Legge regionale 30 luglio 2019, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 30 luglio 2019, n. 12

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 31 luglio 2019, n. 35)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA. MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 1 - Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 2 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

Art. 3 - Ripiano del disavanzo pregresso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2018

Art. 4 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 5 - Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

Art. 6 - Disposizioni in materia di cooperazione. Modificazione alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27

Art. 7 - Ricognizione dei fondi trasferiti alla società Valle d'Aosta Struttura s.r.l. e disciplina contabile delle relative operazioni di spesa

Art. 8 - Interventi per la realizzazione del presidio ospedaliero

Art. 9 - Valorizzazione della filiera foresta-legno

Art. 10 - Modificazione all'articolo 7 della l.r. 12/2018

Art. 11 - Disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

Art. 12 - Modificazioni di altre autorizzazioni di spesa

Art. 13 - Abrogazione

CAPO II

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019/2021

Art. 14 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 15 - Allegati

Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA. MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 1

(Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), già aumentato di euro 8.811.000 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è ulteriormente incrementato, per l'anno 2019, di euro 2.784.312,63, per l'effetto combinato dell'aumento di euro 3.134.312,63 e della diminuzione di euro 350.000, e i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, individuati nell'allegato 2 alla l.r. 12/2018, sono modificati negli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e).

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale di euro 3.134.312,63 di cui al comma 1 è destinato, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021, per euro 215.000 alla Missione 9 - Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), per euro 1.378,62 alla Missione 10 - Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), per euro 1.355.000 alla Missione 12 - Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), per euro 200.000 alla Missione 12 - Programma 02 (Interventi per la disabilità), per euro 1.300.000 alla Missione 12 - Programma 03 (Interventi per gli anziani), per euro 10.000 alla Missione 12 - Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) e per euro 52.934,01 alla Missione 12 - Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).

3. Al finanziamento dell'aumento di cui al comma 2 si provvede, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, anche mediante l'utilizzo di risorse regionali nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 2

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già rideterminata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 4/2019, in euro 255.734.848 per l'anno 2019, in euro 255.933.000 per l'anno 2020 e in euro 255.965.000 per l'anno 2021, è ulteriormente rideterminata in euro 255.839.848 per l'anno 2019.

2. Il finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della l.r. 12/2018 per l'anno 2019, già determinato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo in euro 1.019.500, è rideterminato in euro 1.149.500 (Missione 13 - Programma 02 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

3. Il finanziamento per la spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6), già determinato, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della l.r. 12/2018, in euro 422.000 per l'anno 2019, in euro 568.000 per l'anno 2020 e in euro 600.000 per l'anno 2021, è rideterminato in euro 397.000 per l'anno 2019 (Missione 13 Programma 07 - Servizio sanitario regionale - Ulteriori spese in materia sanitaria).

4. La spesa per investimenti in ambito sanitario, già rideterminata ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 4/2019, in euro 10.482.740,14 per l'anno 2019, in euro 7.650.000 per l'anno 2020 ed in euro 5.850.000 per l'anno 2021, è ulteriormente rideterminata per l'anno 2019 in euro 12.346.384,40.

5. La Giunta regionale per l'anno 2019, previa variazione di bilancio, è autorizzata a utilizzare, con propria deliberazione su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, le economie conseguenti alla definizione dei saldi degli oneri di mobilità sanitaria di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 12/2018, per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo.

6. I maggiori oneri per l'esercizio 2019 derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 4, determinati rispettivamente in euro 130.000 e in euro 1.863.644,26, trovano copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 3

(Ripiano del disavanzo pregresso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2018)

1. La Regione provvede alla copertura del disavanzo di gestione registrato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'esercizio 2018 e risultante dal bilancio di esercizio della medesima Azienda, adottato con deliberazione del Commissario in data 30 aprile 2019, secondo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per euro 1.334.000 (Missione 13 Programma 04 - Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad anni pregressi).

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 4

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), determinata, dall'articolo 16, comma 3, della l.r. 12/2018, in euro 3.798.940,90 per il triennio 2019/2021, è rideterminata in euro 4.631.940,90 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2019 euro 2.031.940,90;

b) anno 2020 euro 2.500.000,00;

c) anno 2021 euro 100.000,00.

2. Il maggior onere di euro 133.000 per il 2019, di euro 600.000 per il 2020 e di euro 100.000 per il 2021, derivante dalla rideterminazione di cui al comma 1, trova copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 5

(Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è inserito il seguente:

"1bis. Per le finalità di cui al comma 1, sono altresì concessi, per l'anno 2019, contributi agli investimenti destinati alle associazioni di allevatori.".

2. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 17/2016, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1bis e 4";

b) al secondo e terzo periodo, le parole: "al comma 1" sonno sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1bis".

