Legge regionale 25 novembre 2014, n. 12 - Testo vigente
Legge regionale 25 novembre 2014, n. 12
Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)).
(B.U 16 dicembre 2014, n. 50)
(Modificazioni all'articolo 1)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), è sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le disposizioni della presente legge non si applicano all'istituzione e alla gestione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 20/1999, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:
"2bis. Nel territorio regionale, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito, alle condizioni di cui alla presente legge, agli operatori abilitati nelle altre regioni del territorio statale o nei paesi dell'Unione europea di provenienza.".
3. Dopo il comma 2bis dell'articolo 1 della l.r. 20/1999, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
"2ter. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è subordinato al preventivo assenso delle competenti autorità statali e regionali che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.".
4. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 20/1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di altre disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.".
(Modificazioni all'articolo 2)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, è sostituita dalla seguente:
"a) per attività di tipo A, l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio;".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, è sostituita dalla seguente:
"b) per attività di tipo B, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante;".
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, le parole: "dall'articolo 5 del d.lgs. 114/1998" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)".
4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, è sostituita dalla seguente:
"h) per imprenditori agricoli, i soggetti in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 del d.lgs. 228/2001;".
5. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, la parola: "autorizzati" è sostituita dalla seguente: "abilitati".
6. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, come modificata dal comma 5, è inserita la seguente:
"jbis) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;".
7. Dopo la lettera jbis) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, inserita dal comma 6, è inserita la seguente:
"jter) per fiera sperimentale, la manifestazione commerciale a carattere straordinario, svolta su area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, proposta esclusivamente da consorzi o cooperative o associazioni di imprese esercenti il commercio su area pubblica;".
8. Dopo la lettera jter) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, inserita dal comma 7, è inserita la seguente:
"jquater) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;".
9. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999 è sostituita dalla seguente:
"k) per presenza in un mercato o in una fiera, il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato o fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;".
10. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, è sostituita dalla seguente:
"m) per attività temporanea, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, ad eccezione degli eventi in cui i Comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;".
(Inserimento dell'articolo 2bis)
1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 20/1999, come modificato dall'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2bis
(Commercio di prodotti alimentari)
1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.
2. L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), previa apposita annotazione sul titolo abilitativo.
3. E' vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.".
(Modificazioni all'articolo 3)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 20/1999, dopo le parole: "stesso mercato" sono inserite le seguenti: ", annuale o stagionale".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 20/1999, le parole: "dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo".
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"3. La ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.".
4. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"5. Alle manifestazioni e attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), jbis), jter), jquater) e m), partecipano prioritariamente gli operatori abilitati al commercio su aree pubbliche; nei posteggi in eccedenza, possono essere ammessi a partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese con titoli abilitativi temporanei.".
(Modificazioni all'articolo 4)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società regolarmente costituite, da cooperative o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed è subordinato al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.".
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"3. L'aggiunta del settore merceologico alimentare al contenuto del titolo abilitativo è soggetta alla preventiva presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ed è subordinata alla sola verifica dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.".
3. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"4. E' consentita l'intestazione di più titoli abilitativi a favore del medesimo operatore.".
4. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"5. E' consentita la rappresentanza da parte di un coadiutore, dipendente, socio o associato in partecipazione a condizione che, durante le attività di vendita, il rappresentante sia munito di documentazione comprovante la qualità di coadiutore, dipendente, socio o associato in partecipazione e del titolo abilitativo originale, da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.".
(Sostituzione della rubrica del capo II)
1. La rubrica del capo II della l.r. 20/1999 è sostituita dalla seguente: "DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TIPO A E B".
(Sostituzione dell'articolo 5)
1. L'articolo 5 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Attività di tipo A)
1. Per l'esercizio dell'attività di tipo A, è necessario il possesso del titolo abilitativo rilasciato dal Comune in cui il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinto titolo abilitativo.
2. Il rilascio del titolo abilitativo comporta il contestuale rilascio della concessione di posteggio che non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni.
3. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;
b) la vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi;
c) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati.
4. In relazione a quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il possesso di più titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
5. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua attività.".
