Legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 - Testo storico

Legge regionale 16 giugno 2005, n. 13

Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8.

(B.U. 5 luglio 2005, n. 27)

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge detta le modalità per l'acquisizione in economia di beni e di servizi da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Gli enti locali possono applicare la presente legge oppure, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, individuare, con regolamento, i casi e le modalità procedurali di acquisizione in economia di beni e di servizi, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei limiti di importo indicati dall'articolo 2, comma 2.

3. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione applicano la presente legge oppure individuano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, in relazione alle proprie specifiche esigenze, i casi e le modalità procedurali di acquisizione in economia di beni e di servizi, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei limiti di importo indicati dall'articolo 2, comma 2.

Art. 2

(Limiti di applicazione)

1. L'acquisizione in economia è consentita per i beni e i servizi per i quali l'Amministrazione regionale non proceda mediante adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

2. L'acquisizione in economia di beni e di servizi è consentita limitatamente alle tipologie di beni e di servizi elencati nell'articolo 3 e per importi di spesa non superiori a quelli fissati dalla normativa comunitaria in materia, salvo il diverso limite indicato nel medesimo articolo 3, comma 1, lettera yy). In ogni caso, i limiti di spesa devono intendersi riferiti a tipologie omogenee di beni e di servizi e al netto degli oneri fiscali.

3. Non è ammesso il frazionamento artificioso delle acquisizioni di beni e di servizi al fine di eludere l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 2.

4. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, al fine del rispetto dei limiti di spesa, si ha riguardo all'importo complessivo riferito all'intero periodo di durata contrattuale.

Art. 3

(Tipologie di beni e di servizi)

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia nei seguenti casi:

a) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per stabili utilizzati dall'Amministrazione regionale per fini istituzionali, nonché per i castelli;

b) acquisto, noleggio e locazione finanziaria di apparecchiature informatiche, personal computer, server, router, apparati di rete e quant'altro richiesto per il funzionamento della rete telematica e telefonica regionale, compresa la sicurezza fisica e logica della stessa, fotocopiatori, telefax, macchine per scrivere, da calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi ed altre attrezzature elettriche o elettroniche per ufficio, relativi accessori e materiale di consumo;

c) acquisto di prodotti software, sia standard sia personalizzati, e relativa assistenza e manutenzione;

d) acquisto di prodotti di cancelleria, carta, stampati e materiali di consumo per le apparecchiature in dotazione agli uffici;

e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche su supporto informatico, abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni, consultazione di archivi e banche dati on line;

f) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia e apparecchiature tecniche, comprese quelle di videoproiezione e di registrazione audio-video;

g) acquisto o noleggio di materiale didattico, sussidi, attrezzature e arredamenti scolastici, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;

h) acquisto di materiali e servizi per la gestione degli archivi, compreso quello informatico;

i) acquisto di materiale ed attrezzi vari in uso al personale;

j) acquisto di capi di vestiario e relativi accessori per il personale, compreso l'abbigliamento antinfortunistico e tecnico;

k) acquisto di beni destinati a garantire o migliorare le condizioni di sicurezza, igiene e comfort nei luoghi di lavoro, compresi eventuali dispositivi di protezione individuale;

l) acquisto di materiale combustibile per il riscaldamento dei locali adibiti a sede di servizi e uffici regionali, scuole, strutture adibite ad esposizioni e castelli;

m) acquisto di automezzi, macchine operatrici e attrezzature, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per gli automezzi;

n) acquisto di materiale di ricambio ed accessori, relativi ai beni di cui alla lettera m);

o) acquisto e riparazione di apparecchiature e utensili, nonché acquisto di medicinali, di reagenti e di materiale vario di consumo occorrente per il funzionamento dei servizi di assistenza tecnica per gli agricoltori, dei laboratori di analisi e di restauro;

p) acquisto, installazione, modifica e riparazione di attrezzature ed impianti destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli;

q) acquisto di attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite direttamente o date in gestione dall'Amministrazione regionale;

r) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerenze;

s) acquisto di strumentazione ed armamenti per il personale del Corpo forestale, di strumentazione ed attrezzature per il personale dei Vigili del fuoco e della protezione civile;

