Legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 21 aprile 1994, n. 12

Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta.

(B.U. 3 maggio 1994, n. 20).

Art. 1

(Finalità).

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce e sostiene, mediante erogazione di contributi, la funzione sociale e l'attività istituzionale delle sezioni regionali delle seguenti associazioni di categoria:

a) Associazione nazionale mutilati invalidi civili;

b) Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra;

c) Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro;

d) Associazione nazionale vittime civili di guerra;

e) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;

f) Unione italiana ciechi;

g) Unione nazionale mutilati per servizio.

2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, eventuali altre associazioni di categoria da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge. (1)

Art. 2

(Criteri di ripartizione dei contributi).

1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni di cui all'articolo 1 avviene sulla base di un sistema a punteggio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, tenuto conto dell'assetto organizzativo delle singole associazioni e dei programmi di attività per l'anno cui il contributo si riferisce. (2)

2. (3)

3. L'importo del contributo da assegnare ad ogni singola associazione è calcolato dividendo l'importo del finanziamento annuo erogabile per il totale complessivo dei punteggi ottenuti dalle associazioni e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola associazione.

Art. 3

(Procedure) (4)

1. L'istanza per l'ottenimento del contributo è presentata alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali entro il 28 febbraio dell'anno per il quale il contributo è richiesto. (5)

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione ogni altra modalità procedurale relativa alla concessione dei contributi.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4

(Norme transitorie)

1. I contributi di cui alla presente legge sono corrisposti alle associazioni di categoria di cui all'art. 1 anche per l'attività svolta nel corso dell'anno 1993.

Art. 5

(Determinazione e copertura degli oneri).

1. Le spese per l'applicazione della presente legge sono determinate, per il 1994, in lire 40.000.000.

2. A decorrere dal 1995 le spese per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminate annualmente con legge finanziaria.

3. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo per lire 40.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 60980 (Contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente, mediante utilizzo per annue lire 40.000.000 delle risorse iscritte al capitolo 60980 (Contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996.

5. Gli oneri di cui alla presente legge gravano sull'istituendo capitolo 61000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Art. 6

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) variazione in diminuzione:

cap. 60980 "Contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale"

lire 40.000.000;

b) variazione in aumento:

programma regionale 2.2.3.03

codificazione 01.01.01.06.02.02.08.007.08.30.

cap. 61000 (di nuova istituzione)

"Contributi ad associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta"

lire 40.000.000.

_____________________

(1) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 1 recitava:

"2. Eventuali altre associazioni di categoria, da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge, saranno individuate con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.".

(2) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni indicate nell'art. l è basata su un sistema a punteggio.".

(3) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 2 recitava:

"2. Ogni associazione riceve un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) per ogni associato, sino ad un massimo ammissibile di 500 punti:

punti 1;

b) sede di proprietà dell'associazione:

punti 500;

c) sede in locazione:

punti 1500;

d) per ogni unità di personale dipendente, sino ad un massimo di 3000 punti:

punti 1500;

e) programma di attività per l'anno a cui si riferisce la richiesta di contributo con la previsione dei relativi impegni finanziari:

punti 500.".

(4) Articolo sostituito dall'art. 13, comma 4, della L.R. 22 luglio 2005, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 3 recitava:

"(Procedure)

1. Le domande di contributo devono essere presentate dalle associazioni di categoria al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale entro il 30 aprile di ciascun anno per cui si richiede il contributo.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) copia del bilancio preventivo relativo all'anno per il quale viene presentata l'istanza di contributo, regolarmente approvato dagli organi competenti secondo lo statuto dell'associazione;

b) copia del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente regolarmente approvato dagli organi competenti secondo lo statuto dell'associazione;

c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nell'ambito della Regione Valle d'Aosta;

d) dichiarazione attestante il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

e) dichiarazione attestante l'ubicazione della sede sul territorio regionale ed il titolo per l'utilizzo;

f) programma di attività per l'anno a cui la richiesta di contributo si riferisce, con la previsione dei relativi impegni finanziari.

3. A partire dall'anno successivo a quello a cui si riferisce il primo contributo l'associazione deve dimostrare dettagliatamente l'utilizzazione del fondo assegnato.

4. La quota di fondo non utilizzato verrà detratta dal contributo spettante per l'anno successivo.

5. I contributi regionali non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti e debbono essere impiegati per lo svolgimento di attività in ambito regionale.".

Il comma 1 dell'art. 3 è stato successivamente modificato dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 13 febbraio 2012, n. 5. Nella formulazione precedente, il testo del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"1. L'istanza per l'ottenimento del contributo è presentata alla struttura regionale competente in materia di disabilità entro il 28 febbraio dell'anno per il quale il contributo è richiesto.".