Legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 -

Legge regionale 29 luglio 2024, n. 12

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 2 agosto 2024, n. 39)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA NUOVE ENTRATE

CAPO I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 1 - Variazioni di parte entrata

CAPO II

FINANZA LOCALE

Art. 2 - Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del BIM a parziale copertura dell'incremento delle spese di personale

Art. 3 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8

CAPO III

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 4 - Disposizioni concernenti le risorse aggiuntive regionali a finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dall'azienda USL della Valle d'Aosta

Art. 5 - Disposizioni in materia di azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz. Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34

Art. 6 - Disposizioni in materia di prestazioni professionali specialistiche all'Azienda USL della Valle d'Aosta

Art. 7 - Disposizioni in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità

CAPO IV

ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 8 - Interventi per la gestione dell'Area Megalitica di Aosta

Art. 9 - Interventi sui beni di interesse storico

CAPO V

INTERVENTI DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 10 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 11 - Programma di sviluppo rurale 2014/2022

Art. 12 - Disposizioni per la sospensione dei mutui concessi a valere sui fondi di rotazione regionali e finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia di cui al titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3

Art. 13 - Strumenti di pianificazione e sviluppo del settore industriale e artigianale

CAPO VI

INTERVENTI IN AMBITO AMBIENTALE

Art. 14 - Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Art. 15 - Trasferimento straordinario Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis

CAPO VII

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 16 - Fondi speciali

Art. 17 - Rifinanziamento di interventi previsti da norme regionali e statali

Art. 18 - Variazioni compensative entrata - spesa

TITOLO II

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026CAPO I ISTRUZIONE E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 19 - Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea

Art. 20 - Contributo straordinario alla Fondazione "Clement Fillietroz"

Art. 21 - Contributo straordinario all'Associazione Centre d'études des anciens remèdes

Art. 22 - Contributo straordinario al Convitto regionale "F. Chabod"

CAPO II

TUTELA DELL'AMBIENTE E TRASPORTI

Art. 23 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico e intermodalità

Art. 24 - Aeroporto Corrado Gex

CAPO III

PROTEZIONE CIVILE

Art. 25 - Organizzazione dei campionati italiani di sci dei Vigili del fuoco

Art. 26 - Adesione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla Fondazione Centro internazionale monitoraggio ambientale

CAPO IV

POLITICHE SOCIALI

Art. 27 - Trasferimento straordinario alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz

Art. 28 - Trasferimento straordinario all'Unité des communes valdôtaines Grand Paradis

Art. 29 - Disposizioni in materia di politiche abitative. Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3

Art. 30 - Attività di formazione ed educazione nell'ambito del Progetto regionale per la prevenzione del suicidio

CAPO V

ENERGIA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Art. 31 - Contributi ai Comuni per la redazione dei Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

Art. 32 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

CAPO VI

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 33 - Variazioni compensative per rifinanziamento di leggi regionali

Art. 34 - Variazioni compensative

TITOLO III

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35 - Disposizioni in materia di reclutamento del personale degli enti locali. Modificazione alla l.r. 32/2022

Art. 36 - Disposizioni contabili per fronteggiare gli interventi di primo intervento e soccorso in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi

CAPO II

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 37 - Rideterminazione per l'anno 2024 delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 38 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente

Art. 39 - Ricognizione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 41 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 42 - Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura

Art. 43 - Allegati

Art. 44 - Dichiarazione d'urgenza

DISEGNO DI LEGGE

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TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA NUOVE ENTRATE

CAPO I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 1

(Variazioni di parte entrata)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2024/2026 sono introitate, per l'anno 2024, le seguenti maggiori entrate:

a) euro 4.885.352,34 nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti);

b) euro 928.339 nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 400 (Altre entrate da redditi da capitale).

2. Al bilancio di previsione finanziario della Regione sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.A., di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per complessivi euro 55.000.000, di cui:

per l'anno 2024 euro 20.436.205

per l'anno 2025 euro 18.201.600

per l'anno 2026 euro 16.362.195.

CAPO II

FINANZA LOCALE

Art. 2

(Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del BIM a parziale copertura dell'incremento delle spese di personale)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Regione è autorizzata a effettuare un trasferimento straordinario corrente, a favore dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), destinato alla parziale copertura dell'incremento delle spese di personale derivante dai rinnovi contrattuali per il triennio 2022/2024 delle categorie e della dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta, per un importo complessivo di euro 15.900.000.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale, in proporzione all'importo della spesa di personale sostenuta da ciascun ente, desunta dal rendiconto della gestione dell'anno 2023 e risultante dai dati acquisiti dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta a seguito di apposita indagine.

