Legge regionale 29 marzo 2010, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 29 marzo 2010, n. 13

Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 17 giugno 1992, n. 24.

(B.U. 20 aprile 2010, n. 16)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo a qualsiasi uso adibiti. Per sbarramenti di ritenuta si intendono:

a) dighe murarie;

b) dighe in materiali sciolti;

c) sbarramenti di tipo vario;

d) traverse fluviali;

e) vasche di carico.

2. In particolare, la presente legge si applica a tutti gli sbarramenti di ritenuta che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a 1.000.000 di metri cubi.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) i laghi naturali;

b) i bacini ricavati interamente al di sotto del piano di campagna che non presentano argini fuori terra;

c) i serbatoi pensili;

d) le opere di regimazione dei fiumi e torrenti, ad eccezione degli sbarramenti con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo;

e) gli sbarramenti sui corsi d'acqua che determinano un volume di invaso inferiore a 5.000 metri cubi e la cui altezza di collasso non supera i 2 metri;

f) vasche di carico che determinano un volume d'acqua generato dall'altezza di collasso inferiore a 1.500 metri cubi.

Art. 2

(Parere preliminare di ammissibilità)

1. Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica sostanziale di sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo già esistenti deve essere preceduto dalla presentazione alla struttura regionale competente in materia di dighe, di seguito denominata struttura competente, di un progetto di fattibilità tecnico- economica, redatto da un tecnico a ciò abilitato, per il rilascio del parere preliminare di ammissibilità dell'opera. (01)

2. Il parere preliminare di ammissibilità dell'opera è rilasciato anche nell'ambito di conferenze di servizi indette in conformità a quanto disposto nel capo VI della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al titolo I, capo III, della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), ove l'intervento sia ad esso assoggettato.

3. La struttura competente esprime il parere preliminare di ammissibilità dell'opera, previa acquisizione delle valutazioni tecniche relative al rischio geologico ed idrogeologico della struttura regionale competente in materia geologica, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla data della richiesta.

4. Il parere preliminare di ammissibilità dell'opera è rilasciato entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle valutazioni tecniche di cui al comma 3 e deve contenere le prescrizioni ed eventuali condizioni modificative dell'opera da esse derivanti.

Art. 3

(Autorizzazione alla costruzione)

1. Acquisito il parere preliminare di ammissibilità, l'interessato alla costruzione dell'opera presenta alla struttura competente apposita richiesta di autorizzazione alla costruzione, corredata del relativo progetto esecutivo.

2. La struttura competente acquisisce, ove ritenuto necessario anche in relazione alle valutazioni tecniche espresse ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un'ulteriore valutazione della struttura regionale competente in materia geologica.

3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 1, la struttura competente autorizza la costruzione dell'opera e approva il relativo disciplinare per la costruzione. (1)

4. L'interessato alla costruzione dell'opera è tenuto a sottoscrivere il disciplinare di cui al comma 3 prima di iniziare la costruzione dello sbarramento di ritenuta o del relativo bacino di accumulo.

Art. 4

(Vigilanza sui lavori)

1. L'interessato alla costruzione dell'opera, prima dell'inizio dei lavori, deve nominare, dandone comunicazione alla struttura competente, il direttore dei lavori, cui è affidato il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori e sull'impiego dei materiali, nel rispetto del disciplinare per la costruzione.

2. Il direttore dei lavori invia periodici rapporti alla struttura competente, evidenziando il rispetto delle previsioni di progetto in coerenza con gli stati di fatto riscontrati in corso d'opera. La struttura competente e la struttura regionale competente in materia geologica possono effettuare ispezioni in corso d'opera, al fine di accertare la reale rispondenza della situazione dei lavori con quanto autorizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

3. In caso di accertati scostamenti delle opere effettivamente realizzate rispetto alle previsioni di progetto, i lavori devono essere sospesi e il direttore dei lavori redige dettagliata relazione da inviare alla struttura competente.

Art. 5

(Collaudo)

1. La struttura competente provvede alla designazione del collaudatore ovvero di una commissione di collaudo, a seconda della complessità dell'opera.

