Legge regionale 15 maggio 1978, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 15 maggio 1978, n. 12

Organi, uffici e procedure per la programmazione regionale.

(B.U. 25 maggio 1978, n. 5).

CAPO I

FINALITA' E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 1

(Principi generali e finalità della legge).

La Regione, per rendere intrinsecamente coerente l'insieme delle decisioni proprie e degli altri enti pubblici e per indirizzare l'iniziativa privata al perseguimento delle finalità collettive, assume la programmazione regionale come metodo di governo finalizzato alla promozione e alla disciplina dello sviluppo economico, sociale e di assetto territoriale della Comunità valdostana, con particolare riguardo al superamento degli squilibri esistenti nell'ambito regionale.

A tal fine la Regione adotta un piano regionale di sviluppo secondo le norme della presente legge.

Art. 2

(Soggetti della programmazione regionale).

I soggetti della programmazione regionale sono tutte le strutture in cui si articola l'amministrazione pubblica degli enti locali in Valle di Aosta.

La Regione, da un lato, partecipa come soggetto attivo, mediante proposte, al processo di programmazione nazionale, dall'altro, assicura il concorso degli enti locali e l'apporto autonomo delle organizzazioni sociali al processo di programmazione regionale.

CAPO II

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO E SUE ARTICOLAZIONI

Art. 3

(Connotati del piano regionale di sviluppo) (1)

1. Il piano regionale di sviluppo copre un arco temporale di tre anni ed è scorrevole, nel senso che viene aggiornato annualmente, anche in relazione alla variazione progressiva dei singoli anni di riferimento.

2. Esso definisce quanto segue:

a) la situazione economica, sociale e di assetto territoriale della Regione, anche in relazione ai risultati ottenuti con gli interventi attuati in precedenza, ed i suoi prevedibili sviluppi;

b) le indicazioni per la programmazione economico - sociale e gli indirizzi per l'assetto territoriale della Regione, con specificazione degli obiettivi da raggiungere, delle risorse da impiegare, degli interventi da effettuare, articolati nel tempo e sul territorio;

c) le proposte per la programmazione nazionale.

Art. 4

(Formazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo).

Il piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti annuali sono predisposti dalla Giunta regionale entro il mese di giugno ed approvati con deliberazione dal Consiglio regionale entro il mese di settembre di ciascun anno.

Art. 5

(Efficacia del piano regionale di sviluppo).

Il piano regionale di sviluppo costituisce il quadro di riferimento dell'attività politico - amministrativa della Regione.

Gli strumenti di pianificazione e di gestione di competenza della Regione e degli altri enti regionali e locali dovranno essere espressamente riferiti alle indicazioni e agli indirizzi del piano regionale di sviluppo.

Art. 6

(Attuazione del piano regionale di sviluppo) (2)

Il piano regionale di sviluppo si attua principalmente mediante:

a) il piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3;

b) il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui al successivo articolo 7;

c) le leggi, i bilanci pluriennali ed annuali, gli atti amministrativi della Regione;

d) gli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione territoriale, i bilanci pluriennali e annuali, gli atti amministrativi degli enti locali;

e) i programmi e le decisioni degli Enti e Società a partecipazione regionale.

Art. 7

(Connotati del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione).

Il programma pluriennale di attività e di spesa ha le stesse caratteristiche di durata e di scorrevolezza del piano regionale di sviluppo, di cui costituisce strumento di attuazione.

Esso definisce quanto segue:

a) lo stato di attuazione dei programmi precedenti;

b) le azioni programmatiche ed i progetti di intervento da attuare, articolati in ordine agli obiettivi specifici da raggiungere, agli ambiti territoriali interessati, agli organismi pubblici o privati deputati alla loro predisposizione e attuazione;

c) i riferimenti essenziali per la formazione del bilancio pluriennale di cui al capo II della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, del bilancio annuale della Regione, e dei relativi assestamenti (3).

Art. 8

(Formazione ed approvazione del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione).

Il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale con la legge di approvazione del bilancio preventivo annuale della Regione.

CAPO III

ORGANI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Artt. 9. - 10 (4).

Art. 11

(5).

Art. 12

(Analisi socio - economica e territoriale).