3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta a favore dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del BIM, in un'unica soluzione:

a) per l'anno 2024, entro il 30 settembre 2024;

b) per gli anni 2025 e 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), è inserito il seguente:

"3bis. A decorrere dall'anno 2024, ai fini della determinazione delle entrate correnti non sono conteggiati gli accertamenti di competenza relativi al trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni, destinato alla parziale copertura dell'incremento delle spese di personale derivante dai rinnovi contrattuali per il triennio 2022/2024 delle categorie e della dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta.".

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in annui euro 5.300.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026, fa carico alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 3

(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è abrogata;

b) lettera fbis) è abrogata.

2. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma, 1 lettera a), l'importo di euro 50.000, già trasferito nell'annualità 2023 all'ARER, ma non utilizzato, è riautorizzato per il finanziamento degli oneri della struttura di progetto di cui all'articolo 3 della l.r. 8/2022 per l'annualità 2024.

3. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, lettera b):

a) è revocata l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera fbis), della l.r. 8/2022 di complessivi euro 2.441.455,21 per il periodo dal 2024 al 2043 di cui:

1) nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026:

anno 2024 euro 81.958,97

anno 2025 euro 156.713,58

anno 2026 euro 151.701,03

2) nel periodo 2027/2043 per complessivi euro 2.051.081,63

a valere sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa, Programma 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (spese correnti);

b) l'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025), a introitare euro 47.500.000 nel bilancio di previsione finanziario della Regione nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), è ridotta di euro 2.441.455, 21 di cui:

1) nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026:

anno 2024 euro 81.958,97

anno 2025 euro 156.713,58

anno 2026 euro 151.701,03;

2) nel periodo 2027/2043 per complessivi euro 2.051.081,63;

c) Il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 è ridotto in parte entrata e in parte spesa per i medesimi importi e per le medesime annualità.

4. L'autorizzazione alla concessione di contributi straordinari all'ARER finalizzati al finanziamento degli oneri necessari al funzionamento della struttura di progetto di secondo livello, di cui all'articolo 3 della l.r. 8/2022, determinati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della stessa legge in annui euro 195.000 per il triennio 2023/2025 e in euro 98.000 per l'anno 2026, è incrementata di euro 50.000 per l'anno 2024, di euro 61.000 per l'anno 2025 e di euro 53.000 per l'anno 2026.

5. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8/2022, le parole: "per un periodo massimo di trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di trentasei mesi, prorogabili non oltre la data del 31/12/2026".

6. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 è determinato in euro 50.000 per l'anno 2024, in euro 61.000 per l'anno 2025 e in euro 53.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede per il 2024 ai sensi del comma 2 e per gli anni 2025 e 2026 mediante le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO III

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 4

(Disposizioni concernenti le risorse aggiuntive regionali a finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dall'azienda USL della Valle d'Aosta)

1. Per il triennio 2024/2026, le risorse aggiuntive regionali (RAR), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), finalizzate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta sono determinate, al lordo degli oneri aziendali, in euro 1.600.000 per l'anno 2024 e in euro 3.200.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e sono destinate al personale:

a) della dirigenza dell'area sanità, per euro 135.000 per l'anno 2024 e per euro 270.000 annuali per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

b) della dirigenza professionale tecnica amministrativa, per euro 111.000 per l'anno 2024 e per euro 222.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

c) del comparto sanità, per euro 1.354.000 per l'anno 2024 e per euro 2.708.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Le modalità di corresponsione delle risorse di cui al comma 1 sono concordate a livello di contrattazione integrativa aziendale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta con le organizzazioni sindacali di categoria, nel rispetto delle linee generali di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto degli obiettivi regionali e aziendali e delle attività da svolgere.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 5

(Disposizioni in materia di azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz. Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34)

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la parola: "socio-sanitari" è inserita la seguente ", sanitari";

b) alla rubrica dell'articolo 2, dopo la parola: "socio-sanitari" è inserita la seguente: ", sanitari";

c) al comma 1 dell'articolo 2, dopo la parola: "socio sanitari" è inserita la seguente: ", sanitari";

d) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa regionale sulla programmazione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.";

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Patrimonio e fonti di finanziamento)

1. Il patrimonio dell'azienda è costituito dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà, inventariato all'atto della trasformazione, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio dell'attività dell'azienda, anche a titolo di liberalità.

2. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali, la Regione assicura all'azienda un finanziamento annuale definito sulla base del sistema di finanziamento delle strutture per anziani gestite dagli enti locali.

3. Per la gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari accreditati, quando i medesimi sono oggetto di convenzione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, la Regione corrisponde all'azienda le risorse finanziarie di cui ai rapporti contrattuali, sulla base delle tariffe stabilite con le deliberazioni di Giunta regionale che disciplinano i singoli servizi.

