Legge regionale 16 marzo 1976, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 16 03 1976

Bollettino ufficiale 24 3 1976 n. 3

Modificazione della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, concernente l’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli enti locali.

Art. 1

(Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici)

L’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

" Tutti i Comuni della Valle d’Aosta sono tenuti a formare, adottare e trasmettere alla Giunta Regionale per l’approvazione il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio entro il 30 giugno 1977.

Nel caso in cui il piano comunale venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazione, il Comune provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla ricezione degli atti restituiti.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano di cui all’articolo 5 i Comuni hanno l’obbligo di uniformare i propri piani alle prescrizioni del piano regionale.

L’adozione del piano e le modifiche derivanti dagli obblighi di cui ai commi secondo e terzo hanno luogo con deliberazione del Consiglio comunale. In caso di mancata osservanza dei termini indicati nel presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario con l’incarico di provvedere ai necessari adempimenti, a spese del Comune inadempiente ".

Art. 2

(Conformità alle prescrizioni del piano urbanistico comprensoriale della Comunità montana)

I piani regolatori generali dei Comuni devono essere formati in armonia con le prescrizioni degli articoli 17 e 18 della legge 5 aprile 1973, n. 13. Fino a quando la rispettiva Comunità montana non disponga di un piano urbanistico comprensoriale, i Comuni, ai fini della formazione del proprio piano regolatore, devono previamente consultare il Consiglio della Comunità, che si dovrà esprimere entro sei mesi.

Art. 3

(Osservazione sui piani regolatori)

Il secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

" Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni, sulle quali si pronunciano, rispettivamente il Consiglio regionale, per quanto concerne il piano regionale in sede di approvazione del piano medesimo, e il Consiglio comunale, per quanto concerne il piano comunale. In questo secondo caso, il Consiglio comunale trasmette alla Giunta Regionale, contestualmente al piano adottato, le osservazioni ed il parere da esso espresso al riguardo ".

Art. 4

(Divieto di presentazione di varianti)

Per il periodo di un anno dalla data di presentazione del piano regolatore generale alla Giunta regionale, il Comune non può adottare varianti al piano medesimo.

Art. 5

(Regolamento edilizio)

I Comuni della Valle d’Aosta sono tenuti a redigere il regolamento edilizio di cui all’articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e a presentarlo per l’approvazione alla Giunta regionale contestualmente al piano regolatore generale.

Art. 6

(Entrata in vigore dei piani comunali)

Il secondo comma dell’articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

" I piani regolatori comunali entrano in vigore alla data della rispettiva deliberazione della Giunta regionale che li approva. Con la stessa deliberazione di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche che la Giunta regionale ritenga, motivando adeguatamente, indispensabili per dar luogo all’approvazione. Per procedere alle dette modifiche la Giunta regionale deve previamente sentire il Comune interessato, il quale, con deliberazione consiliare, deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione dell’invito della Giunta regionale, decorsi inutilmente i quali, si prescinde dal parere medesimo ".

Art. 7

(Annullamento straordinario di atti comunali)

Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o a norme del regolamento edilizio possono essere annullati, ai sensi dell’articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Il provvedimento di annullamento è reso noto al pubblico mediante l’affissione nell’albo pretorio del Comune.

Art. 8

(Modificazione dell’articolo 15 della legge regionale istitutiva delle Comunità montane)

Il primo comma dell’articolo 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, è sostituito dal seguente: " La Comunità montana, entro quattro anni dalla sua costituzione, appronta, in base alle indicazioni della programmazione regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale del proprio territorio. Procede, altresì alla formazione e adozione del piano urbanistico comprensoriale, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio regionale ".

Art. 9

(Modificazione degli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale concernente i controlli sugli atti degli enti locali)

La lettera c) dell’articolo 4, primo comma, della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, è soppressa.

I primi due commi dell’articolo 6 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

" Gli atti deliberativi di cui all’articolo precedente divengono esecutivi se il Presidente della Giunta regionale non ne pronuncia l’annullamento, nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità. Il termine è di sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici. L’esecutività è sospesa se, nel termine di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e la relativa documentazione. In tal caso l’atto diviene esecutivo se il Presidente della Giunta regionale non ne pronuncia l’annullamento entro venti giorni - o sessanta per le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici - dal ricevimento delle controdeduzioni dell’ente interessato ".

Il primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, è sostituito dal seguente:

" La Giunta regionale, ove riscontri un vizio di merito nelle deliberazioni previste dall’articolo 4 della presente legge, può, entro trenta giorni dal loro ricevimento, invitare, con richiesta motivata, l’ente interessato a riprenderle in esame. Il termine è di novanta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e dei progetti di opere pubbliche. Decorso il termine, rispettivamente di trenta o di novanta giorni, le deliberazioni diventano esecutive ".

Art. 10

(Abrogazione di norme)

L’articolo 5, comma secondo, e l’articolo 18 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, sono abrogati.

È altresì abrogato l’alinea n. 5 dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3. Il piano regolatore generale deve essere corredato di una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l’acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano medesimo.

Nell’articolo 3 della legge 5 aprile 1973, n. 13, sono soppresse le parole " e di pianificazione urbanistica".

Art. 11

(Norma transitoria)

In attesa dell’emanazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, per le modalità comunque concernenti la formazione, l’adozione, l’approvazione ed ogni altro adempimento relativi ai piani urbanistici comunali, per le quali si fa rinvio nella detta legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 al regolamento medesimo, si osservano le disposizioni delle vigenti norme statali.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.