(Sostituzione dell'articolo 6)
1. L'articolo 6 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo A)
1. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ogni anno, i Comuni trasmettono alla struttura regionale competente, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i successivi trenta giorni, il bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle domande di cui al comma 3.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1, i soggetti interessati trasmettono, mediante strumenti telematici, la domanda di rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo A e della relativa concessione di posteggio, sulla base delle indicazioni previste nel bando. Le domande pervenute ai Comuni oltre il termine prescritto sono rigettate e non danno luogo ad alcuna priorità in caso di successiva riproposizione. L'esito del procedimento è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni.
3. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia il titolo abilitativo e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata in conformità a quanto previsto nell'intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con la predetta deliberazione è, inoltre, stabilito il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo operatore nella stessa area mercatale.
4. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione per settore merceologico dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. Possono essere presentate domande per l'inserimento in più graduatorie.
5. Qualora il Comune, in sede di ristrutturazione di un mercato, abbia ripartito una diversa metratura dei posteggi, è redatta, in base ai criteri di cui al comma 3, ai fini dell'assegnazione dei posteggi medesimi, una distinta graduatoria per ciascun gruppo di dimensione di posteggio.
6. Qualora il Comune trasformi un mercato annuale in un mercato stagionale, sono rilasciati d'ufficio distinti titoli abilitativi per ogni periodo.
7. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata, fatta salva la sussistenza degli eventuali requisiti igienico-sanitari, qualora previsti.
8. I titoli abilitativi e le concessioni di posteggio relativi alle attività temporanee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono esclusi dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e sono rilasciati dai Comuni prioritariamente agli operatori abilitati al commercio su aree pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti con propri provvedimenti.
9. La registrazione delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuata dagli incaricati del Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del tipo di attività e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
10. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a differenti titoli abilitativi.".
(Sostituzione dell'articolo 7)
1. L'articolo 7 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
(Subingresso nell'attività di tipo A)
1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo A, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune in cui ha sede il posteggio. In tali casi, il subentrante può continuare ad esercitare l'attività del dante causa in attesa della concessione di suolo pubblico, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante medesimo dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti morali, l'erede subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa in attesa dell'acquisizione del possesso dei requisiti stessi, da dimostrare entro un anno dalla data del subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore.
3. Nei casi di cui al comma 1, i titoli di priorità acquisiti dal cedente, ivi compresi quelli acquisiti dal dante causa, si trasferiscono al cessionario.
4. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.".
(Sostituzione dell'articolo 8)
1. L'articolo 8 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
(Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo B)
1. Per l'esercizio dell'attività di tipo B, annuale o stagionale, è necessaria la presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune nel quale si intende avviare l'attività.
2. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo B, oltre all'esercizio dell'attività in forma itinerante, consente:
a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;
b) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati;
c) la vendita al domicilio del consumatore, come definito all'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela.
4. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo B, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune nel quale si intende avviare l'attività. In tali casi, si applica quanto disposto all'articolo 7, commi 2 e 3.".
(Modificazioni all'articolo 8bis)
1. Il comma 1 dell'articolo 8bis della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"1. L'efficacia dei titoli abilitativi di cui agli articoli 5 e 8, anche se rilasciati ad imprese individuali senza coadiuvanti e dipendenti, è annualmente subordinata alla verifica della sussistenza e validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della l. 296/2006, o di altro certificato di regolarità contributiva rilasciato dagli enti preposti, nonché alla verifica della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita al penultimo anno d'imposta. Il titolo abilitativo è, in ogni caso, ritenuto valido anche per i soggetti che hanno ottenuto dagli enti preposti la rateizzazione del debito contributivo.".
2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 8bis della l.r. 20/1999, le parole "sentite le organizzazioni più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale".
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8bis della l.r. 20/1999, le parole: ", anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro," sono soppresse.
(Sostituzione dell'articolo 9)
1. L'articolo 9 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
(Cessazione e sospensione dell'attività)
1. Il Comune dispone la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica:
a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
b) in caso di assegnazione di nuovo posteggio, qualora l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non riprenda entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
d) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o per oltre un terzo del periodo previsto in caso di abilitazioni stagionali, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza oppure ferie per un massimo di quarantacinque giorni di calendario, anche non consecutivi, previa comunicazione scritta dell'operatore interessato al Comune, da trasmettere almeno dieci giorni prima della data di inizio del periodo di ferie;
e) qualora vi siano rilevanti motivi di interesse pubblico. In tal caso, il provvedimento di cessazione comporta il diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente, salvo nel caso di spostamento di fiere o mercati;
f) nei casi previsti dagli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, qualora l'attività sia esercitata senza aver presentato la SCIA.
