Legge regionale 11 maggio 1965, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 11 05 1965

Bollettino ufficiale 15 5 1965

COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO IN PIAZZA NARBONNE DI AOSTA - AUTORIZZAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE PER L'APPROVAZIONE, L'IMPEGNO E LA LIQUIDAZIONE DI SPESE E PER L'APPALTO E L'ESECUZIONE DELL'OPERA.

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione, all'impegno e alla liquidazione della spesa di Lire cinquanta milioni quale terzo finanziamento delle spese per la costruzione di un fabbricato in Piazza Narbonne, di Aosta, per il completamento e il funzionamento della stazione di autolinee pubbliche, di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1963 e all'articolo 1, lettera a), della legge regionale 22 giugno 1964 n. 11.

Art. 2

Per il finanziamento della spesa di Lire cinquanta milioni di cui al precedente articolo è approvata l'istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965: Capitolo 114 "Spese per la costruzione di un fabbricato in Piazza Narbonne, di Aosta" - con lo stanziamento di Lire cinquanta milioni, somma da prelevare dall'apposito capitolo 150 della parte SPESA del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 3

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione del fabbricato di cui all'articolo 1, sino ad un ammontare complessivo di spesa di Lire duecento milioni, nonché all'approvazione e alla liquidazione delle relative spese da imputare come segue:

a) per Lire 150.000.000 agli appositi fondi impegnati e residuati in esecuzione delle leggi regionali 27 giugno 1963 n. 18 e 22 giugno 1964 n. 11;

b) per Lire 50.000.000 al nuovo capitolo 114 istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965, somma da approvare e impegnare con deliberazione della Giunta Regionale in esecuzione della presente legge.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.