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 40.000 per l'anno 2019, è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della l.r. 17/2016, come rideterminata dall'allegato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), e trova copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 6

(Disposizioni in materia di cooperazione. Modificazione alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è inserito il seguente:

"2bis. Qualora le domande presentate ai sensi dell'articolo 44, per l'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 45 e 46, prevedano progetti relativi ad investimenti superiori a 50.000 euro, in via sperimentale per l'anno 2019 l'istruttoria può essere delegata alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. che, in tal caso, provvede ad effettuare la valutazione tecnico-economica di cui al comma 2, comunicandone l'esito alla struttura competente. La Regione, nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività istruttoria si avvalga di FINAOSTA S.p.A., stipula con essa apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento della predetta attività.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 10.000 per l'anno 2019 e trova copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 7

(Ricognizione dei fondi trasferiti alla società Valle d'Aosta Struttura s.r.l. e disciplina contabile delle relative operazioni di spesa)

1. I fondi già trasferiti alla Società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), quale contributo in conto impianti a copertura degli oneri per gli interventi di riqualificazione, sviluppo e manutenzione straordinaria di immobili a destinazione produttiva e di opere infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica che risultino conformi alla l.r. 10/2004, sono quantificati al lordo degli interessi maturati, in euro 8.436.415,70 di cui:

a) euro 2.773.533,61 concernenti interventi già rendicontati e rimborsati;

b) euro 1.677.538,89 concernenti interventi effettuati ma non ancora rendicontati e rimborsati;

c) euro 3.985.343,20 concernenti interventi da programmare.

2. È autorizzato il rimborso alla Società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. degli importi di cui al comma 1, lettera b), relativi a interventi autorizzati dalla Regione

3. A decorrere dall'anno 2019, è avviato un processo di graduale integrazione delle operazioni di spesa autorizzate nell'ambito dei fondi di cui al comma 1, lettera c), già oggetto di rappresentazione nei rendiconti della Regione.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le occorrenti variazioni al bilancio regionale, mantenendo i vincoli di destinazione, in applicazione dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011. Le predette variazioni non comportano effetti sugli equilibri complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.

Art. 8

(Interventi per la realizzazione del presidio ospedaliero)

1. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2019 determinata dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 4/2019 è incrementata dalle economie risultanti dalle risorse già trasferite nell'annualità 2017 per le medesime finalità.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 9

(Valorizzazione della filiera foresta-legno)

1. Al fine di valorizzare le foreste valdostane promuovendone le molteplici funzioni, la Regione può affidare incarichi aventi ad oggetto l'elaborazione di analisi di settore e la conseguente individuazione di misure di intervento funzionali alla valorizzazione della filiera foresta-legno.

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2019 e 40.000 euro per l'anno 2020 fa carico sul Programma 9.005 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) e trova copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 10

(Modificazione all'articolo 7 della l.r. 12/2018)

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 12/2018, le parole "e 110 - Altre spese correnti," sono sostituite dalle seguenti: ", 110 - Altre spese correnti e 104 - Trasferimenti correnti,".

Art. 11

(Disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserito il seguente:

"2bis. Al fine di ridurre il transito veicolare e di contrastare lo spopolamento, in particolare nei territori dei Comuni di media e alta montagna, sui servizi di linea è consentito, a titolo gratuito e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, il trasporto di beni di consumo di utilizzo quotidiano.".

2. Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi gli abbonamenti e le formule tendenti a ridurre il costo del viaggio proporzionalmente al numero di viaggi effettuati.".

3. Al comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 29/1997, dopo le parole: "al fine di soddisfare", sono inserite le seguenti: "specifiche esigenze di mobilità, anche turistica, di natura extraurbana, non adeguatamente garantite dal trasporto pubblico di linea, con origine o destinazione anche al di fuori dei confini regionali e".

4. Al comma 1bis dell'articolo 59 della l.r. 29/1997, dopo le parole: "di altri enti interessati,", sono inserite le seguenti: "le specifiche esigenze di mobilità, anche turistica, di natura extraurbana e".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 29/1997, è inserito il seguente:

"1bis. Tra i servizi di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico di località turistiche della Regione, promossi dai consorzi turistici, dalle pro loco o da altri enti o soggetti che perseguono analoghe finalità.".

6. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 non comportano maggiori oneri rispetto a quelli già previsti nell'autorizzazione complessiva della l.r. 29/1997.

7. Gli interventi di cui ai commi 2 e 5 sono autorizzati in via sperimentale per l'anno 2019 e il relativo onere quantificato rispettivamente in euro 300.000 ed euro 20.000 è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della l.r. 29/1997, come rideterminata dall'allegato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), e trova copertura nell'ambito delle variazioni compensative disposte dall'articolo 14.

Art. 12

(Modificazioni di altre autorizzazioni di spesa)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'articolo 35, comma 1, della l.r. 12/2018, già rideterminate dalla l.r. 4/2019 sono modificate per gli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d).

Art. 13

(Abrogazione)

1. L'articolo 1 della l.r. 12/2018 è abrogato.

CAPO II

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019/2021

Art. 14

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2019/2021 sono apportate le variazioni riepilogate negli allegati di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b).

Art. 15

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato A);

b) prospetto riportante i dati di interesse del tesoriere parte spesa (Allegato B);

c) quadro generale, per titoli, riassuntivo delle variazioni alle spese (Allegato C);

d) rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali (Allegato D);

e) rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale (Allegato E).

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.