Legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 7 agosto 2001, n. 13

Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d'origine protette.

(B.U. 14 agosto 2001, n. 34).

Art. 1

(Finalità).

1. La Regione, con la presente legge, stabilisce le norme relative alla vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997) , così come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999).

Art. 2

(Controlli).

1. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle Indicazioni geografiche protette (IGP) e delle Denominazioni d'origine protette (DOP) dei prodotti agricoli ed alimentari, di seguito denominato reg. CEE 2081/92, è esercitata da organismi privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della l. 128/1998 o da autorità di controllo pubbliche indicate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 9, della l. 128/1998.

2. Gli organismi privati autorizzati devono svolgere almeno un controllo all'anno, totale o parziale, nei confronti dei produttori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4.

3. Gli organismi privati autorizzati inviano alla struttura regionale competente in materia di produzioni agroalimentari, di seguito denominata struttura competente, una relazione annuale circa l'attività svolta ed un rapporto sullo stato della qualità.

4. Prima dell'inizio dell'attività annuale di controllo gli organismi privati autorizzati inviano alla struttura competente:

a) il proprio tariffario;

b) la classificazione dei produttori delle DOP e delle IGP. La classificazione è effettuata in base ai quantitativi prodotti ed è utilizzata per la ripartizione, tra i produttori delle DOP e delle IGP, delle spese delle visite ispettive.

Art. 3

(Vigilanza).

1. La vigilanza prevista all'articolo 1 consiste nella verifica periodica del possesso, da parte degli organismi privati autorizzati agenti sul territorio regionale, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

2. La vigilanza è esercitata dalla struttura competente, sulla base di un programma annuale da essa predisposto. Il programma deve prevedere:

a) sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi privati autorizzati operanti sul territorio regionale e presso un campione di produttori che producono prodotti che fruiscono di una DOP o di una IGP;

b) la verifica sul rapporto dello stato di qualità sull'attività degli organismi privati autorizzati.

3. Qualora la struttura competente, durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza, accerti delle irregolarità sull'applicazione delle procedure di controllo, da parte degli organismi privati autorizzati, informa l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominato Assessore competente, e dispone tempi e modalità affinché gli organismi privati autorizzati mettano in atto i necessari correttivi.

4. Trascorsi i tempi previsti ai sensi del comma 3, la struttura competente valuta i risultati raggiunti e, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, l'Assessore competente informa il Ministero per le politiche agricole e forestali circa il persistere di irregolarità sull'applicazione delle procedure di controllo, da parte degli organismi privati autorizzati.

5. Qualora la struttura competente, durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza, accerti che gli organismi privati autorizzati non sono più in possesso di uno o più requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'autorizzazione, informa l'Assessore competente, il quale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5, comunica al Ministero per le politiche agricole e forestali l'accertamento effettuato.

6. Fuori dall'ipotesi di cui al comma 1, restano ferme le competenze che le norme vigenti attribuiscono ad altri enti o organismi in materia di vigilanza.

Art. 4

(Elenchi dei produttori).

1. Gli organismi privati autorizzati provvedono all'istituzione e alla tenuta di un elenco dei produttori autorizzati a produrre delle DOP e delle IGP.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono suddivisi in sezioni distinte per ogni DOP e IGP. Ogni sezione contiene il nominativo dei produttori autorizzati a produrre la relativa DOP o IGP.

3. Gli organismi privati autorizzati trasmettono alla struttura competente l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1 ogni sei mesi.

4. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblici.

Art. 5

(Comitato tecnico di valutazione).

1. Presso la struttura competente è istituito il Comitato tecnico di valutazione, di seguito denominato Comitato, con i seguenti compiti:

a) esprimere pareri sul rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione agli organismi privati di controllo;

b) approvare annualmente il tariffario degli organismi di controllo autorizzati;

c) approvare annualmente la classificazione dei produttori delle DOP e delle IGP.

2. Fanno parte del Comitato:

a) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, che lo presiede;

b) un rappresentante del settore agricolo-produttivo;

c) un rappresentante del settore della ricerca scientifica in agricoltura.

3. Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore competente e dura in carica tre anni.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura competente.

5. Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, dal rappresentante del settore della ricerca scientifica in agricoltura; si riunisce ogniqualvolta sia necessario ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 1 e, comunque, almeno due volte all'anno.

6. Il Presidente del Comitato può integrare il Comitato con persone esperte nelle materie all'ordine del giorno, le quali partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 6

(Interventi finanziari) (1)

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai produttori per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle DOP o IGP, la Regione concede loro un contributo annuale temporaneo e decrescente, ridotto progressivamente in modo da essere azzerato nei sei anni solari successivi all'attivazione dei sistemi di controllo.

2. I contributi previsti al comma 1 possono essere erogati anche a favore dei Consorzi riconosciuti di cui all'articolo 10, qualora rappresentino i propri associati e per conto di essi sostengano le spese.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel primo anno, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammessa. Negli anni successivi, la percentuale di intervento è ridotta progressivamente fino al:

a) 90 per cento nel secondo anno;

b) 80 per cento nel terzo anno;

c) 70 per cento nel quarto anno;

d) 60 per cento nel quinto anno;

e) 50 per cento nel sesto anno, per poi essere ridotta a zero.

4. Per poter accedere ai contributi di cui al comma 1, le domande devono essere relative ai cicli di controlli effettuati fino all'anno 2011. I contributi cessano nell'anno 2017.

5. Rientrano nella spesa ammessa i costi sostenuti dai produttori per le visite ispettive effettuate dagli organismi privati autorizzati o da autorità di controllo pubbliche designate. La spesa ammessa non può superare l'importo massimo previsto dal tariffario degli organismi privati autorizzati.