4. All'azienda sono inoltre concessi contributi annuali nelle misure di seguito indicate:

a) non superiore al 30 per cento dei costi di esercizio relativi ai servizi socio-assistenziali;

b) non superiore al 35 per cento dei costi di esercizio relativi ai servizi sanitari e socio-sanitari accreditati e convenzionati con l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

5. L'ammontare dei contributi di cui al comma 4 è calcolato sulla base dei costi risultanti dal bilancio di esercizio dell'anno precedente ed è determinato con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, sulla base della stima previsionale dei costi relativi all'anno cui si riferisce il contributo, presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

6. I contributi di cui al comma 4, lettera a), sono erogati all'azienda dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

7. I contributi di cui al comma 4, lettera b), sono erogati all'azienda da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

8. Contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali possono essere disposti con legge regionale.".

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 400.000 per l'anno 2024, euro 1.300.000 per l'anno 2025 ed euro 1.300.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spesa corrente) e al suo finanziamento si provvede mediante le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 6

(Disposizioni in materia di prestazioni professionali specialistiche all'Azienda USL della Valle d'Aosta)

1. Al fine di consentire una corretta attuazione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC) del bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, previsti dal decreto del Ministero della Salute del 1° marzo 2013 (Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità), è autorizzata per ciascun anno del triennio 2024/2026 la spesa di euro 50.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 7

(Disposizioni in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità)

1. Per le annualità 2024, 2025 e 2026 i contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative, a eccezione di quelli concessi a favore di enti pubblici e istituzioni sociali private con finalità religiose, limitatamente ai luoghi di culto e a condizione che la somma complessiva dei contributi e delle agevolazioni concesse non superi il costo complessivo dell'intervento.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 200.000 per l'anno 2025 e in euro 100.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO IV

ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 8

(Interventi per la gestione dell'Area Megalitica di Aosta)

1. Al fine di consentire la gestione dell'Area Megalitica di Aosta nel rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, per il triennio 2024/2026 è autorizzata una maggiore spesa complessiva di euro 358.000, necessari per l'affidamento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, dell'attività di direzione scientifica, di consulenza scientifica di tipo archeologico, nonché di analisi delle modalità di gestione del sito medesimo, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2024 in euro 87.125, per l'anno 2025 in euro 179.000 e per l'anno 2026 in euro 91.875, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del titolo III, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 9

(Interventi sui beni di interesse storico)

1. Per l'anno 2024 è autorizzato un trasferimento straordinario all'Associazione Forte di Bard di euro 1.500.000 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di finanziare interventi di riallestimento museale dell'Opera Vittorio - Le alpi dei ragazzi del Forte di Bard.

2. Per le attività ausiliarie finalizzate alla custodia, alla valorizzazione, alla fruizione e alla manutenzione ordinaria dei beni storici e culturali è autorizzata, per il triennio 2024/2026, la maggiore spesa di euro 1.680.000 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) così suddivisa annualmente per Titolo:

a) nel Titolo 1 (Spese correnti) euro 790.000 per l'anno 2024 e euro 770.000 per l'anno 2025;

b) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 70.000 nel 2024 e euro 50.000 nel 2025.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 3.180.000, trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO V

INTERVENTI DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 10

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi nell'ambito del Programma operativo complementare (POC), di cui alla delibera 9 giugno 2021, n. 41, del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), determinata in euro 182.186,26 per l'anno 2024 dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), è incrementata complessivamente, per il triennio 2024/2026, di euro 540.000 di cui:

anno 2024 euro 150.000

anno 2025 euro 150.000

anno 2026 euro 240.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (altri servizi generali), Titolo 1 (spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 11

(Programma di sviluppo rurale 2014/2022)

1. È autorizzato, per l'anno 2024, il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) della somma di euro 1.640.000 ai fini del finanziamento degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/22 che non beneficiano del cofinanziamento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dello Stato.

2. L'intervento di cui al comma 1 è finalizzato a finanziare la quota regionale e ad anticipare la quota statale a copertura del mancato cofinanziamento FEASR a partire dalla campagna 2019, in esecuzione dell'articolo 5bis del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro. I fondi eventualmente risultanti a seguito del finanziamento da parte dello Stato saranno introitati sul bilancio regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.640.000, per l'anno 2024, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 12

(Disposizioni per la sospensione dei mutui concessi a valere sui fondi di rotazione regionali e finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia di cui al titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3)

1. Per gli interventi per la ripresa dell'industria edilizia previsti dal titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è autorizzato un trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.A. di euro 10.000.000 per l'anno 2024.

2. Per sostenere i territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024, Finaosta S.p.A. è autorizzata a concedere alle persone fisiche residenti nel Comune di Cogne e alle imprese con sede operativa nello stesso Comune, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stipulati a valere sui fondi di rotazione istituiti presso la stessa Finaosta S.p.A, in scadenza nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo uguale a quello della sospensione.

3. La sospensione di cui al comma 2 si applica altresì ai mutui in favore di persone fisiche o attività produttive che abbiano subito danni materiali diretti a seguito degli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024, indipendentemente dal Comune di ubicazione.

4. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un periodo pari alla sospensione del mutuo.

5. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data di entrata in vigore della presente legge, rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già risolto il relativo contratto di mutuo.

6 Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano, inoltre, ai mutui stipulati ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), da banche convenzionate con la Regione, a valere sui fondi di rotazione regionale ivi previsti.

7. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare a Finaosta S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 30 settembre 2024. Nei casi di cui al comma 3, nella domanda il richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dei danni diretti materiali subiti. Finaosta S.p.A. e le banche convenzionate provvedono alla verifica a campione delle autodichiarazioni ricevute.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni di leasing.

9. Le agevolazioni a favore delle imprese di cui al comma 2 sono concesse in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019. L'impresa interessata che non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis assume a proprio carico i connessi oneri finanziari, determinati nel rispetto della comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

10. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) e trova copertura per euro 7.139.270,91 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B e per euro 2.860.729,09 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 13

(Strumenti di pianificazione e sviluppo del settore industriale e artigianale)

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative di valorizzazione del territorio, promozione degli investimenti e internazionalizzazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), per il triennio 2024/2026 definisce strumenti di pianificazione e sviluppo del settore industriale e artigianale, in coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente, anche avvalendosi delle società in house regionali e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 150.000 per l'anno 2024 e in euro 60.000 per l'anno 2025 e per l'anno 2026 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività). Programma 01 (Industria, PMI e artigianato) e al suo finanziamento si provvede con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO VI

INTERVENTI IN AMBITO AMBIENTALE

Art. 14

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 6, della l.r. 25/2023 relativa alle risorse regionali destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) è incrementata per l'anno 2024 di euro 30.000 e rideterminata complessivamente in euro 85.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 15

(Trasferimento straordinario Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis)

1. Per l'anno 2024, la Regione concede un contributo straordinario alla Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis per l'esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione ordinaria, per un importo massimo di euro 25.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo alla Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 25.000, per l'anno 2024, a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1, (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO VII

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 16

(Fondi speciali)

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) sono istituiti i seguenti Fondi speciali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento del nuovo provvedimento legislativo per interventi a sostegno del sistema cooperativistico, con uno stanziamento di euro 500.000 per l'anno 2024, euro 700.000 per l'anno 2025 e euro 800.000 per l'anno 2026;

b) Fondo speciale in parte corrente per la modificazione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), con uno stanziamento di euro 90.000 per l'anno 2025 e euro 90.000 per l'anno 2026.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 500.000 per l'anno 2024, euro 790.000 per l'anno 2025 e euro 890.000 per l'anno 2026, trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 17

(Rifinanziamento di interventi previsti da norme regionali e statali)

1. Per il triennio 2024/2026 sono autorizzate le variazioni di spesa relative agli interventi previsti da norme statali e regionali riepilogate nell'allegato C che trovano finanziamento con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 18

(Variazioni compensative entrata - spesa)

1. Sono autorizzate, complessivamente, maggiori entrate e maggiori spese per l'importo di euro 26.167.937,37 di competenza e di cassa per l'anno 2024, euro 18.044.883,42 di competenza per l'anno 2025, euro 16.210.493.97 di competenza per l'anno 2026 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

TITOLO II

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026

CAPO I

ISTRUZIONE E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 19

(Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea)

1. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere, per il triennio 2024/2026, con onere a proprio carico e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni sul costo dei titoli di viaggio per l'uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti non residenti in Valle d'Aosta che frequentino l'Università della Valle d'Aosta, nonché ai medici in formazione specialistica che effettuano un periodo di formazione sul territorio valdostano e alle persone in possesso di contratto di ricerca stipulato con l'Università della Valle d'Aosta o con le aziende che aderiscono a progetti di ricerca finanziati dalla Regione.

2. La struttura regionale competente in materia di trasporti, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), attua un sistema di vigilanza o controllo a bordo dei mezzi di trasporto, finalizzato a garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli autisti.

3. Per il triennio 2024/2026 le agevolazioni previste dall'articolo 24, comma 4, della l.r. 29/1997 sono estese anche ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d'Aosta:

a) ai possessori della Disability Card e ai loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto;

b) alle persone con invalidità o disabilità legalmente riconosciuta almeno pari alla percentuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale, nonché ai loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto. Dalla data di adozione della predetta deliberazione della Giunta è sospesa, in via transitoria fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione dell'articolo 24, comma 4, lettera d), della l.r. 29/1997.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 30.000 per l'anno 2024, in euro 120.000 per l'anno 2025 e in euro 120.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 50.000 per l'anno 2024, in euro 200.000 per l'anno 2025 e in euro 200.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.002 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

6. L'onere derivante dall'applicazione del comma 3 è determinato in euro 25.000 per l'anno 2024, in euro 70.000 per l'anno 2025 e in euro 70.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo a valere sulla medesima Missione, Programma e Titolo di spesa, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 20

(Contributo straordinario alla Fondazione "Clement Fillietroz")

1. Per l'anno 2024, la Regione concede un contributo straordinario alla Fondazione "Clement Fillietroz" per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ai locali sanitari e altri interventi finalizzati all'isolamento termico esterno, compresi i servizi professionali di architettura e ingegneria, per un importo massimo di euro 50.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo alla Fondazione "Clement Fillietroz".

