Legge regionale 26 giugno 1972, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 26 06 1972

Bollettino ufficiale 30 6 1972 n. 7

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI TETTI IN LOSE E DI BALCONI TIPICI IN LEGNO.

Art. 1

L’Amministrazione Regionale può concedere a Enti, Società, Cooperative, Consorzi e privati che costruiscano o ricostruiscano interamente la copertura di tetti con lose nuove o rinnovate contributi nella misura di lire duemilacinquecento il metro quadrato per le case rurali e di lire mille il metro quadrato per le altre. Il calcolo dei metri quadrati è fatto sul tetto, a lavoro ultimato.

In caso di rifacimento parziale, ai fini del contributo verrà computata solo la parte di copertura rifatta con lose nuove o rinnovate.

Art. 2

I contributi di cui al precedente articolo 1 sono aumentati di lire tre il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di distanza su strada carrozzabile dal deposito delle lose alla casa e di lire duecento il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di percorso non servito da strada carrozzabile, sempreché detto deposito si trovi nel territorio della Valle d’Aosta.

Qualora il deposito delle lose si trovi fuori del territorio della Valle d’Aosta si computerà la distanza della casa dal confine territoriale fra i Comuni di Pont St - Martin e Carema sulla strada statale (confine territoriale della Regione).

I richiedenti devono dimostrare con documenti idonei la provenienza delle lose utilizzate.

Art. 3

L’Amministrazione Regionale può concedere a Enti, Società, Cooperative, Consorzi e privati, che costruiscano o ricostruiscano balconi con ringhiere in legno lavorato, pavimento e mensole di sostegno anche essi in legno, contributi nella misura di lire cinquemila il metro lineare.

Art. 4

L’Amministrazione Regionale può, inoltre, concedere contributi nella misura di lire tremila il metro lineare a favore di Enti, Società, Cooperative, Consorzi e privati che costruiscano o ricostruiscano balconi aventi le sole ringhiere in legno lavorato.

Art. 5

Il disegno dei balconi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 deve essere preventivamente approvato dalla Sovraintendenza Regionale alle Antichità e Belle Arti della Valle d’Aosta.

Art. 6

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo già concesso da parte dello Stato o della Regione per lo stesso fabbricato.

Art. 7

Il contributo non può essere concesso quando il fabbricato non sia in regola con le prescrizioni o i suggerimenti della Commissione Edilizia Comunale o della Sovrintendenza Regionale alle Antichità e Belle Arti della Valle d’Aosta.

Non possono essere concessi contributi per i fabbricati destinati ad uso industriale e quelli costruiti da imprese o Società immobiliari o privati per essere destinati alla vendita (condominii, ecc.).

Art. 8

La concessione di contributi è deliberata dalla Giunta Regionale con provvedimenti definitivi, previa istruttoria delle domande da parte della Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti della Valle d’Aosta.

Art. 9

Le domande per ottenere i contributi di cui ai precedenti articoli devono essere presentate in carta legale all’Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti della Valle d’Aosta, inderogabilmente, prima dell’inizio dei lavori e corredate da progetto o disegno della costruzione, se si tratta di nuovo fabbricato.

Le domande devono essere firmate dal proprietario o dai proprietari dell’immobile. Le firme devono essere autenticate dall’Autorità Comunale.

Art. 10

Entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, i richiedenti devono segnalare per iscritto all’Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti della Valle d’Aosta l’avvenuta ultimazione dei lavori per cui venne richiesto il contributo, affinché si possa provvedere ai relativi controlli.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra provocherà l’immediata e definitiva decadenza dalla concessione del contributo.

Art. 11

Le spese per l’applicazione della presente legge, previste in annue Lire 100.000.000, graveranno sull’apposito capitolo 868 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 ("Contributi e sussidi per il miglioramento e la conservazione della edilizia locale"), nonché sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Per il finanziamento della maggior spesa di Lire 50 milioni relativa all’anno 1972 è approvato lo stanziamento di Lire 50 milioni al sopracitato capitolo 868 della parte Spesa del bilancio preventivo, mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso (fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. Spese in conto capitale. - Allegato F).

Art. 12

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.