2. Il collaudo è effettuato da uno o più ingegneri iscritti all'albo, con esperienza specifica nel settore idraulico, a lavori ultimati oppure, ove ritenuto necessario, in corso d'opera.

3. Il collaudatore autorizza inoltre gli invasi sperimentali, dandone comunicazione alla struttura competente.

4. Gli oneri di collaudo sono a carico dell'interessato alla costruzione dell'opera, nel rispetto delle tariffe professionali vigenti.

5. A seguito dell'emissione del certificato di collaudo, la struttura competente provvede all'approvazione del disciplinare per l'esercizio e la manutenzione dell'opera. (2)

6. L'effettivo esercizio dell'opera è comunque subordinato alla sottoscrizione del disciplinare di cui al comma 5.

Art. 6

(Esercizio)

1. Il gestore dell'opera comunica alla struttura competente l'avvio dell'esercizio e provvede con personale idoneo e qualificato alla gestione, alla vigilanza e alla costante manutenzione della medesima, in osservanza del disciplinare di cui all'articolo 5, comma 5.

2. Il gestore è tenuto ad individuare un ingegnere iscritto all'albo responsabile della sicurezza dello sbarramento di ritenuta, del relativo bacino di accumulo e dell'esercizio dell'impianto.

3. Il gestore deve trasmettere semestralmente alla struttura competente un'asseverazione dell'ingegnere responsabile di cui al comma 2 e i dati relativi alla sicurezza dell'opera.

Art. 7

(Rinvio a normative tecniche)

1. La progettazione e la costruzione delle opere di cui all'articolo 1 sono soggette al rispetto delle specifiche normative tecniche vigenti in merito ai materiali e ai sistemi costruttivi, alle opere in cemento armato, alle prescrizioni per le zone dichiarate sismiche e alle valutazioni di impatto ambientale.

Art. 8

(Vigilanza e controlli)

1. La struttura competente effettua visite periodiche di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sull'efficienza e sullo stato di conservazione delle opere, con frequenza stabilita nel disciplinare di cui all'articolo 5, comma 5, redigendo apposito verbale. In caso di accertate carenze, la medesima struttura impone al gestore gli interventi indifferibili ed urgenti per assicurare l'incolumità pubblica.

2. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alla struttura competente spetta inoltre la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, anche avvalendosi, nell'ambito delle rispettive competenze, dei Comuni e del Corpo forestale della Valle d'Aosta.

Art. 9

(Sanzioni)

1. Chiunque realizzi le opere di cui all'articolo 1 senza essere preventivamente autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 12.000.

2. Chiunque realizzi le opere di cui all'articolo 1 in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.

3. Chiunque gestisca le opere di cui all'articolo 1 senza rispettare le prescrizioni contenute nel disciplinare di cui all'articolo 5, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

4. Chiunque non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

5. Chiunque prosegua l'esercizio di opere dichiarate non conformi oltre il termine di cui all'articolo 11, comma 7, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 5.000 per ciascun mese di esercizio.

6. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2.

7. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

8. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 10

(Disposizioni attuative)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione:

a) la classificazione in categorie di rischio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo;

b) la disciplina di dettaglio relativa alla progettazione, alla costruzione, al collaudo e all'esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo;

c) gli elaborati da allegare al progetto di fattibilità tecnico - economica, con particolare riferimento: (3)

1) alla relazione generale;

2) alla corografia;

3) ai rilievi topografici della zona d'imposta;

4) alla planimetria dello sbarramento;

5) alla documentazione fotografica;

6) ai disegni tecnici;

7) alla relazione geologica e geotecnica;

8) alla relazione idrologica e idraulica;

9) alla scheda sintetica;

d) gli elaborati da allegare al progetto esecutivo, con particolare riferimento:

1) alla relazione tecnica;

2) alla relazione geologica e geotecnica;

3) al piano dei sistemi di controllo;

4) alla corografia;

5) alla planimetria del bacino;

6) al rilievo dell'invaso;

7) ai disegni dello sbarramento;

8) allo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento;

9) alla relazione idrologica e idraulica;

10) alle verifiche di stabilità;

11) alla bozza di disciplinare per la costruzione;

12) alla bozza di disciplinare per l'esercizio e la manutenzione;

e) la modificazione o la dismissione degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.