6. Le visite ispettive ammesse a contributo non possono essere più di due all'anno.

Art. 7

(Modalità di presentazione e istruttoria delle domande) (2)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, la domanda corredata della fattura quietanzata rilasciata dall'organismo privato autorizzato, relativa all'anno precedente, a partire dalla produzione dell'anno 2001.

2. La struttura competente, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, verifica l'ammissibilità delle domande stesse.

Art. 8

(Concessione dei contributi).

1. I contributi di cui all'articolo 6 sono concessi dalla Giunta regionale, nei limiti della disponibilità di bilancio e, in via prioritaria, per i costi sostenuti dai produttori per la prima visita ispettiva.

Art. 9

(Non cumulabilità).

1. Gli interventi finanziari della presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie aventi le medesime finalità.

Art. 10

(Consorzi di tutela).

1. I consorzi di produttori definiscono i disciplinari di cui all'articolo 4 del reg. CEE 2081/92 e applicano i marchi relativi alle DOP e alle IGP sulla base dei controlli effettuati dagli organismi privati autorizzati o dall'autorità pubblica designata.

Art. 11

(Norma finale).

1. In sede di prima applicazione, le domande di cui all'articolo 7, relativamente alla concessione dei contributi per l'attività svolta nell'anno 2000, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

(Norme finanziarie).

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 360.000.000 (euro 185. 924,48) e, a decorrere dall'anno 2002, una spesa annua di euro 185. 920.

2. L'onere di cui al comma 1 grava per lire 350.000.000 per l'anno 2001 e per euro 180.760 a decorrere dal 2002, sul capitolo di nuova istituzione 42370 "Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti agricoli ed alimentari (DOP e IGP) " per le finalità di cui all'articolo 6 e per lire 10.000.000 per l'anno 2001 e per euro 5.160, a decorrere dal 2002, per quanto previsto dall'articolo 5, sul capitolo 20420 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni" del bilancio della Regione dell'anno 2001 e successivi.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 110.000.000, per l'anno 2001 e di euro 56.800, per l'anno 2002 e 2003, dello stanziamento iscritto al capitolo 42360 "Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative" e mediante riduzione di lire 250.000.000, per l'anno 2001, e per euro 129.120, per l'anno 2002 e 2003, dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 previsto al punto C. "Agricoltura e Risorse Naturali" 1. "Applicazione del Piano di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta ¤ periodo 2000-2006" dell'allegato n. 1 del bilancio pluriennale della Regione 2001/2003.

Art. 13

(Variazioni di bilancio).

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2001 e pluriennale 2001/2003 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, limitatamente all'anno 2001, anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 42360 "Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative"

anno 2001 competenza lire 110.000.000

anno 2002 euro 56.800

anno 2003 euro 56.800

Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 2001 competenza lire 250.000.000

anno 2002 euro 129.120

anno 2003 euro 129.120

Cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

anno 2001 cassa lire 360.000.000;

b) in aumento:

Programma regionale 2.2.2.04.

Codificazione: 02.01.01.06.03.02. 10.010.

Cap. 42370 (di nuova istituzione) "Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti agricoli ed alimentari (DOP e IGP)"

anno 2001 competenza e cassa lire 350.000.000

anno 2002 euro 180.760

anno 2003 euro 180.760

Cap. 20420 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni"

anno 2001 competenza e cassa lire 10.000.000

anno 2002 euro 5.160

anno 2003 euro 5.160.

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2005, n. 28.

L'articolo 6 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 54 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21:

"(Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d'origine protette. Modificazione della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d'origine protette), è inserito il seguente:

"1bis. I contributi previsti al comma 1 possono essere erogati anche a favore dei Consorzi riconosciuti di cui all'articolo 10, qualora rappresentino i propri associati e per conto di essi sostengano le spese.""

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Interventi finanziari)

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai produttori per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle DOP o IGP, la Regione concede loro un contributo annuale, temporaneo e decrescente, ridotto progressivamente in modo da essere eliminato nei sei anni solari successivi all'attivazione dei sistemi di controllo.

2. Per l'anno 2000 il contributo di cui al comma 1 è concesso fino ad un massimo del cento per cento della spesa ammessa, la quale non può superare l'importo massimo previsto dal tariffario degli organismi privati autorizzati. Negli anni successivi la percentuale di intervento è ridotta progressivamente:

a) fino all'ottantacinque per cento nel secondo anno;

b) fino al settanta per cento nel terzo anno;

c) fino al cinquantacinque per cento nel quarto anno;

d) fino al quaranta per cento nel quinto anno;

e) fino al venti per cento nel sesto anno, per poi essere ridotta a zero.

3. Alle domande presentate negli anni successivi all'anno 2000 si applica quanto previsto al comma 2.

4. Per poter accedere ai contributi di cui al comma 1, le domande ammesse devono essere relative ai controlli effettuati fino all'anno 2005. I contributi cessano nell'anno 2011.

5. Rientrano nella spesa ammessa i costi sostenuti dai produttori per le visite ispettive effettuate dagli organismi privati autorizzati o da autorità di controllo pubbliche designate. La spesa ammessa non può superare l'importo massimo previsto dal tariffario degli organismi privati autorizzati.

6. Le visite ispettive ammesse a contributo non possono essere più di due all'anno.".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 maggio 2002, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Modalità di presentazione e istruttoria delle domande)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente, entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno, la domanda corredata della fattura quietanzata rilasciata dall'organismo privato autorizzato.

2. La struttura competente, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, verifica l'ammissibilità delle domande stesse.".