Legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 13

Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici.

(B.U. 6 maggio 2008, n. 19)

(Abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, assicura il finanziamento e la realizzazione di un programma pluriennale di interventi a favore degli enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche, al fine di assicurare l'attuazione delle azioni di tutela della qualità delle risorse idriche, di razionalizzare gli usi nel settore civile e di consentire la riorganizzazione dei servizi idrici, secondo quanto previsto dal Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato).

Art. 2

(Istituzione dei sotto-ambiti territoriali omogenei per la riorganizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni costituiscono, nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), i sotto-ambiti territoriali, di seguito denominati sub-Ato, per l'organizzazione del servizio idrico integrato, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della l.r. 27/1999.

2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta sottoscrizione degli atti di costituzione dei sub-Ato, il Consorzio Bacino Imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) provvede alla loro delimitazione definitiva, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della l.r. 27/1999.

3. Nella fase di costituzione dei sub-Ato, i Comuni restano aggregati nei sub-Ato individuati in via transitoria nelle disposizioni di attuazione del servizio idrico integrato di cui all'allegato E del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale in data 8 febbraio 2006, n. 1788/XII.

4. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 27/1999, le parole: "singoli o" sono soppresse.

5. (1)

Art. 3

(Programma pluriennale di interventi)

1. Il programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 1 riguarda:

a) il completamento degli interventi del piano regionale di risanamento delle acque, mediante la realizzazione di idonei impianti di trattamento dei reflui idrici al servizio dei comprensori delle Comunità montane Valdigne-Mont Blanc e Mont Rose e dei Comuni di Fénis, Nus, Chambave, Verrayes, Saint-Denis, Pontey e dei relativi collettori fognari, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 50.000.000;

b) la realizzazione degli interventi di completamento degli acquedotti della Val d'Ayas e di quello comprensoriale dei Comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, la realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana di Aosta e la relativa connessione con l'acquedotto comprensoriale dei Comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, l'estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del Consorzio di depurazione dei Comuni di Aosta, Quart e Saint-Christophe fino al Comune di Oyace, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 40.000.000;

c) la realizzazione di interventi volti al riequilibrio della funzionalità delle reti e degli impianti per migliorare la funzionalità delle reti e degli impianti idrici ed assicurare un livello di qualità omogeneo sull'intero territorio regionale, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 25.000.000;

d) la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari della prima fase dei piani di sub-Ato di cui alla l.r. 27/1999, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 20.000.000;

e) la realizzazione degli interventi del primo triennio di programmazione della seconda fase dei piani di sub-Ato finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità ottimali previsti dal Piano regionale di tutela delle acque, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 45.000.000.

2. Il programma pluriennale di interventi definisce gli obiettivi da conseguire, gli interventi da realizzare, le priorità di intervento, sia per tipologie di opere sia per ambito territoriale, i soggetti attuatori, i costi presunti, i tempi di realizzazione, in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dal Piano regionale di tutela delle acque, e gli strumenti di controllo circa l'attuazione del programma medesimo.

3. Il programma pluriennale di interventi è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di risorse idriche, di seguito denominata struttura competente, in collaborazione con il BIM ed è approvato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Piani triennali operativi)

1. Il programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 3 è articolato in piani triennali operativi, predisposti congiuntamente dalla struttura competente e dal BIM e concordati con i sub-Ato.

2. I piani triennali operativi sono approvati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro due mesi dalla loro presentazione, previo accertamento, da parte della struttura competente e del BIM, della loro conformità con i contenuti del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 3.

3. Le modalità di formazione, di verifica e di aggiornamento e l'articolazione dei piani triennali operativi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare, d'intesa con il BIM, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I piani triennali operativi definiscono, in attuazione del programma pluriennale di cui all'articolo 3, l'elenco degli interventi specifici da realizzare in ciascun Comune, il relativo costo, gli obiettivi che si intendono conseguire, i tempi di realizzazione e il soggetto attuatore.

5. I piani triennali operativi sono aggiornati ogni due anni dalla struttura competente in collaborazione con il BIM e in accordo con i singoli sub-Ato. Gli aggiornamenti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5

(Realizzazione degli interventi)

1. All'attuazione degli interventi del programma pluriennale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), provvedono la Regione, i sub-Ato ed eventualmente i Comuni, singolarmente o in forma associata, nell'ambito dei sub-Ato. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), provvedono i Comuni.

