Legge regionale 22 aprile 1975, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 22 04 1975

Bollettino ufficiale 23 5 1975 n. 5

Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

Art. 1

In attesa della riforma sanitaria è istituito nell’ambito dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta il Servizio per la tutela della salute dei lavoratori, al fine di garantire il coordinamento degli strumenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e del lavoro ed un efficace intervento sanitario preventivo per la tutela dell’integrità psico - fisica dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

Art. 2

Il Servizio opera alle dipendenze dell’Assessorato regionale competente in materia di sanità, in collaborazione - ai sensi e per i fini di cui all’articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - con i lavoratori, le loro rappresentanze aziendali, i gruppi omogenei di lavorazione e le organizzazioni sindacali.

Il Servizio svolge i seguenti compiti:

a) predisposizione e costante aggiornamento di una mappa di rischio attraverso un censimento realizzato, per ogni attività produttiva, a livello di gruppi omogenei di lavorazione e che comprenda i procedimenti tecnologici adottati o in corso di progettazione nelle singole lavorazioni, le sostanze usate, le cause di possibile danno e gli effetti sulla salute dei lavoratori connessi all’ambiente di lavoro;

b) rilevazione dei dati ambientali secondo i criteri e le modalità indicate dalla Commissione di cui all’articolo 5;

c) raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalle rappresentanze sindacali aziendali per la tutela degli ambienti di lavoro ( Commissioni ambiente) nonché dei dati riguardanti la salute dei lavoratori, in possesso degli Enti, Istituti e Servizi operanti nel settore previdenziale e sanitario;

d) organizzazione della consulenza ed assistenza sui problemi della tutela della salute nelle aziende anche ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) istituzione, compilazione ed aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei registri dei dati biostatistici in dotazione ai singoli gruppi omogenei di lavorazione, nonché dei libretti di rischio e sanitari in dotazione ai singoli lavoratori. I dati contenuti nei registri di gruppo e quelli individuali sono raccolti, classificati ed utilizzati ai fini della programmazione degli interventi;

f) promozione di indagini epidemiologiche ed ambientali, con particolare riguardo allo stato della salute dei lavoratori e ad ogni altra incombenza relativa ai problemi di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

Il Servizio provvede ad assegnare un termine, alle aziende interessate, per la rimozione delle cause di nocività e di pericolo, qualora, dalle indagini compiute, un carenza di tempestivi ed adeguati provvedimenti, emergano situazioni ambientali nocive o pericolose alla salute dei lavoratori. In caso di inosservanza del termine, il Servizio informa la Commissione di cui all’articolo 5 e segnala agli Organismi ispettivi ed all’Autorità giudiziaria le situazioni di cui sopra.

Art. 3

Per l’assolvimento delle finalità indicate all’articolo 1 e per l’esplemento dei compiti previsti all’articolo 2, il Servizio promuove e coordina tutte le attività connesse alla tutela della salute dei lavoratori utilizzando le strutture esistenti, operanti nel settore, ed avvalendosi altresì, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti, istituti, esperti in igiene dell’ambiente di lavoro e di medicina del lavoro o di altre discipline.

Art. 4

Il Servizio deve essere dotato del seguente personale:

1) un sanitario con specializzazione in medicina del lavoro;

2) un tecnico non medico laureato in discipline scientifiche, esperto in igiene degli ambienti di lavoro;

3) un perito industriale con specifica competenza dei problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro;

4) una assistente sanitaria visitatrice;

5) un coadiutore.

Il rapporto di lavoro di cui al punto 1) è regolato da contratto di diritto privato. Per il personale di cui ai punti successivi è istituito il ruolo organico allegato alla presente legge.

È approvata, a tal uopo, la tabella organica, annessa alla presente legge quale allegato A, dei posti di ruolo del personale addetto al Servizio. Al predetto personale sono estese, per quanto applicabili, le norme di legge in vigore sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente della Regione, previste dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Gli organi di gestione e l’organico del personale previsti dalla presente legge, all’atto dell’entrata in vigore della legge quadro di riforma sanitaria nazionale, saranno inseriti nel Servizio sanitario della Regione.

Art. 5

È istituita la Commissione regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro composta da: a) l’Assessore regionale competente in materia di sanità, che la presiede;

b) due Consiglieri di cui uno designato dalla minoranza consiliare; c) un esperto in programmazione sanitaria designato dalla Giunta regionale;

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati da ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in Regione; e) due lavoratori designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in Regione.

I membri della Commissione di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica due anni e mezzo e, comunque, decadono ad ogni rinnovo del Consiglio regionale.