La situazione di cui al punto a) del secondo comma dell'articolo 3 viene definita sulla base di analisi socio - economiche e territoriali, per la cui elaborazione la Giunta regionale è autorizzata:

a) a definire direttive per una sistematica raccolta delle informazioni necessarie alla propria attività di programmazione;

b) a richiedere agli enti locali, alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, alle aziende a partecipazione pubblica e agli altri enti ed organismi operanti in Valle d'Aosta informazioni sui loro programmi di attività ed investimento ed altri elementi ai fini della programmazione regionale.

La raccolta e l'utilizzazione delle informazioni vengono effettuate con le modalità e le garanzie previste dall'articolo 19 del RDL 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 13

(Ufficio documentazione e statistica) (6)

Art. 14

Nella pianta organica dei posti e del personale della Segreteria generale dell'Amministrazione regionale, nonché nelle tabelle d'attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui agli allegati A) e C) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono aggiunti i nuovi posti, appartenenti al ruolo amministrativo, elencati nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 15

L'Amministrazione regionale ha facoltà di bandire concorsi, anche interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti appartenenti al gruppo regionale A/3 presso l'Ufficio studi e programmazione e presso l'Ufficio documentazione e statistica.

Per la nomina ai posti di cui al comma precedente, è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in sociologia o in statistica o in informatica, salvo che si tratti di personale titolare da almeno cinque anni di posto di ruolo della carriera di concetto, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio abbia riportato la qualifica di "ottimo".

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 (7)

Art. 17 (8)

Art. 18

La legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13 (*), e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

Art. 19

(Oneri finanziari).

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge valutate in annue L. 138.000.000, graveranno per L. 10.000.000 sul capitolo 385, di natura obbligatoria, per L. 58.000.000 sul capitolo 420 e per L. 70.000.000 sul nuovo capitolo 1050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a L. 10.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 385 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;

b) quanto a L. 22.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 385 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;

c) quanto a L. 58.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 (partita n. 1 dell'elenco allegato E del bilancio medesimo);

d) quanto a L. 48.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 (partita n. 5 dell'elenco allegato E del bilancio medesimo).

Gli aumenti di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge sono approvati, a decorrere dal 1979, con legge di bilancio.

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 20

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 385 - che si modifica come segue:

Indennità, medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti gli organi della programmazione regionale (legge regionale 15 maggio 1978, n. 12). L. 22.000.000

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato E) L. 106.000.000

Totale L. 128.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 420 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta L. 58.000.000

Cap. 1050 - di nuova istituzione. Spese varie per gli uffici studi, programmazione, documentazione e statistica (legge regionale 15 maggio 1978, n. 12). L. 70.000.000

Totale L. 128.000.000

All'allegato D annesso alla legge regionale 21 aprile 1978, n. 10 è aggiunto il capitolo 385.

Art. 21

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato - (Omissis).

¦

(*) La L.R. n. 13/1973 è stata abrogata dall'art. 24 della L.R. 2 novembre 1987, n. 91.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

Il comma 1 dell'articolo 3 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 89, comma primo, della L.R. 7 dicembre 1979, n. 68:

"1. Il piano regionale di sviluppo copre un arco temporale di tre anni ed è scorrevole, nel senso che viene aggiornato annualmente, anche in relazione alla variazione progressiva dei singoli anni di riferimento.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Connotati del piano regionale di sviluppo)

Il piano regionale di sviluppo copre un arco temporale di cinque anni ed è scorrevole, nel senso che viene aggiornato annualmente, anche in relazione alla variazione progressiva dei singoli anni di riferimento.

Esso definisce quanto segue:

a) la situazione economica, sociale e di assetto territoriale della Regione, anche in relazione

ai risultati ottenuti con gli interventi attuati in precedenza, ed i suoi prevedibili sviluppi;

b) le indicazioni per la programmazione economica e sociale e gli indirizzi per l'assetto territoriale della Regione, di cui al 1° comma dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, con specificazione degli obiettivi di massima da raggiungere, delle scelte di intervento da effettuare, articolate nel tempo e sul territorio, delle risorse finanziarie interne ed esterne che la Regione prevede di acquisire e di impiegare;

c) le proposte per la programmazione nazionale.".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1986, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Attuazione del piano regionale di sviluppo)