2. Nei casi di cessazione dell'attività previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal soggetto richiedente, possono disporre la sospensione del provvedimento di cessazione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Il titolo abilitativo è sospeso dal Comune nei casi previsti dall'articolo 9quater, comma 4. La sospensione è disposta dal Comune con provvedimento distinto dall'irrogazione della sanzione amministrativa.
4. I casi di cessazione e sospensione dell'attività derivanti da irregolarità riscontrate nella documentazione di cui all'articolo 8bis, comma 1, sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo.".
(Inserimento dell'articolo 9bis)
1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 20/1999, come sostituito dall'articolo 12, è inserito il seguente:
"Art. 9bis
(Comunicazione della cessazione dell'attività)
1. La cessazione di una delle attività disciplinate dalla presente legge è comunicata al Comune entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva.".
(Inserimento dell'articolo 9ter)
1. Dopo l'articolo 9bis della l.r. 20/1999, inserito dall'articolo 13, è inserito il seguente:
"Art. 9ter
(Verifica della SCIA)
1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, il Comune, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007.
2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune, che provvede con le modalità di cui al comma 1.".
(Inserimento dell'articolo 9quater)
1. Dopo l'articolo 9ter della l.r. 20/1999, inserito dall'articolo 14, è inserito il seguente:
"Art. 9quater
(Sanzioni amministrative)
1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche in violazione dell'articolo 9ter, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 5, comma 1, o fuori dal territorio previsto dal medesimo titolo abilitativo, nonché, senza il preventivo assenso o permesso di cui agli articoli 1, comma 2ter, e 17, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000 e alla confisca dell'attrezzatura e della merce.
4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dalle deliberazioni comunali, di cui all'articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'applicazione delle relative sanzioni secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ed introita i relativi proventi.".
(Modificazioni all'articolo 10)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 20/1999, le parole: "acquisito il parere delle rappresentanze degli enti locali ed operata la consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali".
2. Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 20/1999, le parole: "delle nuove autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei nuovi titoli abilitativi".
3. Ai commi 7 e 9 dell'articolo 10 della l.r. 20/1999, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".
(Modificazioni all'articolo 11)
1. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999, le parole: "sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale dei consumatori e delle imprese del commercio" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale".
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999, le parole: "i produttori agricoli di cui alla l. 59/1963" sono sostituite dalle seguenti: "gli imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001".
3. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999 è inserita la seguente:
"kbis) i criteri e le modalità di rilascio di titoli abilitativi a favore di soggetti iscritti nel Registro delle imprese;".
4. Dopo la lettera kbis) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999 introdotta dal comma 3, è inserita la seguente:
"kter) i criteri e le modalità di rilascio di titoli abilitativi per la partecipazione a eventi in cui i Comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;".
5. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999, le parole: ", anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di indicazione dei prezzi in Euro," sono soppresse.
6. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999, le parole: "sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale delle imprese del commercio" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale".
7. All'alinea del comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999, prima delle parole: "L'esercizio del commercio" sono inserite le seguenti: "Fatta eccezione per le attività temporanee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m),".
8. Al comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999, le parole: "Aziende di promozione turistica" sono sostituite dalle seguenti: "l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo)".
(Modificazioni all'articolo 11bis)
1. Al comma 1 dell'articolo 11bis della l.r. 20/1999, dopo le parole: "tre mostre-mercato all'anno," sono inserite le seguenti: "ognuna di durata non superiore a due giorni consecutivi,".
2. Al comma 4 dell'articolo 11bis della l.r. 20/1999, le parole: "richieste le autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "richiesti i titoli abilitativi".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 11bis, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:
"4bis. Per poter partecipare alle mostre-mercato di cui al presente articolo, il venditore non professionale presenta apposita domanda al Comune nel quale si intende avviare l'attività contenente una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007, riportante le generalità, la residenza e lo stato di famiglia, nonché la condizione di venditore non professionale.".
