Legge regionale 22 marzo 1983, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 22 03 1983

Bollettino ufficiale 6 4 1983 n. 5

Aumento dello stanziamento annuo previsto per l’applicazione della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta.

Art. 1

Lo stanziamento annuo previsto per l’applicazione della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente " Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta " č aumentato di Lire 10 milioni.

Il corrispondente onere graverą sul cap. 37450 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983, che a tal fine viene aumentato di Lire 10 milioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell’onere di cui ai commi precedenti, previsto in annue Lire 10 milioni, si provvede, per quanto concerne l’esercizio 1983, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese correnti), allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico, della parte Spesa del bilancio preventivo della regione per l’anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985, la copertura dell’onere di Lire 20 milioni č assicurata dalle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.12 (interventi promozionali per il turismo) del bilancio pluriennale 1983/ 1985.

Per gli anni successivi gli oneri previsti saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 2

Al bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 10.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37450 Contributi per corsi per aspiranti maestri di sci e per maestri di sci e contributi per il funzionamento della relativa associazione L. 10.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.