Legge regionale 12 settembre 1966, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 12 09 1966

Bollettino ufficiale 15 9 1966

APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI MENSILI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA AGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1964 N. 6 - VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1966.

Art. 1

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni mensili di assistenza integrativa previsti dalla legge regionale 20 maggio 1964, n. 6 è approvata la maggiore spesa annua di lire ottanta milioni per l'anno finanziario 1966, in aggiunta alla spesa annua di lire 125 milioni già stanziata al Capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966, à sensi delle leggi regionali 20 maggio 1964 n. 6, 11 maggio 1965 n. 11 e 11 novembre 1965 n. 21.

La maggiore spesa annua di Lire ottanta milioni di cui al precedente comma sarà imputata all'apposito Capitolo 470 ("Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili") della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966 al quale sono apportate le seguenti variazioni per il finanziamento della spesa di cui si tratta:

A) Variazione allo Stato di previsione della Parte ENTRATA:

- lo stanziamento annuo del capitolo 10 ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29-11-1955 n. 1179") è aumentato di lire ottanta milioni;

B) Variazione allo Stato di previsione della Parte SPESA:

- lo stanziamento annuo del capitolo 470 ("Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili") è aumentato di lire ottanta milioni.

Art. 2

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni di assistenza integrativa di cui al precedente articolo per l'anno 1967 e per i seguenti anni sarà stanziata la spesa annua di lire duecentoventicinque milioni sull'apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1967 e seguenti corrispondente al sopracitato capitolo 470 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1966.

Alla copertura della ulteriore maggiore spesa annua di Lire venti milioni, derivanti a carico della Regione con decorrenza dal primo gennaio 1967 in poi dall'applicazione della presente legge, si provvederà per l'esercizio finanziario 1967 e per i successivi esercizi finanziari, con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1966, delle entrate di cui al capitolo 10 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179").

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.