t) acquisto di materiali, attrezzature e ricambi per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta;

u) acquisto di strutture per il ricovero di mezzi e di attrezzature;

v) acquisto di elementi di segnaletica ed arredo urbano;

w) installazione, manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche;

x) servizio di noleggio, trasporto e movimentazione di masse per l'esecuzione delle verificazioni periodiche degli strumenti per pesare, da effettuarsi nell'ambito delle competenze in materia di metrologia legale;

y) servizio di manutenzione ordinaria, riparazione e nolo di mezzi di trasporto, di attrezzature e macchine operatrici;

z) servizio di pulizia e sgombero di neve o valanghe;

aa) servizi di assistenza hardware e software, realizzazione di analisi e programmazione, acquisizione ed elaborazione di dati, gestione dei siti internet dell'Amministrazione regionale;

bb) servizi di fotocomposizione, stampa, tipografia, litografia, legatoria, messa in commercio, nonché servizi connessi con l'attività editoriale dell'Amministrazione regionale, realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva;

cc) servizi bancari e assicurativi;

dd) valori bollati, servizi postali, telefonici e telegrafici;

ee) servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi ed altri servizi analoghi;

ff) analisi e prove in sito e di laboratorio;

gg) servizi di trasporto, spedizione, trasloco, imballaggio, facchinaggio e simili e noleggio delle attrezzature necessarie;

hh) servizi di vigilanza, di piantonamento, di custodia e di scorta valori;

ii) servizi di traduzione, interpretariato, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia;

jj) servizi di realizzazione di documentazione fotografica, grafica, digitale e di rilievo;

kk) servizi di manutenzione, restauro e riproduzione di libri, documenti cartacei e pergamenacei, sigilli e materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo in genere;

ll) progettazione e realizzazione di prodotti stampati e audiovisivi, di programmi o spot radiofonici e televisivi, di prodotti da diffondere attraverso siti internet, per fini di promozione pubblicitaria o allo scopo di divulgare le iniziative assunte e, in genere, l'attività dell'Amministrazione regionale;

mm) pubblicazione di bandi ed avvisi relativi a gare d'appalto e a concorsi pubblici per l'assunzione di personale, nonché altre inserzioni a pagamento su quotidiani, periodici, pubblicazioni di vario genere anche on line o mediante altri mezzi di comunicazione;

nn) servizio di organizzazione di convegni, conferenze, campi scuola, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli, ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall'Amministrazione regionale;

oo) beni e servizi necessari all'allestimento e all'organizzazione di ricevimenti, cerimonie, convegni, congressi, campi scuola, riunioni, mostre ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall'Amministrazione regionale;

pp) organizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

qq) servizi per la realizzazione di interventi di orientamento al lavoro, di politiche attive del lavoro e di formazione professionale;

rr) affitto di locali a breve termine e di attrezzature per l'organizzazione di corsi di formazione, per l'espletamento di concorsi e per l'organizzazione di convegni, conferenze ed altre iniziative e manifestazioni di interesse regionale, allestimento e noleggio di stand, tensostrutture e di spazi espositivi;

ss) servizi per lo svolgimento di attività connesse all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

tt) funzionamento di organi collegiali, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;

uu) rappresentanza e ospitalità;

vv) riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi ed altri interventi di protezione civile;

ww) beni e servizi necessari alla gestione e alla cura della fauna selvatica;

xx) servizi di mensa scolastica ed universitaria;

yy) spese varie non previste nelle lettere precedenti, sino all'importo di euro 20.000, al netto degli oneri fiscali.

2. Il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 2, è altresì consentito nei seguenti casi:

a) acquisizione di beni e di servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) acquisizione di beni e di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

c) acquisizione di beni e di servizi per il completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo.

Art. 4

(Acquisizione di beni e di servizi in pronta consegna)

1. Per l'acquisizione in pronta consegna di beni e di servizi di ammontare non superiore a 5.000 euro, al netto degli oneri fiscali, l'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal dirigente responsabile della struttura che provvede all'acquisto, di seguito denominato dirigente responsabile, dai quali risulti la ditta fornitrice, l'oggetto e l'imputazione della spesa.