Il piano regionale di sviluppo si attua principalmente mediante:

a) il piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3;

b) il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui al successivo articolo 7;

c) il bilancio preventivo annuale della Regione;

d) le leggi e gli atti amministrativi della Regione;

e) i piani pluriennali, i programmi annuali e i piani urbanistici comprensoriali di cui al Titolo III della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;

f) i bilanci preventivi annuali e gli atti amministrativi delle Comunità montane e degli enti locali;

g) i piani di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, gli eventuali programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, i bilanci preventivi annuali e gli atti amministrativi dei comuni o loro consorzi;

h) i programmi, i bilanci preventivi e gli atti amministrativi degli altri enti regionali non territoriali.".

(3) Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 1986, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma secondo, dell'articolo 7 recitava.

"c) il bilancio pluriennale preventivo, che rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.".

(4) Articoli abrogati dall'art. 8 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli 9 e 10 recitava:

"Art. 9

(Ufficio studi e programmazione)

È istituito, nell'ambito della Segreteria generale, l'Ufficio studi e programmazione.

L'Ufficio studi e programmazione coadiuva la Giunta regionale nei seguenti adempimenti tecnici:

analisi delle informazioni relative alla programmazione regionale; elaborazione, aggiornamento e verifica del piano regionale di sviluppo e del programma pluriennale di attività e di spesa; predisposizione del bilancio preventivo annuale della Regione; verifica di compatibilità degli strumenti di piano e di programma degli enti locali e regionali con il piano regionale di sviluppo e con il programma pluriennale di attività e di spesa.

L'Ufficio studi e programmazione svolge anche i compiti di segreteria del Comitato tecnico e della Commissione consultiva regionale per la programmazione, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Art. 10

(Comitato tecnico per la programmazione regionale)

Nell'ambito degli adempimenti di cui alla presente legge, che richiedono per la loro attuazione particolare competenza tecnico - scientifica, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di un Comitato tecnico di sette membri esperti da designare con deliberazione della Giunta stessa.

Con la medesima deliberazione la Giunta regionale nomina, nell'ambito delle persone designate, un Presidente e un Vicepresidente, e definisce le modalità di funzionamento del Comitato.

Il Presidente - o, in sua assenza, il Vicepresidente - ha il compito di coordinare i lavori del Comitato.

Per ogni seduta del Comitato competono ai partecipanti una medaglia di presenza e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo della medaglia di presenza è di L. 25.000 lorde per il Presidente del Comitato, di L. 20.000 lorde per il Vicepresidente, di L. 15.000 lorde per gli altri membri.

Il rimborso delle spese di viaggi è stabilito nella misura prevista per i dipendenti regionali.".

(5) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

L'articolo 11 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'articolo unico della L.R. 7 dicembre 1979, n. 75:

Il primo alinea del terzo comma dell'articolo 11 è soppresso e sostituito dal seguente:

" - un rappresentante per ciascuno dei Gruppi costituiti in Consiglio a termine del Regolamento interno del Consiglio, designati dai rispettivi Capi Gruppo, con compiti di coordinamento.

Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione vengono eletti dai predetti rappresentanti nel loro ambito. ".

e precedentemente modificato nel modo seguente dall'articolo unico della L.R. 12 dicembre 1978, n. 62:

Al terzo comma dell'articolo 11 è aggiunto il seguente alinea:

"- un rappresentante dell'associazione regionale agenti e rappresentanti di commercio."

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 11 recitava:

"(Commissione consultiva regionale per la programmazione)

È istituita la Commissione consultiva regionale per la programmazione con il compito di esprimere, su richiesta della Giunta regionale,

pareri in ordine ai contenuti del piano di sviluppo e agli strumenti di pianificazione di cui ai punti a), b), c), e) dell'articolo 6 della presente legge.

I pareri della Commissione sono obbligatori ma non vincolanti.

