Legge regionale 15 aprile 2013, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 15 aprile 2013, n. 13

Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria.

(B.U. 7 maggio 2013, n. 19)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni per la semplificazione, nel territorio della Regione, delle certificazioni e degli adempimenti in materia di prevenzione riconosciuti, alla luce dell'evidenza scientifica, privi di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica.

2. E' fatto salvo il rilascio delle certificazioni e delle autorizzazioni di cui alla presente legge ai soggetti che svolgono la loro attività in Regioni in cui vige una diversa disciplina e il rilascio di certificazioni o autorizzazioni richieste da uffici, enti o istituzioni aventi sede al di fuori del territorio regionale.

Art. 2

(Certificazioni sanitarie)

1. Sono abolite le certificazioni sanitarie di seguito elencate:

a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

b) certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario;

c) certificato per vendita dei generi di monopolio;

d) certificato sanitario per l'esercizio di attività motorie con finalità educative o ludico-ricreative, definite come quelle attività che possono essere praticate singolarmente o in gruppi, occasionalmente e in forma non continuativa, per il perseguimento di fini esclusivamente educativi, igienico-sanitari e ricreativi e caratterizzate dall'assenza di ogni aspetto competitivo;

e) certificato di idoneità sanitaria per il personale di assistenza operante presso le colonie o i centri estivi;

f) scheda o cartella sanitaria per l'ammissione dei minori a colonie o centri estivi, compresa la certificazione di assenza di malattia infettiva e di provenienza da zona indenne;

g) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;

h) libretto di idoneità sanitaria per acconciatori, barbieri e affini, estetiste e per le attività di lavanderia;

i) libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista;

j) certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni;

jbis) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia, salvo quando sia richiesto da misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica; (1)

k) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici;

l) certificato di idoneità sanitaria per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo;

m) certificato di idoneità per badanti e assistenti ai bagnanti;

n) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto dello stipendio;

o) certificato sanitario per l'ottenimento dell'anticipo della liquidazione per terapie e interventi straordinari.

2. Sono inoltre abolite le certificazioni sanitarie di seguito elencate:

a) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, ad esclusione di quello relativo al personale dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione;

b) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti delle farmacie;

c) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali, di corsi di formazione e di abilitazione professionale e per l'iscrizione negli elenchi professionali regionali;

d) certificato sanitario per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica.

Art. 3

(Determinazioni in materia di medicina scolastica)

1. Sono aboliti gli obblighi in materia di medicina scolastica di seguito elencati:

a) la presenza del medico scolastico;

b) la tenuta di registri di medicina scolastica;

c) le periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici, salvo esigenze di sanità pubblica.

2. In tutti i casi in cui è richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 4

(Determinazioni in materia di polizia mortuaria)

1. Sono abolite le certificazioni, i documenti e gli adempimenti in materia di polizia mortuaria di seguito elencati:

a) certificato di conformità del feretro;

b) certificato dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri;

c) obbligo di assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione;

d) pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati;

e) trattamenti antiputrefattivi, salvo quanto previsto da convenzioni internazionali;

f) certificato di trasporto di cadaveri da comune a comune, escluso i casi di malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della salute;

g) autentica della firma sul certificato per l'asseverazione alla cremazione.

Art. 5

(Determinazioni in materia di polizia veterinaria) (2)

[1. Sono aboliti gli obblighi e gli adempimenti in materia di polizia veterinaria di seguito elencati:

a) visita veterinaria prima del trasferimento di suini nei macelli e negli allevamenti della Regione;

b) obbligo di domanda per il trasferimento del bestiame nei pascoli estivi per motivi d'alpeggio di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

c) visita veterinaria per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 42 del d.P.R. 320/1954 per i trasferimenti nell'ambito della Regione;

d) obbligo di vigilanza annuale in allevamenti bovini e ovi-caprini per encefalopatia spongiforme trasmissibile in assenza di sospetto;

e) obbligo di vigilanza nelle manifestazioni zootecniche in assenza di restrizioni per malattie infettive;

f) obbligo di visita veterinaria domiciliare sui bovini e gli ovi-caprini deceduti in assenza di denuncia di malattia infettiva e diffusiva dei medesimi e nel caso in cui i suddetti animali siano trasferiti presso uno stabilimento di transito riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

g) nulla osta per la macellazione ad uso familiare nelle macellazioni a favore del privato, eseguite nei macelli riconosciuti;

h) obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva degli animali ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 320/1954, per le seguenti malattie:

1) influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus, parainfluenza 3, malattia delle mucose virale bovina, rinotracheite infettiva bovina e vulvovaginite pustolosa infettiva;

2) distomatosi dei ruminanti;

3) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;

4) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;

5) ipodermosi bovina;

6) peste europea e varroasi delle api.]

Art. 6

(Altre determinazioni in settori particolari)

1. Sono aboliti gli adempimenti e i documenti di seguito elencati:

a) obbligo dell'esame radiografico del torace annuale per silicosi e asbestosi;

b) parere igienico-sanitario per il rilascio dell'autorizzazione dell'abitabilità o agibilità.

Art. 7

(Requisiti minimi per la protezione dei vitelli)

1. In considerazione delle caratteristiche degli allevamenti locali di montagna, sono vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso, ai fini di quanto stabilito dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, gli animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi detenuti dalla nascita alla macellazione in un luogo chiuso senza possibilità di godere in nessuna fase della loro vita di spazi di libertà da pascolamento.

2. I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo.

3. I locali di stabulazione del sistema alla posta fissa devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati e da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà; il detentore deve assicurarsi che gli attacchi, da sottoporre a regolare verifica ed eventualmente corretti in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali, non provochino lesioni al vitello.

(1) Lettera inserita dal comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11-13 giugno 2014, n. 173 (Gazz. Uff. 18 giugno 2014, n. 26, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.