2. Il buono d'ordine è titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione e dell'ordinazione ed è allegato alle fatture.

Art. 5

(Acquisizione di beni e di servizi mediante cottimo fiduciario)

1. Nella procedura mediante cottimo fiduciario il dirigente responsabile richiede preventivi a persone ed imprese idonee, secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. La lettera d'invito deve fare riferimento ad un capitolato d'oneri in rapporto alla natura e alle caratteristiche della fornitura o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici, si può procedere indicando le condizioni direttamente nella lettera d'invito.

3. Nel capitolato d'oneri e nella lettera d'invito sono, di norma, indicati:

a) l'oggetto della prestazione;

b) le eventuali garanzie;

c) le caratteristiche tecniche;

d) la qualità e le modalità di esecuzione;

e) l'eventuale prezzo di riferimento;

f) le modalità di pagamento;

g) le modalità di scelta del contraente;

h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e alle penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione regionale, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle condizioni concordate;

i) la durata del rapporto contrattuale;

j) le penalità da applicare in caso di ritardo o inadempienza;

k) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.

4. In relazione all'importo o alla natura del contratto, il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata oppure da apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi, sottoscritta per accettazione dal contraente individuato; in tal caso la lettera, contenente le indicazioni di cui al comma 3, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal contraente e l'altra è restituita all'Amministrazione regionale.

Art. 6

(Scelta del contraente)

1. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo non superiore a 8.000 euro, al netto degli oneri fiscali, il dirigente responsabile può richiedere un solo preventivo.

2. Il ricorso ad un singolo contraente è altresì consentito, anche oltre il limite di spesa di cui al comma 1, nei seguenti casi:

a) quando, a seguito della richiesta dei preventivi, non sia stata presentata alcuna offerta;

b) per la nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.

3. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo superiore a 8.000 e fino a 100.000 euro, al netto degli oneri fiscali, il dirigente responsabile richiede almeno tre preventivi. Per le acquisizioni di importo superiore a 100.000 euro devono richiedersi almeno cinque preventivi, ove le condizioni di mercato lo consentano.

Art. 7

(Criteri di affidamento e mezzi di tutela)

1. L'affidamento delle forniture di beni o di servizi può essere effettuato sulla base del prezzo più basso o, per particolari beni e servizi, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avuto riguardo, in tale ultimo caso, al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi, alle modalità e ai tempi di esecuzione e ad ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione dell'offerta.

2. Qualora il contraente non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione regionale si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 8

(Deposito cauzionale e verifica della prestazione)

1. A garanzia della corretta esecuzione della fornitura o del servizio, in relazione all'importo e alla natura del contratto, può essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale definitivo. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del servizio.

2. Entro venti giorni dall'acquisizione i beni ed i servizi sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione; tale verifica non è necessaria per le spese di importo inferiore a 10.000 euro, al netto degli oneri fiscali.

3. In caso di frazionamento della fornitura, è possibile attestare la regolare esecuzione separatamente per ciascun lotto funzionalmente autonomo.

Art. 9

(Pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

2. Il pagamento del corrispettivo dei beni e dei servizi acquisiti in economia è condizionato all'attestazione di regolare esecuzione.

3. Ove la fornitura sia frazionata in lotti funzionalmente autonomi, l'attestazione di regolare esecuzione di ciascun lotto consente di provvedere al pagamento del relativo importo.

Art. 10

(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ulteriori modalità concernenti l'applicazione della medesima al fine di garantire, in ogni fase della procedura per l'acquisizione in economia di beni e di servizi, la trasparenza, l'imparzialità, l'economicità e l'omogeneità dell'azione amministrativa.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

a) 28 marzo 1994, n. 2;

b) 5 dicembre 1995, n. 8.

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'adozione di nuove disposizioni regionali concernenti l'esecuzione in economia dei lavori, alle predette esecuzioni continuano ad applicarsi i regolamenti di cui all'articolo 11.

2. I regolamenti degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che disciplinano i casi e le modalità procedurali di acquisizione in economia di beni e di servizi, continuano a trovare applicazione se non incompatibili con la presente legge.

Art. 13

(Disposizioni di coordinamento)

1. Ogni riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 11, contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali, deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.