La Commissione è così composta:

- sette rappresentanti delle forze politiche presenti in Consiglio, designati dai rispettivi Capi gruppo, con compiti di coordinamento. Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione vengono eletti dai predetti rappresentanti nel loro ambito;

- il Presidente o un membro del direttivo suo delegato e un Consigliere designato dalla minoranza, per ciascuna delle Comunità Montane istituite ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;

- il Presidente dell'Associazione Sindaci o un suo delegato;

- quattro rappresentanti dei lavoratori designati, rispettivamente, dalla CISL, dalla CGIL, dal SAVT e dalla UIL;

- il rappresentante del SDAI della Valle d'Aosta; - due rappresentanti dei datori di lavoro designati, rispettivamente, dall'Associazione Valdostana Industriali e dall'Associazione Aziende a Partecipazione Statale;

- quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, designati, rispettivamente, dall'Associazione Valdostana Agricoltori, dall'Union des paysans valdotains, dall'Union autonome des campagnards valdotains e dall'Unione agricoltori valdostani;

- due rappresentanti degli artigiani designati dalle rispettive Associazioni;

- due rappresentanti dei commercianti, designati dalle rispettive Associazioni;

- un rappresentante delle Aziende di soggiorno, designato dall'Associazione;

- tre rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni locali interessate;

- un rappresentante degli Istituti di credito operanti in Valle d'Aosta, designato dagli Istituti stessi;

- il Sindaco di Aosta o un suo delegato;

- il presidente o un membro del direttivo suo delegato e un consigliere designato dalla minoranza per il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta - BIM della Dora Baltea -istituito con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 328 in data 29 ottobre 1955;

- un rappresentante dell'Associazione Professionisti e Artisti della Valle d'Aosta, designato dall'Associazione stessa.

Possono partecipare ai lavori della Commissione, a titolo di osservatori:

- i membri della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica della Regione;

- i membri del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 10 della presente legge.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio in base alle designazioni di cui al terzo comma precedente.

I membri della Commissione rimangono in carica, sempre che non decadano dalle cariche che ne hanno determinato la designazione o venga meno la designazione della rispettiva organizzazione, per la durata di una legislatura. Tuttavia il loro incarico è prorogato fino alla data della loro conferma o sostituzione che deve avvenire entro 60 giorni dalla elezione della nuova Giunta regionale.

Il Presidente, su richiesta della Giunta regionale o di un terzo dei membri della Commissione o per propria iniziativa, può invitare i parlamentari eletti nella Regione a partecipare a sedute della Commissione stessa.".

(6) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 13 recitava:

"(Ufficio documentazione e statistica)

Per l'espletamento delle incombenze tecniche connesse con gli adempimenti di cui all'articolo 12 della presente legge, è istituito, nell'ambito della Segreteria generale l'Ufficio documentazione e statistica.

L'Ufficio documentazione e statistica provvede in particolare: alla raccolta ed elaborazione in relazione alle indicazioni fornite dall'Ufficio studi e programmazione, dei dati statistici relativi alla formazione, attuazione e verifica del piano regionale di sviluppo; al coordinamento nella attività statistica regionale; alla raccolta, selezione e catalogazione della documentazione e delle pubblicazioni tecnico - scientifiche e legislative.".

(7) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

L'articolo 16, ultimo comma, era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 89, comma secondo, della L.R. 7 dicembre 1979, n. 68:

"La Giunta regionale presenta al Consiglio le proposte di legge di cui al comma precedente entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 16 recitava:

"Con successive leggi regionali si provvederà:

a) a disciplinare le modalità e le procedure di formazione, attuazione e verifica del piano regionale di sviluppo, di cui all'articolo 3 della presente legge;

b) a disciplinare le modalità e le procedure di formazione, attuazione, verifica e controllo dei piani e programmi di cui al Titolo III della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad emanare nuove norme sulla contabilità regionale, anche con riferimento alla legge 19 maggio 1976, n. 335, e sulle modalità e procedure di formazione ed approvazione del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui all'articolo 7 della presente legge.

La Giunta regionale presenta al Consiglio le proposte di legge di cui al comma precedente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.".

(8) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 aprile 1986, n. 12.

L'articolo 17 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 89, comma terzo, della L.R. 7 dicembre 1979, n. 68:

"Il primo piano regionale di sviluppo è predisposto dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio per l'approvazione entro il 1979 per il periodo 1980/1982".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 17 recitava:

"Il primo piano regionale di sviluppo è predisposto dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio per l'approvazione entro il 1978 per il periodo 1979/ 1983.".