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 50.000, per l'anno 2024, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2, (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 21

(Contributo straordinario all'Associazione Centre d'études des anciens remèdes)

1. Per l'anno 2024, la Regione concede un contributo straordinario all'Associazione Centre d'études des anciens remèdes per l'acquisto di hardware e apparati tecnologici per un importo massimo di euro 25.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo all'Associazione Centre d'études des anciens remèdes.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 25.000, per l'anno 2024, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2, (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 22

(Contributo straordinario al Convitto regionale "F. Chabod")

1. Per l'anno 2024, la Regione concede un contributo straordinario di euro 117.000 al Convitto regionale "F. Chabod" per contribuire, con riferimento all'anno 2024, alle maggiori spese d'ufficio, telefoniche, di arredamento e di gestione, in particolare alle utenze elettriche e telefoniche, provvista dell'acqua e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della parte di edificio destinata ai fini istituzionali propri del Convitto stesso.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 6 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

CAPO II

TUTELA DELL'AMBIENTE E TRASPORTI

Art. 23

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico e intermodalità )

1. Per la realizzazione delle attività di integrazione fra il trasporto ferroviario, i servizi di autolinee e il trasporto individuale, anche attraverso l'ampliamento e il potenziamento dei parcheggi di scambio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), per il triennio 2024/2026 possono essere concessi agli enti locali contributi a fondo perduto fino al cento per cento del costo dell'intervento. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce i criteri e le modalità di concessione di tali contributi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. I relativi stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.200.000 per l'anno 2024 e annui euro 50.000 per gli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 24

(Aeroporto Corrado Gex)

1. Al fine di finanziare i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento della convenzione per l'affidamento della concessione per la gestione dell'Aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (AO), è autorizzata per il triennio 2024/2026 la spesa di euro 1.035.780 annualmente così suddivisa:

per il 2024 euro 233.020;

per il 2025 euro 345.260;

per il 2026 euro 457.500.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico alla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 04 (Altre modalità di trasporto) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

CAPO III

PROTEZIONE CIVILE

Art. 25

(Organizzazione dei campionati italiani di sci dei Vigili del fuoco)

1. Per l'organizzazione dei campionati italiani dei Vigili del fuoco di sci alpino e nordico, di scialpinismo e di snowboard, previsti in Valle d'Aosta nel mese di gennaio 2025, è autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario al Gruppo sportivo Vigili del fuoco Giuseppe Godioz, di seguito denominato gruppo sportivo, di cui all'articolo 13 del regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45), per un importo massimo di euro 150.000 a integrale rimborso dei costi effettivamente sostenuti per l'organizzazione dei predetti eventi sportivi.

2. Fermo restando l'importo massimo del contributo previsto dal comma 1, lo stesso è concesso nella misura massima del 100 per cento della differenza tra le spese effettivamente sostenute e i ricavi eventualmente percepiti dal gruppo sportivo derivanti dalle quote di iscrizione, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici e altre fonti.

3. Il contributo è concesso previa presentazione, da parte del gruppo sportivo, di apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di servizi antincendio, corredata di:

a) programma delle attività organizzative proposto dal gruppo sportivo e approvato dal Comitato organizzatore dei campionati, presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, la cui ulteriore composizione e funzionamento sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

b) dettagliata previsione delle entrate e delle spese.

4. Il 60 per cento del contributo straordinario è erogato nell'annualità 2024 in ragione della previsione di cui al comma 3, lettera b); il restante 40 per cento del contributo straordinario è erogato ad attività concluse, previa presentazione di idonei giustificativi, relativi all'organizzazione dei predetti eventi sportivi, di spesa e di entrata, e di una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle relative ai giustificativi presentati.

5. Si intendono idonei come giustificativi di spesa i documenti contabili intestati al beneficiario del contributo, e di entrata quelli dallo stesso emessi nei confronti di altri erogatori di contributi, sponsor, beni e servizi o altri comunque rilasciati nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale.

6. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dal gruppo sportivo, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda, nei casi in cui la manifestazione non abbia avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque non imputabili agli organizzatori, come tali riconosciute con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 90.000 per l'anno 2024 e in euro 60.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile) Programma 01 (Sistema di Protezione Civile) Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 26

(Adesione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla Fondazione Centro internazionale monitoraggio ambientale)

1. Al fine di sviluppare studi sul territorio regionale per la gestione della risorsa idrica, la valutazione delle magre, il monitoraggio delle siccità e la quantificazione dei fabbisogni irrigui agricoli, la Regione è autorizzata a aderire alla Fondazione Centro internazionale monitoraggio ambientale (CIMA) in qualità di socio, con un trasferimento, una tantum, di euro 200.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 200.000 per l'anno 2024, a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile) Programma 01 (Sistema di Protezione Civile) Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

CAPO IV

POLITICHE SOCIALI

Art. 27

(Trasferimento straordinario alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz)

1. A parziale copertura dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro e dai conseguenti accantonamenti per gli adeguamenti contrattuali del personale operante nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, è autorizzato, per l'anno 2024, un trasferimento straordinario una tantum pari a euro 750.000 alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), di seguito denominata azienda.

2. La quota di trasferimento di cui al comma 1 relativa ai servizi socio-sanitari, pari a euro 230.000, è erogata all'azienda per il tramite dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico per euro 520.000 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo I (Spese correnti) e, per euro 230.000, sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo I (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'allegato B.

Art. 28

(Trasferimento straordinario all'Unité des communes valdôtaines Grand Paradis)

1. Per compensare i mancati introiti derivanti dal progressivo trasferimento di una parte degli ospiti della struttura socio-assistenziale per anziani di Introd presso altre strutture per la realizzazione dei lavori di messa a norma della struttura stessa, è riconosciuto all'Unité des communes valdôtaines Grand Paradis il finanziamento dell'intera quota capitaria prevista per le strutture protette, pari a 130 euro giornalieri, per otto posti, per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno 2024, per un importo complessivo pari a euro 126.880,00.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo I (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'allegato B.

Art. 29

(Disposizioni in materia di politiche abitative. Modificazioni alla l.r. 3/2013)

1. Nelle more della riforma della l.r. 3/2013, per il triennio 2024/2026 le politiche abitative sono gestite in chiave di integrazione delle politiche di assistenza, favorendo l'intervento coordinato dei soggetti a vario titolo coinvolti, ciascuno per la propria competenza, per promuovere le attività di accompagnamento all'abitare, finalizzate al mantenimento dell'alloggio assegnato.

2. La Regione, al fine di incentivare nuovi accessi ad abitazioni in locazione, istituisce, per il triennio 2024/2026, una misura di aiuto a nuclei familiari o a persone singole in situazione di vulnerabilità per garantire una copertura economica, da attivare a richiesta del potenziale conduttore, a garanzia del proprietario.

3. La Regione, al fine di facilitare la sospensione di procedure di sfratto, istituisce, per il triennio 2024/2026, una misura alla quale possono accedere i proprietari di alloggi locati a nuclei familiari o a persone singole che possiedono i requisiti per l'emergenza abitativa, a fronte dell'impegno a sospendere la procedura di sfratto.

4. Al fine di prevenire la risoluzione del contratto per morosità, è istituita per il triennio 2024/2026 una misura di aiuto per la copertura dei canoni di locazione e delle relative spese accessorie, alla quale possono accedere gli assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che si trovino in momentanea difficoltà per il relativo pagamento e che non abbiano i requisiti per accedere al Fondo per la copertura della morosità incolpevole di cui all'articolo 45 della l.r. 3/2013.

5. I requisiti, i criteri e le modalità per l'accesso alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4, che rientrano nell'ambito del Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5 della l.r. 3/2013, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli Enti Locali (CPEL).

6. All'articolo 13, comma 2, della l.r. 3/2013, dopo la parola: "causate" è inserita la seguente: "contestualmente".

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 350.000 per l'anno 2024, euro 700.000 per l'anno 2025 ed euro 700.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 06 (Interventi per il diritto alla casa), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede:

a) per euro 350.000 nel 2024, euro 500.000 nel 2025 e euro 500.000 nel 2026, mediante la riduzione di spese per i medesimi importi, come meglio esplicitato nell'Allegato B;

b) per euro 200.000 per il 2025 e 200.000 per il 2026 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 30

(Attività di formazione ed educazione nell'ambito del Progetto regionale per la prevenzione del suicidio)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25, comma 3, della l.r. 25/2023 relativa alle risorse regionali destinate al finanziamento delle attività di formazione ed educazione nell'ambito del Progetto regionale per la prevenzione del suicidio è incrementata per gli anni 2025 e 2026 di annui euro 50.000 e rideterminata complessivamente per gli stessi anni in annui euro 100.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, a valere sugli interventi di cui all'articolo 22, comma 5, della l.r. 25/2023, come meglio esplicitato nell'allegato B.