4. Dopo il comma 4bis dell'articolo 11bis, inserito dal comma 3, è inserito il seguente:
"4ter. Il Comune nel quale il venditore non professionale intende avviare l'attività, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia ad ogni singolo venditore non professionale un permesso di partecipazione, valido fino al 31 dicembre di ogni anno, conforme ad apposito modello adottato dal Consiglio permanente degli enti locali.".
5. Il comma 5 dell'articolo 11bis della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"5. I soggetti di cui al comma 2 che intendono partecipare ad una mostra-mercato devono presentare apposita domanda al Comune nel cui territorio si svolge contenente:
a) l'indicazione della manifestazione alla quale intendono partecipare nonché le date di svolgimento della stessa;
b) la richiesta di assegnazione del posteggio;
c) il permesso di cui al comma 4ter per l'apposita vidimazione da parte dell'ufficio comunale competente finalizzata al rispetto della prescrizione di cui al comma 2.".
6. Il comma 6 dell'articolo 11bis della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"6. Qualora nel corso della mostra-mercato si accerti che il venditore non professionale è sprovvisto del permesso di partecipazione di cui al comma 4ter, è in possesso di un permesso irregolare, ovvero nei casi di violazione della prescrizione di cui al comma 3, gli incaricati del Comune allontanano il medesimo dalla manifestazione e comunicano al Comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attività il nominativo e le irregolarità riscontrate.".
7. Il comma 7 dell'articolo 11bis della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"7. Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 4bis o una delle irregolarità di cui al comma 6, fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre-mercato svolte nel territorio regionale, per la durata di anni tre successivi a quello dell'accertamento, da disporre con apposito provvedimento del Comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attività.".
(Modificazioni all'articolo 13)
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/1999, le parole: "dell'autorizzazione con la quale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo con il quale".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"2. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale adottata in conformità a quanto previsto nell'intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con la stessa deliberazione è stabilito il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo operatore nella stessa area fieristica.".
(Modificazioni all'articolo 14)
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata di volta in volta dal Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 3, indipendentemente dai prodotti trattati.".
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati agli imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001 avviene esclusivamente a favore dei medesimi.".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"4. L'assegnazione temporanea dei posteggi rimasti liberi nelle fiere, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata dal Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 2, indipendentemente dai prodotti trattati.".
(Sostituzione dell'articolo 15)
1. L'articolo 15 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
(Computo delle presenze)
1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento al titolo abilitativo con il quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare. I Comuni curano la registrazione delle presenze in apposito pubblico registro.
2. Qualora l'interessato sia in possesso di più titoli abilitativi validi per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essi intende partecipare.".
(Modificazioni all'articolo 16)
1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"1. I Comuni possono porre limitazioni agli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche nei limiti di cui all'articolo 28, comma 13, del d.lgs. 114/1998 e all'articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".
(Modificazioni all'articolo 17)
1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 20/1999, le parole: "non più di tre concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "non più di un quarto dell'area da destinare a concessioni".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 20/1999, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"3bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).".
(Modificazioni all'articolo 18)
1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di automezzi avviene nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), e di quelle vigenti in materia igienico-sanitaria.".
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 20/1999, le parole: "Polizia municipale" sono sostituite dalle seguenti: "polizia locale".
3. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 20/1999, la parola: "autorizzazione" è sostituita dalle seguenti: "titolo abilitativo".
(Inserimento dell'articolo 18bis)
1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 20/1999, come modificato dall'articolo 24, è inserito il seguente:
"Art. 18bis
(Altre forme di distribuzione)
1. L'attività di commercio su area pubblica è consentita anche attraverso distributori automatici, fatta eccezione per il commercio di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione senza ausilio di personale.".
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 20/1999:
a) le lettere e) e l) del comma 1 dell'articolo 2;
b) il comma 5 dell'articolo 10;
c) il comma 5 dell'articolo 11;
d) il comma 9 dell'articolo 11bis;
e) l'articolo 12;
f) il comma 5 dell'articolo 13;
g) il comma 2 dell'articolo 16.
(Disposizioni transitorie)
1. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 6, comma 3, e 13, comma 2, della l.r. 20/1999, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 8 e 19 della presente legge, provvedono ad adottare le opportune modificazioni alle deliberazioni di cui all'articolo 11 della medesima l.r. 20/1999, come modificato dall'articolo 17 della presente legge.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti abilitati prima della data di entrata in vigore della presente legge e della data di adozione dei provvedimenti comunali di cui al comma 1.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.