Legge regionale 5 aprile 1973, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 05 04 1973

Bollettino ufficiale 20 4 1973 n. 6

NORME SULLA ISTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA’ MONTANE.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La presente legge disciplina l’istituzione e l’attività delle Comunità montane previste dalla legge 3-12-1971 n. 1102, in relazione alle norme della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.

Art. 2

Nell’ambito della Regione Valle d’Aosta i territori montani determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25-7-1952 n. 991 e successive modificazioni, sono ripartiti, in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle seguenti zone omogenee:

1a zona: comprendente i Comuni di: Courmayeur, Pré St-Didier, La Thuile, Morgex e La Salle;

seconda zona: comprendente i Comuni di: Valgrisanche, Rhêmes N. Dame, Rhêmes St-Georges, Valsavaranche, Cogne, Aymaville, Villeneuve, Introd, Arvier, Avise, St-Nicolas e St-Pierre;

terza zona: comprendente i Comuni di: Bionaz, Oyace, Valpelline, Roisan, Gignod, Allain, Doues, Ollomont, Etroubles, St-Oyen e St-Rémi;

quarta zona: comprendente i Comuni di: Jovençan, Gressan, Charvensod, Pollein, Brissogne, St-Marcel, Fénis, Nus, Quart, St-Christophe, Aosta (parte montana) e Sarre;

quinta zona: comprendente i Comuni di: Valtournanche, Chamois, La Magdeleine, Antey St-Andrè, Torgnon, Châtillon, St-Vincent, Emarèse, Pontey, Chambave, St-Denis e Verrayes;

sesta zona: comprendente i Comuni di: Ayas, Brusson, Challant St-Anselme, Challant St- Victor, Verrès, Arnaz, Issogne, Champdepraz e Montjovet;

settima zona: comprendente i Comuni di: Gressoney La Trinité, Gressoney St-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont St-Martin, Donnaz, Bard, Hône, Pont Bozet e Champorcher.

Art. 3

I Comuni compresi in ciascuna delle zone omogenee di cui all’articolo precedente sono costituiti in Comunità montana, Ente di diritto pubblico, organo intermedio di decentramento amministrativo, organizzativo ed operativo, nonché minima unità territoriale di programmazione socio - economica e di pianificazione urbanistica.

Art. 4

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione del Consiglio Regionale, può essere disposta la soppressione o la modificazione territoriale delle Comunità montane qualora ne vengano meno gli scopi istituzionali o mutino le condizioni territoriali o economiche che ne costituiscono il presupposto.

Con lo stesso Decreto sono regolati i rapporti giuridici e patrimoniali conseguenti all’estinzione o alla modificazione delle Comunità montane.

Art. 5

Il controllo sugli atti deliberativi delle Comunità montane è esercitato dalla Regione secondo le norme in vigore per il controllo degli atti degli Enti pubblici locali della Valle d’Aosta.

Art. 6

Le Comunità montane devono adottare, entro sei mesi dalla loro costituzione, un proprio Statuto formulato in conformità delle norme della presente legge.

Lo Statuto e le sue eventuali successive modificazioni sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio della Comunità e sono soggetti all’approvazione della Giunta Regionale.

Lo Statuto deve stabilire, tra l’altro:

a) la sede e la denominazione della Comunità montana;

b) l’indicazione dei Comuni che fanno parte della Comunità;

c) gli scopi e le finalità che la stessa intende perseguire in conformità alle norme della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e della presente legge;

d) la composizione degli organi deliberanti ed esecutivi della Comunità con l’indicazione delle attribuzioni e competenze loro spettanti, in quanto non disciplinate dalla presente legge;

e) le attribuzioni del Presidente della Comunità montana, per quanto non previsto dalla presente legge;

f) l’organizzazione e la struttura degli uffici della Comunità montana;

g) l’indicazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei membri degli organi della Comunità montana;

h) le norme per la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

i) le norme per l’elezione e la revoca del Direttivo e del suo Presidente;

l) le norme per la convocazione del Consiglio in sessioni ordinarie e straordinarie;

m) i criteri di ripartizione, tra i Comuni, delle spese ordinarie della Comunità montana;

n) le norme relative alla costituzione e conservazione del demanio e del patrimonio della Comunità montana;

o) modalità di formazione e convocazione delle Assemblee e Commissioni consultive;

p) altre norme di amministrazione non previste dalla presente legge.

TITOLO II

ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 7

Sono organi della Comunità montana:

a) il Consiglio;

b) il Direttivo;

c) il Presidente.