2. I progetti preliminari degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), nonché, in relazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), i progetti preliminari concernenti la realizzazione di nuove reti di adduzione e di distribuzione principale di acquedotti comprensoriali, di nuovi collettori fognari di adduzione a impianti di depurazione biologici a fanghi attivi delle acque reflue, di nuovi collettori fognari e relativi impianti di trattamento dei reflui idrici intercomunali, la costruzione o l'ampliamento degli impianti di depurazione biologici a fanghi attivi sono approvati anche dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previa verifica della corrispondenza con gli obiettivi di rilevanza regionale nel settore della tutela delle acque dagli inquinamenti e del razionale approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano, definiti dai piani di settore.

3. Gli interventi realizzati direttamente dalla Regione, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15 e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), sono ricompresi nel programma regionale di previsione e nel piano regionale operativo di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

Art. 6

(Modalità di gestione dei finanziamenti del programma pluriennale di interventi)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), al finanziamento del programma pluriennale degli interventi si provvede:

a) mediante risorse di finanza regionale, in relazione alla rilevanza regionale delle finalità degli interventi previsti;

b) mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 (2).

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la Regione trasferisce ai soggetti realizzatori degli interventi le risorse necessarie, con le modalità stabilite nel relativo piano triennale operativo.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), la Regione trasferisce al BIM le risorse necessarie, con le modalità stabilite nel relativo piano triennale operativo.

4. I finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono direttamente erogati dal BIM ai Comuni, previa indicazione degli interventi da realizzare in un periodo massimo di tempo di tre anni.

5. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque finanziamento regionale nel settore del servizio idrico integrato destinato ad investimenti è concesso esclusivamente ai sub-Ato, ad esclusione di quelli destinati alla realizzazione di interventi ricompresi in programmi già approvati o in corso di esecuzione.

Art. 7

(Finanziamento di interventi specifici)

1. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, la Regione, considerata la valenza sovracomunale dell'intervento, assicura i finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere integrative a quelle irrigue, per garantire la razionalizzazione dell'approvvigionamento idrico, e correlate alle opere inerenti ai lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Sarre, di razionalizzazione delle risorse idriche, di potenziamento delle opere di captazione e di estensione del telecontrollo nella parte alta del territorio del medesimo Comune, finanziate mediante il Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI), e individuate come progetto n. 5, per il triennio 2007/2009, e per un importo massimo di euro 2.450.000.

2. La progettazione esecutiva, conforme a quanto previsto per le procedure di finanziamento FoSPI, deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di programmazione e valutazione investimenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine del relativo finanziamento nell'ambito del programma FoSPI per il triennio 2007/2009, secondo le procedure previste dal programma medesimo. I relativi finanziamenti sono erogati dalla Regione al Comune di Sarre con le modalità stabilite per i progetti FoSPI, unitamente al finanziamento FoSPI individuato come progetto n. 5, per il triennio 2007/2009.

3. Per gli anni 2007 e 2008, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, la Regione, considerata la valenza sovracomunale dell'intervento, assicura la copertura della quota annua a compensazione degli oneri generali per il mantenimento in essere dei servizi di trattamento dei bottini di cui alla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88 (Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici concentrati e di fanghi nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di insediamenti produttivi), presso l'impianto di trattamento dei reflui idrici di Arnad per un importo annuo di euro 40.000.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono erogati dalla Regione alla Comunità montana Evançon, competente in ordine alla gestione dell'impianto di trattamento dei reflui idrici di Arnad.

Art. 8

(Accensione di prestiti)

1. Per il finanziamento del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 3 e degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel periodo 2008/2015 uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, per un ammontare complessivo massimo di euro 122.450.000, di cui 18.000.000 nel 2008, 40.000.000 nel 2009 e 26.450.000 nel 2010, ad un tasso non superiore all'Interest Rate Swap (IRS) a dodici anni maggiorato di un punto percentuale annuo, per un periodo di ammortamento non superiore a venti anni.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 7 è determinato in un importo complessivo, nel periodo 2008/2015, pari a euro 182.530.000, di cui euro 18.080.000 nel 2008, euro 40.000.000 nel 2009 ed euro 27.450.000 nel 2010.