CAPO V

ENERGIA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Art. 31

(Contributi ai Comuni per la redazione dei Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è inserito il seguente:

"Art. 27bis

(Pianificazione energetica a scala locale)

1. La Regione, in coerenza con i principi del PEAR, promuove il coinvolgimento proattivo dei Comuni, anche in forma associata, nel percorso di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene i Comuni nel percorso di adesione all'iniziativa eurounitaria denominata "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia", concedendo contributi per la redazione e il monitoraggio dei Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), coerenti con il PEAR, fino a un massimo di 25.000 euro per domanda.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 2, nonché le modalità di rendicontazione e dei relativi controlli della spesa.

  1. I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.
  1. La revoca dei contributi è disposta, con provvedimento del dirigente della struttura competente, qualora:

a) il beneficiario fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;

b) il beneficiario non approvi il PAESC entro diciotto mesi dalla data di concessione del contributo.

  1. La revoca dei contributi comporta la restituzione dell'importo stabilito entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo dodici mesi, senza ulteriori interessi.".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 67 della l.r. 13/2015, è inserito il seguente:

"7bis. Gli interventi di cui all'articolo 27bis sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). I relativi stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r 48/1995.".

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 200.000 per ciascun anno del triennio 2024/2026 a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese di investimento) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 32

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La quota di cofinanziamento regionale per il finanziamento degli interventi nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, determinata in euro 5.827.478,58 per il triennio 2024/2026, dall'articolo 42, comma 9, della l.r. 25/2023, è incrementata di euro 1.230.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 05 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività), Titolo 1 (Spese correnti) e annualmente così suddivisa:

anno 2024 euro 730.000

anno 2025 euro 200.000

anno 2026 euro 300.000.

2. Per l'anno 2024, la quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE), determinate in euro 74.000 per l'anno 2024 dall'articolo 42, comma 9, della l.r. 25/2023, è incrementata di euro 85.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti).

3. La quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, determinata, per il triennio 2024/2026, dall'articolo 42, comma 9, della l.r. 25/2023 in complessivi euro 4.200.000, è ridotta complessivamente di euro 2.615.000 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti) ripartiti annualmente come segue:

anno 2024 euro 2.115.000

anno 2025 euro 200.000

anno 2026 euro 300.000.

4. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è determinato complessivamente in euro 1.315.000 per il triennio 2024/2026 e trova copertura mediante le contestuali riduzioni previste dal comma 3 nella misura indicata nell'allegato B.

CAPO VI

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 33

(Variazioni compensative per rifinanziamento di leggi regionali)

1. Per il triennio 2024/2026 sono autorizzate le variazioni compensative tra diversi programmi o titoli del bilancio regionale per il triennio 2024/2026 a valere sulle leggi regionali riepilogate nell'allegato D.

Art. 34

(Variazioni compensative)

1. Sono autorizzate le variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026, come meglio riepilogate nell'allegato B, per gli importi annuali complessivi, in aumento e in diminuzione, di seguito indicati:

a) per l'anno 2024: euro 14.031.981,03 di competenza e euro 13.531.528,19 di cassa;

b) per l'anno 2025: euro 2.382.260 di competenza;

c) per l'anno 2026: euro 2.344.500 di competenza.

TITOLO III

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale degli enti locali. Modificazione alla l.r. 32/2022)

1. Il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 32/2022 è sostituito dal seguente:

"6. Le Unités, al fine di reclutare personale per se stesse e per i Comuni del loro ambito, possono altresì convenzionarsi per la gestione in forma associata di procedure selettive di Unités convenzionate, individuando l'Unité che assume la gestione dell'intera procedura concorsuale, fermo restando che ciascuna Unité approva e gestisce la graduatoria del proprio ambito. I candidati sono collocati esclusivamente nelle graduatorie delle Unités per le quali hanno fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Per la gestione delle graduatorie di ciascuna Unité si applica quanto previsto dal comma 3. Analoga facoltà di convenzionamento tra enti locali è riconosciuta al Comune di Aosta e al BIM. Il vincitore o l'idoneo in più graduatorie esitate da procedure selettive gestite in forma associata, una volta assunto a tempo indeterminato, decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 9, del r.r. 1/2013.".

2. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 36

(Disposizioni contabili per fronteggiare gli interventi di primo intervento e soccorso in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi)

1. Per l'attuazione degli interventi di primo intervento e soccorso in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi ai sensi degli articoli 14 e 19 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), nei limiti di quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), in mancanza di fondi a ciò destinati, è autorizzato l'utilizzo di qualsiasi risorsa disponibile su altri stanziamenti di bilancio di spese non obbligatorie, da disporsi con variazioni di bilancio da adottarsi con deliberazioni della Giunta regionale in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge regionale, a pena di decadenza, entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla Giunta regionale, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge regionale nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

3. Il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 5/2001 è abrogato.

4. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

CAPO II

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 37

(Rideterminazione per l'anno 2024 delle risorse destinate alla finanza locale)

1. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 12, comma 1, della l.r. 25/2023, già incrementato di euro 51.090.000 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 giugno 2024 n. 7 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026), è ulteriormente incrementato per l'anno 2024 di euro 7.924.904,91, di cui euro 10.013.880 in aumento ed euro 2.088.975,09 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'Allegato M.

