Legge regionale 1° aprile 1986, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale n. 12 del 01 04 1986

Bollettino ufficiale 30 04 1986 n. 4, 2° S.S. al n. 10 del 24 04 1986

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO 24 04 1986 N. 00010

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 maggio 1985, n. 35, 15 maggio 1978, n. 12 e 7 dicembre 1979, n. 68 e successive modificazioni, recanti provvedimenti connessi con la programmazione regionale.

CAPO I

(Ordinamento dei servizi regionali. modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35)

Art. 1

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è inserito il seguente articolo 16 bis:

" Articolo 16 bis.

1. Nell'ambito dei servizi della Segreteria generale è istituito il Servizio studi, programmi e progetti per lo svolgimento coordinato dei seguenti compiti:

a) coordinamento e promozione dell'attività statistica regionale ed elaborazione di analisi economiche, ivi comprese quelle concernenti le caratteristiche evolutive del mercato del lavoro;

b) elaborazione, aggiornamento e verifica del piano regionale di sviluppo di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, e valutazione dei principali progetti regionali di investimento pubblico, anche in relazione all'utilizzazione delle risorse finanziarie all'uopo destinate dallo Stato e dalle Comunità Europee;

c) elaborazione, aggiornamento e verifica del programma pluriennale di attività e di spesa di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, e verifica di coerenza dei programmi degli enti regionali e locali con gli obiettivi programmatici della Regione;

d) attività di orientamento e formazione professionale di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28.

2. Sono trasferiti nell'ambito del servizio di cui al primo comma i seguenti servizi ed uffici ed i relativi posti:

a) Ufficio documentazione e statistica di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, che assume la denominazione di " Settore operativo statistica analisi economiche ";

b) Ufficio studi e programmazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12 che assume la denominazione di " Settore operativo programmazione finanziaria regionale e locale ";

c) Servizio di formazione e orientamento professionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, che assume la denominazione di " Settore operativo formazione e orientamento professionale " e di cui viene soppressa l'articolazione in uffici.

3. In aggiunta ai settori operativi elencati al secondo comma, è istituito, nell'ambito del servizio di cui al primo comma, il Settore operativo pianificazione e valutazione investimenti pubblici.

4. L'elenco dei servizi e degli uffici della Presidenza della Giunta regionale e della Segreteria generale dell'Amministrazione regionale, di cui all'allegato B alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato B.

Art. 2

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è aggiunto il seguente terzo comma:

"3. La funzione di coordinamento dei Servizi della Segreteria generale è esercitata dal Segretario generale ".

Art. 3

1. Sono istituiti nell'ambito della Segreteria generale:

a) n. 1 posto di Dirigente del servizio studi, programmi e progetti (qualifica dirigenziale - ruolo del personale amministrativo);

b) n. 1 posto di Capo settore operativo pianificazione e valutazione investimenti pubblici (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale tecnico);

c) n. 1 posto di Istruttore tecnico (ottavo livello - ruolo del personale tecnico);

d) n. 4 posti di Istruttore amministrativo (ottavo livello - ruolo del personale amministrativo).

2. Sono trasformati, nell'ambito della Segreteria generale, n. 2 posti di capo ufficio (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale amministrativo) in n. 2 posti di primo segretario capo servizio (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale amministrativo) con inquadramento d'ufficio degli attuali titolari dei posti.

3. Sono trasferiti dalla Presidenza della Giunta regionale alla Segreteria generale:

a) n. 1 posto di primo segretario capo servizio (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale amministrativo);

b) n. 6 posti di segretario (settimo livello - ruolo del personale amministrativo);

c) n. 1 posto di ragioniere (settimo livello - ruolo del personale di ragioneria);

d) n. 1 posto di ispettore per la formazione professionale (settimo livello - ruolo del personale amministrativo);

e) n. 4 posti di coadiutore (quinto livello - ruolo del personale amministrativo).

4. La pianta organica dei posti e del personale della Presidenza della Giunta regionale e della Segreteria generale dell'Amministrazione regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è sostituita dalla pianta organica riportata nell'allegato A.

5. I ruoli del personale regionale relativi al personale amministrativo delle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali e della terza fascia funzionale e al personale tecnico delle qualifiche vice dirigenziali e della terza fascia funzionale, di cui all'allegato C alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, sono sostituiti con i ruoli individuati all'allegato C.

6. Con apposito provvedimento di legge sarà soppresso, nella pianta organica dell'Amministrazione regionale, un numero di posti di 7+ livello pari al numero dei posti che si renderanno vacanti a seguito degli avanzamenti del personale vincitore dei concorsi per la copertura dei posti di cui alla lettera d) del primo comma.