Art. 8

Fanno parte del Consiglio della Comunità montana, in rappresentanza di ciascun Comune, il Sindaco nonché due rappresentanti, di cui uno designato dalla minoranza e uno dalla maggioranza del Consiglio comunale.

Art. 9

Al Consiglio, massimo organo deliberante della Comunità montana, spetta:

a) deliberare lo Statuto della Comunità e le sue eventuali modificazioni;

b) eleggere, tra i suoi membri, il Presidente del Direttivo;

c) eleggere, su proposta del Presidente, i membri del Direttivo tra i componenti il Consiglio;

d) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e) deliberare il Piano pluriennale di sviluppo economico - sociale ed il Piano urbanistico comprensoriale della Comunità;

f) deliberare i programmi - stralcio annuali del Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale;

g) deliberare gli acquisti, le alienazioni, gli affitti e l’accensione di mutui presso Istituti di Credito;

h) deliberare il regolamento organico del personale dipendente;

i) deliberare su ogni altro provvedimento non di competenza del Direttivo o del Presidente.

Art. 10

Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Ogni Comune, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio Comunale, provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana.

Art. 11

Il Direttivo è composto:

- dal Presidente, che è anche il rappresentante della Comunità montana;

- da un numero di membri variabile in ragione di:

a) n. 4 per le Comunità costituite da non più di 8 Comuni;

b) n. 6 per le Comunità costituite da 9 a 16 Comuni;

c) n. 8 per le Comunità costituite da più di 16 Comuni.

Il Direttivo elegge un proprio Vicepresidente, scegliendolo fra i propri membri.

La decadenza della carica di Consigliere comporta la decadenza da membro del Direttivo.

Art. 12

Il Direttivo è l’organo esecutivo della Comunità montana.

Spetta in particolare, al Direttivo:

a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

b) approvare le spese di gestione nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto della Comunità montana;

c) predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

d) stabilire la convocazione e l’ordine del giorno delle adunanze del Consiglio.

In caso di necessità e urgenza, il Direttivo può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio e da sottoporre alla ratifica del Consiglio à sensi di legge.

Art. 13

Il Presidente del Direttivo è eletto dal Consiglio tra i propri membri.

Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca e presiede il Consiglio ed il Direttivo, stabilendo l’ordine del giorno delle adunanze, coordina l’attività del Direttivo; rappresenta la Comunità in giudizio e promuove le azioni possessorie urgenti riferendone al Direttivo nella sua prima seduta; esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 14

Il Consiglio ed il Direttivo deliberano, con l’intervento della metà più uno dei loro componenti ed a maggioranza di voti. Per la elezione degli organi direttivi della Comunità montana è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti di diritto degli organi deliberanti.

TITOLO III

PIANO PLURIENNALE E PROGRAMMI ANNUALI. PIANO URBANISTICO COMPRENSORIALE. ALTRI ENTI OPERANTI NEL

TERRITORIO.

Art. 15

La Comunità montana, entro un anno dalla sua costituzione, appronterà, in base alle indicazioni della programmazione regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della propria zona; concorrerà, inoltre, alla formazione del Piano urbanistico comprensoriale, secondo gli indirizzi della Regione.

La Comunità montana, mediante Assemblee e Commissioni, promuove la partecipazione popolare diretta, nonché il concorso delle locali Organizzazioni sindacali, sociali ed economiche, al processo di formazione e di attuazione dei piani pluriennali di cui al comma precedente.

Oltre a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 5 della legge 3- 12- 1971 n. 1102, il Piano di sviluppo deve indicare, - sulla base dei criteri di pianificazione dell’assetto territoriale -, le scelte prioritarie relative ai principali settori di sviluppo economico e sociale.

Per assicurare e verificare il collegamento dei Piani pluriennali di sviluppo e dei Piani urbanistici comprensoriali con gli indirizzi della Regione, le Comunità montane si avvarranno di un apposito Comitato composto dai Presidenti delle Comunità stesse.

Il predetto Comitato è l’organo di collegamento delle Comunità montane con l’Amministrazione Regionale.

Art. 16

Per l’attuazione del Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, la Comunità montana predispone programmi - stralcio annuali recanti l’indicazione in ordine di priorità, delle opere e degli interventi da realizzare e delle relative spese.

Art. 17

Al piano pluriennale di sviluppo economico e sociale ed al piano urbanistico comprensoriale della Comunità debbono adeguarsi i piani degli altri Enti ed Organizzazioni locali operanti nel territorio della Comunità Montana.

Art. 18

A decorrere dalla data di adozione del Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale e del Piano urbanistico di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, ai Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità montana è fatto obbligo di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzioni edilizie che risultino in contrasto con le prescrizioni del Piano di sviluppo e del Piano urbanistico adottati dalla Comunità.