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 10.013.880, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026:

a) per euro 100.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 17;

b) per euro 1.200.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni compensative autorizzate dall'articolo 23;

c) per euro 1.200.000, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 17;

d) per euro 130.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 33;

e) per euro 302.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi 2 per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 33;

f) per euro 646.880, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 27 e 28;

g) per euro 350.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 06 (Interventi per il diritto alla casa), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa in relazione agli interventi autorizzati dall'articoli 29;

h) per euro 35.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 17;

i) per euro 50.000, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 17;

j) per euro 200.000, a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 31;

k) per euro 5.300.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 2;

l) per euro 500.000, a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 16, comma 1, lettera a).

Art. 38

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. In relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 4 e dall'articolo 30:

a) l'autorizzazione della spesa sanitaria di parte corrente di cui all'articolo 22, comma 1 della l.r. 25/2023, già rideterminata ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 29 (Nuova disciplina regionale delle attività trasfusionali e della produzione di farmaci emoderivati. Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2009, n. 41), per il triennio 2024/2026, in euro 333.327.921,69 per l'anno 2024, in euro 326.425.487,69 per l'anno 2025 e in euro 322.448.693,69 per l'anno 2026 è incrementata di 1.600.000 per l'anno 2024, di euro 3.150.000 per l'anno 2025 e di euro 3.150.000 per l'anno 2026 e risulta pertanto così rideterminata:

anno 2024 euro 334.927.921,69

anno 2025 euro 329.575.487,69

anno 2026 euro 325.598.693,69;

b) la quota di spesa sanitaria di parte corrente, oggetto di trasferimento all'Azienda USL della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 22, comma 2 della l.r 25/2023, già rideterminata, dall'articolo 14 della l.r. 29/2023, per il triennio 2024/2026, in euro 319.327.921,69 per l'anno 2024, in euro 312.425.487,69 per l'anno 2025 e in euro 308.448.693,69 per l'anno 2026 è incrementata di euro 1.600.000 per l'anno 2024, di euro 3.150.000 per l'anno 2025 e di euro 3.150.000 per l'anno 2026 e risulta pertanto così rideterminata:

anno 2024 euro 320.927.921,69

anno 2025 euro 315.575.487,69

anno 2026 euro 311.598.693,69;

c) il finanziamento corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 22, comma 3 della l.r. 25/2023, già rideterminato ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 29/2023, per il triennio 2024/2026, in euro 315.974.333,69 per l'anno 2024, in euro 309.048.693,69 per l'anno 2025 e in euro 305.098.693,69 per l'anno 2026 è incrementata di euro 1.600.000 per l'anno 2024, di euro 3.200.000 per l'anno 2025 e di euro 3.200.000 per l'anno 2026 e risulta pertanto così rideterminata:

anno 2024 euro 317.574.333,69

anno 2025 euro 312.248.693,69

anno 2026 euro 308.298.693,69;

d) la spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 22, comma 5, della l.r. 25/2023, determinato per il triennio 2024/2026, in euro 853.588 per l'anno 2024, in euro 876.794 per l'anno 2025 e in euro 850.000 per l'anno 2026 è ridotta di euro 50.000 per l'anno 2025 e di euro 50.000 per l'anno 2026 e risulta pertanto così rideterminata:

anno 2024 euro 853.588

anno 2025 euro 826.794

anno 2026 euro 800.000.

Art. 39

(Ricognizione delle autorizzazioni di spesarecate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 25/2023 sono aggiornate per gli importi indicati nell'Allegato L.

2. L'allegato L rappresenta una ricognizione delle autorizzazioni di spesa e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

3. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato E.

Art. 41

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato F.

Art. 42

(Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura)

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2024/2026 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'Allegato N.

Art. 43

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Allegato A: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni di parte entrata a copertura di maggiori spese nel triennio 2024/2026;

b) Allegato B: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa;

c) Allegato C: Tabella riportante il dettaglio per Programma e legge degli interventi di cui all'articolo 17, rifinanziate con le maggiori entrate;

d) Allegato D: Tabella riportante il dettaglio per Programma e legge degli interventi di cui all'articolo 33, rifinanziate con compensazione;

e) Allegato E: Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) Allegato F: Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) Allegato G: Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

h) Allegato H: Riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

i) Allegato I: Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

j) Allegato J: Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

k) Allegato K: Prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

l) Allegato L: Ricognizione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali per il triennio 2024/2026;

m) Allegato M: Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale per l'anno 2024;

n) Allegato N: Modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2024/2026 e relativo elenco annuale.

Art. 44

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.