Legge regionale 19 febbraio 1988, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 19 02 1988

Bollettino ufficiale 04 03 1988 n. 4, 3°SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0004 del 25 02 1988.

Interventi finanziari per l'insediamento di attività industriale nel comune di Gressan per prodotti lattiero-caseari.

Art. 1

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta è autorizzata a partecipare fino al limite del 49 percento del capitale di una Società per Azioni da insediarsi in Comune di Gressan e avente per scopo la produzione e la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare la lavorazione del latte e yogurt, sotto la ragione sociale " Centrale laitière Vallee d'Aoste ".

2. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Società o, se già costituita, per acquisirne la partecipazione, nei limiti di cui al precedente primo comma, anche mediante il conferimento del terreno regionale in Gressan censito al F. 4 nn. 36 - 37- 179 - 327 - 328.

3. Ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile alla Regione deve essere garantita una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della società, proporzionale alla quota di capitale posseduta.

4. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale è comunque riservata alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 2

1. Apposita convenzione da approvare con deliberazione del Consiglio regionale regolerà i rapporti con la società di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge in relazione anche alle necessità di:

a) pervenire alla tutela degli interessi dei produttori valdostani di latte;

b) fissare i limiti e i tempi per la liquidazione della SpA Centrale Laitière di Aosta;

c) garantire la precedenza nelle assunzioni della manodopera già dipendente della SpA

Centrale Laitière di Aosta;

d) fissare un intervento finanziario regionale sotto forma di mutui o prestiti obbligazionari da attuarsi tramite la Società Finanziaria Valle d'Aosta - FINAOSTA SpA ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, recante la costituzione della Società Finanziaria.

Art. 3

1. Per l'applicazione della presente legge sono approvate, per l'anno 1988, le spese di L. 1.470.000.000 per gli interventi di cui all'articolo 1, e di Lire 10.000.000.000 per gli interventi di cui all'articolo 2. Dette spese graveranno rispettivamente sui capitoli 32160, di nuova istituzione, e 35400 della Parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1988.

2. Il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni è pertanto rifinanziato della somma di Lire 10.000.000.000 ".

Art. 4

1. Alla copertura degli oneri indicati nel precedente articolo 3 si provvede mediante riduzione per L. 11.470.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 26750 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988, con parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla LR 28 dicembre 1984, n. 73 ".

Art. 5

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 26750 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della " RACCORDI AUTOSTRADALI SpA"

- LR 28 dicembre 1984, n. 73 " L. 11.470.000.000

Variazione in aumento:

Settore 2: Sviluppo economico

Programma 2.2.2.02: Infrastrutture nell'agricoltura

Codificazione: 2.1.2.5.4.3.10.10.04

Cap. 32160 (di nuova istituzione)

" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della SpA Centrale Laitière Vallee d'Aoste " con sede in Comune di Gressan

- LR 19 febbraio 1988, n. 12 art. 1 " L. 1.470.000.000

Cap. 36400 " Spese per la costituzione del fondo di dotazione della FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale

- LR 28 giugno 1982, n. 16 artt. 5 e 9

- LR 19 giugno 1984, n. 24 " L. 10.000.000.000

Totale in aumento L. 11.470.000.000

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.