Legge regionale 20 marzo 1973, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 20 03 1973

Bollettino ufficiale 20 4 1973 n. 6

PERSONALE GIÀ ADDETTO ALL’EMOTECA REGIONALE - RETRIBUZIONI PER IL PERIODO DAL 1-7-1970 AL 30-9-1971.

Art. 1

Con effetto dal primo-7-1970 la pianta organica dei posti del personale addetto all’Emoteca Regionale, nonché le tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto, di cui agli Allegati B, tabella n. 3 e tabella n. 4 della legge regionale 27- 12- 1967 n. 39, sono sostituite dalla nuova pianta organica e dalle tabelle relative annesse quali Allegati A e B.

La pianta organica e le tabelle di cui al comma precedente hanno validità sino alla data di trasferimento del personale addetto all’Emoteca Regionale all’Ente Ospedaliero Regionale.

Art. 2

Nel trattamento economico previsto dalle nuove tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale di cui al precedente articolo è conglobato l’assegno integrativo mensile di cui all’articolo 20 della legge 18-3-1968 n. 249, all’articolo unico della legge 10-3-1969 n. 78 e all’articolo 1 della legge 1-8-1969 n. 464.

Con effetti dal primo-7-1970 al personale di cui si tratta competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 4 percento del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell’attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall’articolo 5 della legge regionale 10-11-1966 n. 13.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale di cui sopra le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30-6-1972 n. 13, modificati dalla legge regionale 14-12-1972 n. 43.

Art. 3

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1971, prevista in complessive Lire 1.700.000 al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all’apposito capitolo 59 (" Spese per conguaglio stipendi al personale regionale ") del bilancio esercizio 1973, mediante prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - Allegato E ").

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Tabella allegato A alla legge regionale 20 marzo 1973, n. 12.

Pianta organica dei posti e del personale dell’emoteca regionale.

Con la qualifica di assistente tecnico di laboratorio, posti di ruolo 1, gruppo regionale B/ 2.

Con la qualifica di coadiutore, 1 posto di ruolo, gruppo regionale C/ 2.

Con la qualifica di inserviente di laboratorio, 1 posto di ruolo, gruppo regionale S/ 2.

Tabella allegato B alla legge regionale 20 marzo 1973, n. 12.

Tabella degli stipendi annui lordi.

Carriera di concetto.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di assistente tecnico di laboratorio, posti 1: //

stipendio annuo lordo, dopo 20 anni, L. 3.330.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.830.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 2.450.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 2.120.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.830.000; //

stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.580.000.

Carriera esecutiva.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di coadiutore, posti 1: //

stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.420.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 2.050.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.770.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.530.000; //

stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.300.000.

Carriera ausiliaria.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di inserviente di laboratorio, posti 1: //

stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.230.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 1.890.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.630.000; //

stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.410.000; //

stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.220.000.