Legge regionale 17 marzo 1992, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 17 03 1992

Bollettino ufficiale 24 3 1992 n. 13

Finanziamento del progetto materno - infantile di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1

(Finalità )

1. In attesa dell’approvazione del nuovo piano socio - sanitario, per l’attuazione delle finalità del progetto tutela materno-infantile previsto dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per l’anno 1992, la spesa di lire 250 milioni.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sull’istituendo capitolo 61245 denominato " Spese per il progetto materno - infantile " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992.

2. Alla copertura dell’onere di cui all’articolo 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 utilizzando la residua disponibilità sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso ( cod. E. 1.).

3. A decorrere dal 1993 l’onere suddetto potrà essere determinato con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta".

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 250.000.000

b) in aumento:

Programma regionale 2.2.3.03.

Codificazione: 2.1.1.4.2.2.8.7.8.

Cap. 61245 (di nuova istituzione) "Spese per il progetto materno - infantile". Legge regionale 17 marzo 1992, n. 12 lire 250.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.