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 8 è determinato, per l'anno 2008, in euro 750.000, per l'anno 2009 in euro 3.100.000 e per l'anno 2010 in euro 5.700.000.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, negli obiettivi programmatici 2.1.1.02. (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.2.1.09. (Ambiente e sviluppo sostenibile).

4. L'onere di cui al comma 2 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili).

5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede, con riferimento ai medesimi bilanci di cui al comma 3:

a) per euro 18.000.000 per l'anno 2008, per euro 40.000.000 per l'anno 2009 e per euro 26.450.000 per l'anno 2010 mediante il ricorso ai prestiti autorizzati ai sensi dell'articolo 8;

b) per euro 80.000 per l'anno 2008 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.2.2.02 (Infrastrutture nell'agricoltura) al capitolo 41735 (Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali - Piano di sviluppo rurale 2000-2006);

c) per euro 1.000.000 per l'anno 2010 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 al capitolo 68005 (Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi - Finanza locale (Spese di investimento)).

6. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 2 è assicurato con riferimento ai medesimi bilanci di cui al comma 3, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi glibali) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 750.000 per l'anno 2008, per euro 3.100.000 per l'anno 2009 e per euro 5.700.000 per l'anno 2010, a valere sullo specifico accantonamento previsto rispettivamente ai punti D.1.1 e D.1. dell'allegato 1 ai bilanci medesimi.

7. A decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, l'onere di cui al comma 1 può essere finanziato mediante il ricorso ai prestiti autorizzati ai sensi dell'articolo 8 (3).

8. A decorrere dall'anno 2011, gli oneri di ammortamento derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 sono determinati ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

9. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A partire dalla data di costituzione dei sub-Ato, i Comuni, sulla base del piano tariffario allegato al bilancio di previsione per l'anno 2009, conteggiano tra gli oneri assunti a riferimento per il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato una quota annua a compensazione degli oneri generali per il mantenimento in essere dei servizi di trattamento dei bottini di cui alla l.r. 88/1991.

2. La quota complessiva annua è stabilita dal BIM, entro il 31 agosto di ogni anno, sulla base dei costi sostenuti dagli enti gestori dei centri regionali di trattamento dei liquami e fanghi di cui alla l.r. 88/1991, per la parte non coperta dalle tariffe già applicate, e ripartita tra i diversi Comuni in proporzione ai metri cubi di acqua da ciascuno di essi erogata.

3. I Comuni versano la propria quota annua al BIM, il quale provvede ad erogare le somme introitate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui le tariffe si riferiscono, agli enti gestori degli impianti di trattamento dei liquami e fanghi.

4. A partire dalla data di costituzione dei sub-Ato, i soggetti privati titolari di reti e impianti che erogano a terzi acqua destinata al consumo umano devono rispettare le disposizioni inerenti alla qualità dei servizi fissati nei piani di sub-Ato. Il mantenimento in essere delle gestioni privatistiche è in ogni caso subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con l'autorità di sub-Ato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 3 al Piano regionale di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 2006.

5. Il termine di cui all'articolo 120, comma 1, della l.r. 54/1998, per i soli Consorzi interessati alla riorganizzazione del servizio idrico integrato, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2008.

6. Il termine di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 27/1999 è prorogato al 31 dicembre 2011.

(1) Comma abrogato dall'art. 21, comma, 1, della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 2 recitava:

"5. L'articolo 9 della l.r. 27/1999 è abrogato.".

(2) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 6 recitava:

"1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), al finanziamento del programma pluriennale degli interventi si provvede:

a) per euro 120.000.000, a carico del bilancio regionale, in relazione alla rilevanza regionale delle finalità degli interventi previsti;

b) per euro 60.000.000, a carico della finanza locale mediante istituzione di un fondo tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione di cui all'articolo 25 della l.r. 48/1995.".

(3) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 2, della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'articolo 9 recitava:

"7. A decorrere dall'anno 2011 e fino al 2015 l'onere di cui al comma 1 è finanziato mediante il ricorso ai prestiti autorizzati ai sensi dell'articolo 8 per complessivi euro 38.000.0000 e mediante l'utilizzo dei fondi di finanza locale, per un importo complessivo di euro 59.000.000.".]