7. Al personale regionale di ruolo in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i servizi ed uffici indicati al secondo comma dell'articolo 1 si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35.

Art. 4

1. Il secondo comma dell'articolo 78 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

a) al punto 3 bis) sono aggiunte le parole " Capo settore operativo pianificazione e valutazione investimenti pubblici ";

b) al punto 5 sono aggiunte le parole " Dirigente del servizio studi, programmi e progetti ".

CAPO II

(Organo, uffici e procedure per la programmazione regionale. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, e successive modificazioni).

Art. 5

1. L'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, è così sostituito:

" Articolo 3. (Connotati del piano regionale di sviluppo).

1. Il piano regionale di sviluppo copre un arco temporale di tre anni ed è scorrevole, nel senso che viene aggiornato annualmente, anche in relazione alla variazione progressiva dei singoli anni di riferimento.

2. Esso definisce quanto segue:

a) la situazione economica, sociale e di assetto territoriale della Regione, anche in relazione ai risultati ottenuti con gli interventi attuati in precedenza, ed i suoi prevedibili sviluppi;

b) le indicazioni per la programmazione economico - sociale e gli indirizzi per l'assetto territoriale della Regione, con specificazione degli obiettivi da raggiungere, delle risorse da impiegare, degli interventi da effettuare, articolati nel tempo e sul territorio;

c) le proposte per la programmazione nazionale ".

2. L'articolo 89 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, è abrogato.

Art. 6

1. L'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1979, n. 12, è così sostituito:

" Articolo 6 (Attuazione del piano regionale di sviluppo).

Il piano regionale di sviluppo si attua principalmente mediante:

a) il piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3;

b) il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui al successivo articolo 7;

c) le leggi, i bilanci pluriennali ed annuali, gli atti amministrativi della Regione;

d) gli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione territoriale, i bilanci pluriennali e annuali, gli atti amministrativi degli enti locali;

e) i programmi e le decisioni degli Enti e Società a partecipazione regionale.

Art. 7

1. La lettera c) del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, è così sostituita:

" c) i riferimenti essenziali per la formazione

del bilancio pluriennale di cui al capo II della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, del bilancio annuale della Regione, e dei relativi assestamenti ".

Art. 8

1. Gli articoli 9, 10, 11, 13, 16 e 17 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

CAPO III

(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68)

Art. 9

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, è così sostituito:

" 2. Le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito dei tributi o di quote di tributi erariali sono previste tenendo conto dell'andamento del loro gettito nei tre anni precedenti a quello a cui si riferisce il bilancio nonché della loro incidenza sul PIL regionale e dell'evoluzione attesa di quest'ultimo ".

Art. 10

1. Il primo comma dell'articolo 86 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, è così sostituito:

" 1. Nell'ambito della materia di cui alla presente legge e per quanto nei precedenti articoli non stabilito, l'Assessorato Finanze della Regione provvede ai sensi del precedente articolo 3 e in collaborazione con il servizio studi, programmi e progetti:

- alla preparazione del bilancio di previsione nonché dei relativi provvedimenti di variazione;

- alla preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti;

- alla preparazione del rendiconto generale della Regione.

CAPO IV

(Disposizioni finali)

Art. 11

1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue Lire 180.000.000 graverà sui capitoli n. 20900 e n. 20910 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1986 mediante riduzione di Lire 180.000.000 dello stanziamento previsto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " del bilancio di previsione per l'esercizio in corso a valere sull'intervento iscritto all'allegato n. 8 relativo alla revisione triennale del contratto dei dipendenti regionali.

Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 7.820.000.000.

- per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo per Lire 360.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1.2. - Personale regionale del bilancio pluriennale 1986/ 1988.

3. A decorrere dal 1987 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 12

1. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1986, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 180.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi " L. 130.000.000

Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 50.000.000

Totale in aumento L. 180.000.000

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale primo aprile 1986, n. 12 " Pianta organica dei posti e del personale della Presidenza della Giunta regionale

e della Segreteria generale dell'Amministrazione regionale. Articolo 3 "

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTO ALLEGATO

Accanto alla qualifica del personale vengono di seguito indicati il numero dei posti e, ove presunte, la qualifica o livello corrispondente: //

Capo di

Gabinetto, non di ruolo 1; // Capo ufficio stampa, non di ruolo 1; //

Vice capo ufficio stampa, non di ruolo 1; // Direttore ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma, non di ruolo 1; //

Commissario regionale, non di ruolo 1; // Dirigente dei servizi di segreteria della Giunta regionale, di ruolo 1, dirigenziale; //

Dirigente del servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di

culto, di ruolo 1, dirigenziale; // Dirigente del servizio elaborazione dati, di ruolo 1, dirigenziale; //