2. La struttura competente può ridurre l'elenco degli elaborati da allegare al progetto esecutivo ai sensi del comma 1, lettera d), in relazione alla classificazione in categorie di rischio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo. (4)

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. I gestori degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo presenti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge devono inoltrare alla struttura competente, entro centottanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 10, la denuncia di preesistenza e la richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, corredata dei relativi progetti esecutivi, di una scheda sintetica con i dati caratteristici e di perizie giurate sottoscritte da un ingegnere e da un geologo.

2. Le perizie giurate devono attestare l'idoneità statica delle opere e l'assenza, nelle attuali condizioni di esercizio, di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere.

3. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la struttura competente provvede alla classificazione dell'opera in categorie di rischio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a). In funzione della classe di appartenenza, la struttura competente può richiedere al gestore eventuali elaborati progettuali aggiuntivi, da trasmettersi entro centottanta giorni dalla richiesta.

4. Gli elaborati di cui al presente articolo sono verificati dalla struttura competente e, se del caso, anche dalla struttura regionale competente in materia geologica, al fine del rilascio della dichiarazione di conformità. Nel caso di accertata difformità tra gli elaborati esaminati e le disposizioni di cui alla presente legge o ai provvedimenti attuativi della medesima, la struttura competente si esprime sul possibile mantenimento dell'opera, proponendo interventi integrativi, modifiche o limitazioni di esercizio.

5. Alla dichiarazione di conformità o di non conformità dell'opera, anche in relazione alla realizzazione di interventi integrativi, modifiche o limitazioni di esercizio richiesti, provvede la Giunta regionale entro centottanta giorni dall'acquisizione completa degli atti, ivi compresi eventuali elaborati progettuali aggiuntivi ritenuti necessari dalla struttura competente.

6. In caso di dichiarazione di conformità delle opere, la Giunta regionale approva il relativo disciplinare per l'esercizio e la manutenzione dell'opera, alla cui osservanza è vincolato il gestore.

7. In caso di dichiarazione di non conformità delle opere, il richiedente deve cessare dall'esercizio entro sessanta giorni dalla comunicazione della medesima dichiarazione. Lo svaso e l'eliminazione degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo sono eseguiti a cura degli interessati. La struttura competente accerta l'avvenuta cessazione dall'esercizio e, in caso di inadempienza, provvede d'ufficio con addebito delle spese a carico degli interessati.

Art. 12

(Abrogazione)

1. La legge regionale 17 giugno 1992, n. 24 (Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale), è abrogata.

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(01) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'art. 2 recitava:

"1. Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica sostanziale di sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo già esistenti deve essere preceduto dalla presentazione alla struttura regionale competente in materia di dighe, di seguito denominata struttura competente, di un progetto preliminare o definitivo, redatto da un tecnico a ciò abilitato, per il rilascio del parere preliminare di ammissibilità dell'opera.".

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 3 recitava:

"3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 1, la Giunta regionale autorizza la costruzione dell'opera e approva il relativo disciplinare per la costruzione.".

(2) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 5 recitava:

"5. A seguito dell'emissione del certificato di collaudo, la Giunta regionale provvede all'approvazione del disciplinare per l'esercizio e la manutenzione dell'opera.".

(3) Lettera modificata dal comma 2 dell'articolo 16 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.

Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'art. 10 recitava:

"c) gli elaborati da allegare al progetto preliminare o definitivo, con particolare riferimento:"

(4) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 10 recitava:

"2. La Giunta regionale può ridurre l'elenco degli elaborati da allegare al progetto esecutivo ai sensi del comma 1, lettera d), in relazione alla classificazione in categorie di rischio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.".