Il presidente della Commissione chiama a far parte della Commissione stessa:

1) due lavoratori designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in Regione, appartenenti alle rappresentanze sindacali per la tutela degli ambienti di lavoro ( Commissioni ambiente) dell’azienda interessata dalla trattazione dei singoli problemi all’ordine del giorno;

2) un rappresentante designato dalla Comunità montana nella cui circoscrizione territoriale è ubicata l’unità produttiva interessata al problema in trattazione nella singola seduta. Qualora l’unità produttiva abbia sede nella parte del Comune di Aosta non inclusa nella circoscrizione della Comunità Montana n. 4, il rappresentante è designato dallo stesso Comune.

Sono membri di diritto il sanitario ed il tecnico di cui ai punti 1) e 2) dell’articolo 4.

La Commissione, qualora ne ravvisi l’opportunità in relazione alla trattazione dei singoli argomenti, può chiedere l’intervento alle proprie riunioni di rappresentanti di enti, di esperti ed altri.

La Commissione è convocata d’ufficio dal suo Presidente. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta del Presidente della Giunta regionale ovvero di almeno cinque membri della Commissione stessa.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell’Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 6

La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte ed esprime pareri in relazione a problemi concernenti la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro, anche ai fini della attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) esamina i dati raccolti, i programmi e le richieste di intervento avanzate dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali ed indica i provvedimenti che ritiene opportuni per la loro attuazione;

c) indica i criteri e le procedure relativi a tutte le attività del Servizio;

d) provvede alla organizzazione e pubblicazione della documentazione, delle rilevazioni e dei dati raccolti dal servizio; e) propone la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 3.

Art. 7

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge per la parte " Spese correnti ", previsto in annue Lire 50 milioni, graverà sui Capitoli 693 e 712 che vengono istituiti nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1975 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Al finanziamento della predetta spesa si fa fronte mediante prelievo di una somma di pari importo dal Capitolo 206 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge per la parte " Spese in conto capitale ", previsto in Lire 40 milioni, graverà sul capitolo 762 che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975. Il finanziamento della predetta maggiore spesa di Lire 40 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul Capitolo 16 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazioni in aumento:

Capitolo 16 " Proventi della Casa da gioco di Saint Vincent " L. 40.000.000

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Titolo I

Sezione III -Categoria II

Servizio per la tutela della salute dei lavoratori

Capitolo 693 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio per la tutela della salute dei lavoratori " L. 30.000.000

- Categoria IV

Servizio per la tutela della salute dei lavoratori

Capitolo 712 " Spese di gestione (convenzioni, manutenzione ordinaria, riscaldamento, illuminazione, acqua, spese di ufficio ed altre spese generali) per il Servizio per la tutela della salute dei lavoratori " L. 20.000.000

- Titolo II - Sezione III - Categoria II

Capitolo 762 " Spese di investimento (arredamento, sistemazione locali ed acquisto attrezzature

tecnico - sanitarie) per il Servizio per la tutela della salute dei lavoratori " L. 40.000.000

TOTALE L. 90.000.000

Variazioni in diminuzione:

- Titolo I - Sezione VI - Categoria IX

Capitolo 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento " L. 50.000.000

TOTALE L. 50.000.000

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale n. 13 in data 22 aprile 1975. Tabella organica dei servizi e dei posti di ruolo del servizio per la tutela della salute dei lavoratori.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di tecnico non medico laureato in discipline scientifiche, esperto in igiene degli ambienti di lavoro, numero di posti 1, gruppo regionale A 3: //

stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 4.840.000; // stipendio annuo lordo, dopo 10 anni, L. 4.290.000; // stipendio annuo lordo, dopo 6 anni, L. 3.800.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 2 anni, L. 3.370.000; //

stipendio annuo lordo, iniziale, L. 2.990.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di perito industriale, numero di posti 1, gruppo regionale B: // stipendio annuo lordo, dopo 20 anni, L. 3.800.000; // stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 3.330.000; // stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 2.830.000; // stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 2.450.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 2.120.000; //

stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.830.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di assistente sanitaria visitatrice, numero di posti 1, gruppo regionale B: //

stipendio annuo lordo, dopo 24 anni, L. 3.800.000; // stipendio annuo lordo, dopo 20 anni, L. 3.330.000; // stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.830.000; // stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 2.450.000; // stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 2.120.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.830.000; //

stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.580.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di coadiutore, numero di posti 1, gruppo regionale C: // stipendio annuo lordo, dopo 20 anni, L. 2.790.000; // stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.420.000; // stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 2.050.000; // stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.770.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.530.000; //

stipendio annuo lordo, iniziale, 1.300.000.