Legge regionale 28 agosto 1971, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 28 08 1971

Bollettino ufficiale 15 9 1971 n. 7

APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DELL’ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE ("ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO"), A FAVORE DEI CIECHI CIVILI, AUTORIZZATA CON LEGGE REGIONALE 11-5-1965 N. 4, MODIFICATA CON LEGGI REGIONALI 29-7-1967 N. 19 E 30-7-1970 N. 13.

Art. 1

Per la corresponsione ai ciechi civili dell’assistenza integrativa regionale ("assegno di accompagnamento"), prevista dalla legge regionale 11-5-1965 n. 4, modificata con leggi regionali 29-7-1967 n. 19 e 30-7-1970 n. 13, č approvata la maggiore spesa annua di lire quattromilioni da imputare al capitolo 751 ("Spese per assegno di accompagnamento a favore dei ciechi civili") dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1971 e seguenti; a tal fine č approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire ventiquattromilioni a lire ventottomilioni.

Per l’anno finanziario 1971 č approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 751 ("Spese per assegno di accompagnamento a favore di ciechi civili") del bilancio di previsione della Regione da lire ventiquattromilioni a lire ventottomilioni, mediante prelievo della somma di lire quattromilioni dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 2

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.