alla data primo gennaio di ogni anno.

Art. 5

La conversione di bovini, caprini e ovini in unità bestiame adulto( UBA) di cui all’articolo 3 lettera a) avviene secondo la tabella seguente: tori, vacche e altri bovini di più di due anni di età 1,0 UBA bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA

pecore 0,15 UBA

capre 0,15 UBA.

Art. 6

La domanda compilata su moduli predisposti dall’Assessorato all’Agricoltura e alle Foreste dovrà pervenire entro i termini fissati annualmente, all’Assessorato stesso.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti e attestazioni:

a) estratti in carta libera dei dati catastali (numero della partita, foglio di mappa, numero della particella, Comune, superficie, qualità di coltura, reddito dominicale, reddito agrario) di tutti i terreni condotti dal richiedente e per i quali è stata richiesta la indennità.

b) attestazione del Sindaco del Comune di residenza del richiedente dalla quale risulti che il conduttore dedica la propria attività manuale alla lavorazione dei terreni ed all’allevamento del bestiame per i quali ha richiesto l’indennità.

c) stato di famiglia.

d) documentazione attestante il titolo in forza del quale il richiedente conduce i terreni dei quali non è proprietario (contratto di affitto, dichiarazioni di affitto, altri titoli di conduzione).

e) attestazione del Sindaco, redatta anche sul modulo di domanda da cui risulti la rispondenza alla realtà degli elementi aziendali contenuti nella domanda stessa (superfici, qualità di coltura, numero di capi di bestiame).

Art. 7

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49, sono abrogati.

L’applicazione della presente legge è demandata all’Assessorato all’Agricoltura e Foreste che vi provvederà con i propri Servizi. I Funzionari addetti hanno la facoltà di accedere alle aziende agricole e agli allevamenti per eseguire gli accertamenti necessari inerenti la istruzione delle domande in applicazione della presente legge.

Contro le decisioni adottate dall’Assessorato all’Agricoltura e alle Foreste è ammesso ricorso alla Giunta regionale che si pronunzia in via definitiva.

Art. 8

Coloro che producono documenti non rispondenti al vero; che non rispettano gli impegni assunti inerenti la coltivazione dei terreni e la conduzione degli allevamenti: che omettano di comunicare tempestivamente la variazione nella conduzione dei terreni nella qualità di coltura, nella consistenza degli allevamenti, che comunque, con il loro comportamento traggano in errore l’Amministrazione regionale, dovranno restituire le indennità indebitamente percepite. Saranno cancellati dall’elenco dei beneficiari della indennità, fatte salve le competenze dell’autorità giudiziaria in materia.

Art. 9

La presente legge è adottata per la durata di anni 5 a decorrere dal 1984. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è previsto in annue L. 1.700.000.000 e graverà sul capitolo n. 28220 dello Stato di previsione della Parte Spesa (allegato B) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La copertura dell’onere di cui al comma precedente è assicurata:

- per l’esercizio finanziario 1984 mediante prelevamento di pari importo dal capitolo n. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti" del bilancio di previsione per l’esercizio 1984 (allegato n. 8 - settore primo - assetto del territorio e tutela dell’ambiente);

- per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 mediante utilizzo per Lire 3.400 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.06 - difesa del suolo del bilancio pluriennale 1984- 1986.

Art. 10

Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA PARTE SPESA

(Allegato B)

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese correnti ". L. 1.700.000.000

Variazione in aumento

Cap. 28220 " Spese per la concessione della indennità compensativa annua a conduttori di aziende agricole LR 4 maggio 1984, n. 13 L. 1.700.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.