Legge regionale 27 giugno 1963, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 27 06 1963

Bollettino ufficiale 27 6 1963

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962.

Art. 1

(APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO - SITUAZIONI: DI CASSA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE)

Il conto consuntivo della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato nelle singole risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

SITUAZIONE DI CASSA.

Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1961- 1962:L. 271.415.337.

Riscossioni nell’esercizio 1961- 1962: L. 8.625.177.149.

Totale delle riscossioni: L. 8.896.592.486.

Pagamenti negli esercizi 1961- 1962: L. 7.150.685.973.

Fondo di cassa al 30 giugno 1962: L. 1.745.906.513.

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Fondo di cassa al 30 giugno 1962: L. 1.745.906.513.

Residui attivi al 30 giugno 1962: L. 5.131.021.399.

Totale dell’attivo al 30 giugno 1962: L. 6.876.927.912.

Residui passivi al 30 giugno 1962: L. 5.901.424.129.

Avanzo di amministrazione al 30 giugno 1962: L. 975.503.783.

SITUAZIONE PATRIMONIALE.

Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1962: L. 1.444.048.820.

Variazioni attive nell’esercizio 1961- 1962: //

in aumento dell’attivo, L. 3.895.732.711; //

in diminuzione del passivo: L. 45.730.130.

Totale delle variazioni attive nell’esercizio 1961- 1962, L. 3.941.462.841.

Totale dell’attivo: L. 5.385.511.661.

Variazioni passive nell’esercizio 1961- 1962: //

in diminuzione dell’attivo: L. 62.390.850; //

in aumento del passivo: L. 4.399.483.331.

Totale delle variazioni passive nell’esercizio 1961- 1962: L. 4.461.874.181.

Patrimonio netto di inventario al 30 giugno 1962: L. 923.637.480.

Art. 2

(GESTIONE DI COMPETENZA: ENTRATE)

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:

- per entrate di competenza L. 10.633.530.336 delle quali:

- riscosse per entrate di competenza L. 6.689.967.420

- rimaste da riscuotere L. 3.943.562.916

Art. 3

(GESTIONE DI COMPETENZA: SPESE)

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate in: L. 10.151.708.763 delle quali:

- pagate L. 5.759.205.334

- rimaste da pagare L. 4.392.563.429

Art. 4

(GESTIONE DI COMPETENZA: RIASSUNTO ENTRATE E SPESE)

È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962

- ENTRATE L. 10.633.530.336

- SPESE L. 10.151.708.763

- Avanzo della gestione di competenza dell’esercizio

1961- 1962 L. 481.821.573

Art. 5

(RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

i residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 sono riassunti e approvati in complessive L. 5.131.021.399 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 3.205.692.212

- Minori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1960- 1961 e precedenti L. 83.024.000

Differenza L. 3.122.668.212

- Residui attivi riscossi in conto esercizio 1960- 1961 e precedenti L. 1.935.209.729

- Residui attivi esercizio 1960- 1961 e precedenti rimasti da riscuotere al 30- 6- 1962 L. 1.187.458.483

- Residui attivi accertati in conto esercizio 1961- 1962 (articolo 2) L. 3.943.562.916

Totale residui attivi al 30- 6- 1962 L. 5.131.021.399

Art. 6

(RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1961- 1962 sono riassunti e approvati in complessive L. 5.901.424.129 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio 1961- 1962 L. 3.001.940.798

- Residui passivi pagati in conto esercizio 1960-1961 e precedenti L. 1.391.480.639

- Differenza L. 1.610.460.159

- Residui passivi esercizio 1960- 1961 e precedenti riconosciuti insussistenti L. 101.539.459

- Residui passivi esercizio 1960- 1961 e precedenti rimasti da pagare al 30- 6- 1962 L. 1.508.920.700

- Residui passivi accertati in conto esercizio 1961- 1962 (articolo 3) L. 4.392.503.429

Totale residui passivi al 30- 6- 1962 L. 5.901.424.129

Art. 7

(SITUAZIONE FINANZIARIA)

È accertato ed approvato nell’ammontare di L. 975.503.783 l’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1961- 1962 risultante come segue:

TABELLA RISTRUTTURATA

VARIAZIONI MIGLIORATIVE

- Avanzo degli esercizi precedenti L. 475.166.751

- Miglioramento della gestione di competenza (articolo 4) L. 481.821.573

- Miglioramento della gestione dei residui passivi (articolo 6) L. 101.539.459

totale variazioni migliorative L. 1.058.527.783

VARIAZIONI PEGGIORATIVE

- Peggioramento della gestione dei residui attivi L. 83.024.000

- Avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 L. 975.503.783

Art. 8

(SITUAZIONE PATRIMONIALE)

La consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1962 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

TABELLA RISTRUTTURATA

ATTIVO.

Beni immobili: L. 1.953.560.807.

Beni mobili: L. 348.254.579.

Crediti diversi: L. 7.677.187.312.

Totale attivo: L. 9.979.002.698.

PASSIVO.

Mutui passivi: L. 3.153.941.089.

Debiti diversi: L. 5.901.424.129.

Totale passivo: L. 9.055.365.218.

Patrimonio netto di inventario al 30.6.1962: L. 923.637.480.

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.