Art. 19

Allo scopo di promuovere l’attuazione dei Piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane, secondo il principio del decentramento amministrativo, organizzativo ed operativo, la Regione potrà provvedere con fondi propri alla integrazione di quelli previsti dall’articolo 5 della legge 3- 12- 1971 n. 1102, sia per le spese ordinarie che per quelle di investimento.

Previa istruttoria da parte della Giunta, i piani di cui al comma precedente devono essere presi in esame dal Consiglio Regionale, in concomitanza e non oltre l’approvazione del bilancio preventivo per l’anno successivo al fine della decisione sui finanziamenti.

Art. 20

I fondi destinati alle Comunità montane sono approvati e ripartiti con deliberazioni del Consiglio Regionale, tenendo conto:

a) della superficie territoriale delle Comunità montane;

b) della popolazione residente nelle Comunità, con riferimento anche all’indice di spopolamento;

c) delle condizioni economiche - sociali nel territorio delle Comunità Montane;

d) delle strutture agricole e forestali esistenti e degli ordinamenti colturali prevalenti;

e) del grado di dissesto idrogeologico;

f) degli indici di disoccupazione relativi al territorio delle Comunità;

g) della situazione delle abitazioni nelle Comunità montane.

Con tale deliberazione sarà stabilito il valore dei diversi parametri.

Art. 21

Ogni Comunità montana deve avere un Servizio di Tesoreria affidato ad un Istituto di Credito e disciplinato da un apposito regolamento da deliberare dal Consiglio della Comunità montana.

Art. 22

I contributi regionali nelle spese ordinarie di gestione delle Comunità montane possono essere concessi sino ad un ammontare massimo dell’80 percento delle spese stesse.

I fondi regionali da assegnare per le spese di investimento (opere ed infrastrutture) di interesse delle Comunità montane saranno concessi entro i limiti massimi delle spese annualmente stanziate nel bilancio della Regione e con imputazione agli appositi capitoli di spesa di cui al successivo articolo 23.

Art. 23

Per la copertura ed il finanziamento per l’anno 1973 delle spese di cui ai precedenti articoli 19 e 22, - da imputare ai nuovi capitoli n. 342 e n. 380 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973 e dei bilanci preventivi per gli anni seguenti -, sono approvate le sottoindicate variazioni alla Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973:

- è istituito il nuovo capitolo n. 342 (" Contributi per la istituzione e la gestione delle Comunità montane previste dalla legge 3- 12- 1971 n. 1102 "), con lo stanziamento di L. 50.000.000 (cinquantamilioni), somma da prelevare dal capitolo 206 (" Fondo Speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E ") - legge regionale 5 aprile 1973, n. 13.

- è istituito il nuovo capitolo n. 380 (" Contributi per interventi, iniziative e opere di interesse delle Comunità Montane di cui alla legge 3- 12- 1971 n. 1102 "), con lo stanziamento di Lire 100.000.000 (centomilioni), somma da prelevare dal capitolo 271 (" Fondo Speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F ") - Legge regionale 5 aprile 1973, n. 13.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

In materia di funzionamento e amministrazione e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano alle Comunità montane le norme di legge in vigore per gli Enti pubblici territoriali della Valle d’Aosta.

Art. 25

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale è stabilito il termine entro il quale deve avvenire la prima riunione del Consiglio della Comunità montana.

Alla prima convocazione del Consiglio provvede il Sindaco del Comune indicato come sede della prima riunione, il quale esercita provvisoriamente le funzioni del Presidente.

Art. 26

Nel periodo di prima applicazione delle presente legge, gli organi della Comunità montana scadranno dalla carica in coincidenza con la scadenza degli organi dei Comuni in occasione delle prime elezioni amministrative locali.

Art. 27

Alla predisposizione del primo Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, nonché del primo programma - stralcio annuale, le Comunità Montane, in attesa della costituzione dei propri Uffici, provvederanno avvalendosi di personale incaricato o comandato dalla Regione o da altri Enti locali, nonché della consulenza del personale dell’Ufficio Regionale di Programmazione e dell’Ufficio Urbanistico Regionale, su richiesta del Direttivo della Comunità.

Art. 28

Nel periodo di prima applicazione della presente legge le funzioni di Segretario delle Comunità montane saranno svolte da Segretari nei Comuni sede delle Comunità; in caso di impossibilità, saranno svolte da persone in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio delle funzioni di Segretario Comunale, previa prova della conoscenza della lingua francese.

Art. 29

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.