Legge regionale 30 luglio 1970, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 30 07 1970

Bollettino ufficiale 31 7 1970 n. 7

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 11 MAGGIO 1965 N. 4 E 29 LUGLIO 1967 N. 19, CONCERNENTI LA ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.

Art. 1

La misura dell’assegno mensile di assistenza integrativa regionale denominato "assegno di accompagnamento", previsto a favore dei ciechi civili dall’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 e determinata in lire diecimila mensili dall’articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1967 n. 19, č aumentata a lire quindicimila mensili a decorrere dal primo gennaio 1970.

Art. 2

L’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4, gią modificato con l’articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965 n. 22, č soppresso e sostituito dal seguente a decorrere dal primo gennaio 1970:

Non possono fruire dell’assegno i ciechi che si trovino nelle seguenti condizioni:

"a) risultino iscritti nei ruoli dell’imposta complementare sui redditi;

b) siano affetti da cecitą riconosciuta per cause di guerra o di servizio per le quali abbiano diritto a provvidenze previste dalle leggi dello Stato;

c) abbiano parenti, obbligati agli alimenti, le cui condizioni economiche siano tali da poter garantire una completa assistenza al cieco;

d) non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di etą."

Art. 3

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge, prevista in annue lire ottomilioni, sarą imputata sul capitolo 751 ("Spese per assegno di accompagnamento a favore di ciechi civili") dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1970 e seguenti; a tal fine č approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire sedicimilioni a lire ventiquattromilioni.

Per l’anno finanziario 1970 č approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 751 ("Spese per assegno di accompagnamento a favore di ciechi civili") del bilancio di previsione della Regione da lire sedicimilioni a lire ventiquattromilioni mediante prelievo della somma di lire ottomilioni dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 4

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.