Capo servizio

elaborazione dati,

di ruolo 1, vice dirigenziale; // Primo segretario capo servizio,

di ruolo 4, vice dirigenziale; //

Primo segretario capo servizio ispettore,

di ruolo 1, vice dirigenziale; //

Capo servizio

di ragioneria,

di ruolo 1, vice dirigenziale; //

Analista, di ruolo 3, vice dirigenziale; // Istruttore amministrativo, di ruolo 5, 8+ livello; // Istruttore contabile, di ruolo 1, 8+ livello; // Istruttore tecnico, di ruolo 4, 8+ livello; // Traduttore, di ruolo 7, 7+ livello; //

Capo sala

SED, di ruolo 1, 7+ livello; // Ispettore della vigilanza anagrafica

di ruolo 2, 7+ livello; //

Segretario di ruolo 10, 7+ livello Ragioniere di ruolo 4, 7+ livello; // Programmatore di ruolo 2, 7+ livello; //

Coadiutore tecnico di ruolo 4, 6+ livello; // Coadiutore di ruolo 39, secondo livello; // Perforatore SED, di ruolo 1, secondo livello.

" Pianta organica dei posti e del personale della Presidenza della Giunta regionale

e della Segreteria generale dell'Amministrazione regionale. Articolo 3 "

SEGRETERIA GENERALE

ATTO ALLEGATO

Accanto alla qualifica del personale vengono indicati

il numero dei posti e la qualifica o livello corrispondente: // Segretario generale, di ruolo 1, dirigenziale; //

Dirigente del servizio del personale,

di ruolo 1, dirigenziale; //

Dirigente del servizio affari generale e legali,

di ruolo 1, dirigenziale; //

Dirigente del servizio studi, programmi e progetti, di ruolo 1, dirigenziale; // Primo segretario capo servizio

di ruolo 8, vice dirigenziale; //

Capo settore

operativo pianificazione e valutazione investimenti pubblici,

di ruolo 1, vice dirigenziale; //

Capo servizio

di ragioneria,

di ruolo 1, vice dirigenziale; //

Istruttore amministrativo,

di ruolo 6, 8+ livello; //

Istruttore contabile, di ruolo 1, 8+ livello; // Istruttore tecnico, di ruolo 1, 8+ livello; // Archivista capo, di ruolo 1, 8+ livello; // Segretario, di ruolo 29, 7+ livello; // Ragioniere, di ruolo 12, 7+ livello; // Geometra, di ruolo 4, 7+ livello; // Catalogatore, di ruolo 1, 7+ livello; // Ispettore per la formazione professionale,

di ruolo 1, 7+ livello; //

Coadiutore Tecnico, di ruolo 3, 6+ livello; // Coadiutore tecnico - operatore microfilmatore, di ruolo 1, 6+ livello; //

Coadiutore, di ruolo 43, secondo livello; // Autista meccanico capo garage,

di ruolo 1, secondo livello; //

Autista meccanico, di ruolo 14, quarto livello; // Telefonista, di ruolo 6, quarto livello; //

Operaio qualificato, di ruolo 1, terzo livello; // Custode, di ruolo 1, secondo livello; //

Usciere, di ruolo 28, secondo livello.

Allegato B alla legge regionale primo aprile 1986, n. 12 " Elenco dei servizi e degli uffici della Presidenza della Giunta regionale e della Segreteria generale dell'Amministrazione regionale. Articolo 1 "

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

1) Ufficio di Presidenza:

- Gabinetto della Presidenza e archivio

- Segreteria particolare del Presidente

- Segreteria della Giunta regionale

- Ufficio stampa

2) Office régional de la langue française

3) Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto:

- Servizio contabilità e rapporti finanziari con

le comunità montane

- Servizio amministrativo

4) Servizio elettorale e vigilanza anagrafica

5) Ufficio di collegamento e di rappresentanza di

Roma

6) Servizio elaborazione dati

7) Servizio patenti e sanzioni amministrative:

- Ufficio patenti

- Ufficio sanzioni amministrative

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

SEGRETERIA GENERALE

1) Ufficio del Segretario generale:

- Servizio legislativo della Giunta

- Archivio, archivio di deposito, ufficio protocollo

e spedizione

- Servizio custodia, telefono, automezzi

2) Servizio del personale:

- Servizio gestione dello stato giuridico del personale: Ufficio gestione amministrativa

Ufficio concorsi

- Servizio gestione del trattamento economico

del personale:

Ufficio gestione stipendi e contabilità

Ufficio trattamenti previdenziali e di quiescenza

- Archivio

- Ufficio copia

3) Servizio affari generali e legali:

- Ufficio affari generali

- Ufficio contratti e contenzioso

- Ufficio espropri

- Ufficio copia

4) Servizio studi, programmi e progetti:

- Settore operativo statistica e analisi economiche - Settore operativo pianificazione e valutazione investimenti pubblici

- Settore operativo programmazione finanziaria regionale e locale

- Settore operativo formazione e orientamento professionale.

Allegato C alla legge regionale primo aprile 1986, n. 12 " Ruoli del personale regionale relativi al personale amministrativo delle qualifiche dirigenziali e vice

dirigenziali e della terza fascia funzionale e al personale tecnico delle qualifiche vice dirigenziali e

della terza fascia funzionale articolo 3 "

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

QUALIFICHE DIRIGENZIALI

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Qualifiche: Segretario Generale. Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza

del Consiglio. Dirigente del Servizio Affari Legislativi della Presidenza del Consiglio.

Dirigente dei Servizi di Segreteria

della Giunta Regionale. Dirigente del

Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto. Dirigente del Servizio elaborazione

dati. Dirigente del Servizio del Personale. Dirigente del Servizio Affari Generali

e Legali. Dirigente del Servizio del Commercio, zona franca, contingentamento e trasporti. Dirigente del Servizio dell'Industria, Artigianato e Energia. Sovraintendente agli Studi. Dirigente dei Servizi Culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione. Dirigente amministrativo Assessorato Sanità ed

Assistenza Sociale. Dirigente del Servizio della Sanità e Tutela Sanitaria dell'Ambiente. Dirigente dell'Ufficio regionale per il turismo. Dirigente del Servizio studi, programmi e progetti, posti 16. QUALIFICHE VICE DIRIGENZIALI

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Accanto alla qualifica del personale

viene indicato il numero dei posti corrispondenti: // Capo Ufficio, 3; //

Capo dell

'Ufficio regionale per l'etnologia

e la linguistica, 1; //

Consulente giuridico, 1; //

Direttore dell'Ufficio regionale della

Protezione Civile 1; //

Primo Segretario capo servizio, 33.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO (segue) Accanto alla qualifica del personale viene indicato il numero dei posti corrispondenti: //

Primo segretario capo servizio ispettore, 1; // Primo Segretario capo servizio Ufficio legislativo, contenzioso ed organi collegiali;

1; //

Primo Segretario capo servizio delle attività culturali e di animazione, 1; // Responsabile del servizio infrastrutture ricettive, 1; //

Responsabile del servizio promozione e organizzazione del turismo, 1.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Accanto alla qualifica del personale

viene indicato il numero dei posti corrispondenti: // Analista di organizzazione e metodo, 1; // Architetto, 2; //

Assistente chimico, 1; //

Capo servizio

fitopatologico, 1; //

Geologo, 1; //

Ingegnere, 5; //

Ispettore forestale aggiunto, 2; // Ispettore forestale addetto, 1; // Responsabile del servizio infrastrutture ricreativo - sportive, 1; //

Vicedirigente dei servizi agrari ed affari generali, 1; //

Vicedirigente del servizio sistemazione, idrauliche e di difesa del suolo, 1; // vicedirigente del servizio assistenza,

tecnico - economica e sociale e dello sviluppo agricolo, 1; //

Vice ingegnere capo, 1; //

Urbanista, 4; //

Capo settore

operativo pianificazione e valutazione investimenti pubblici, 1. PERSONALE APPARTENENTE

ALLA TERZA FASCIA FUNZIONALE

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Accanto alla qualifica del personale vengono

indicati il livello ed il numero dei posti corrispondenti: // Archivista capo, 8+, 1; //

Istruttore Amministrativo, 8+, 37; //

Archivista bibliotecario, 7+, 1; //

Ispettore Ufficio Turismo, 7+, 2; //

Ispettore della Vigilanza

Anagrafica, 7+, 2; //

Ispettore per la formazione

professionale 7+, 1; //

Segretario, 7+, 126; //

Traduttore, 7+, 7; //

Ispettore dell'ufficio agriturismo,

7+, 2.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO

Accanto alla qualifica del personale vengono

indicati il livello ed il numero dei posti corrispondenti: // Istruttore Tecnico, 8+, 48; //

Capo Servizio

Tecnico, 7+, 1; //

Geometra, 7+, 102; //

Perito Agrario, 7+, 13; //

Perito Agrario Analista, 7+, 1; //

Perito Elettronico, 7+, 4; //

Perito Industriale, 7+, 2; // Programmatore, 7+, 1; //

Rilevatore archeologico, 7+, 4; // Tecnico in economia domestica

e rurale, 7+, 1; //

Tecnico di laboratorio, 7+, 2; // Tecnico di organizzazione, 7+, 1.