Legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 - Testo vigente

Legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 27 dicembre 2018, n. 55)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1 - Agevolazioni per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Art. 2 - Esenzioni dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Art. 3 - Esenzioni in materia di tasse automobilistiche. Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

Art. 4 - Tariffe IRT. Modificazione alla legge regionale 23 novembre 2009, n. 40

Art. 5 - Altre disposizioni in materia di tributi regionali

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 6 - Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale

Art. 7 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 8 - Procedure selettive interne per il triennio 2018/2020. Modificazioni all'articolo 5bis della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 21

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 9 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 10 - Disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF. Chiusura contabilità speciale n. 1904

Art. 11 - Piano straordinario di investimenti per i Comuni. Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 12 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

Art. 13 - Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento di strutture sanitarie e sociali. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

Art. 14 - Valutazione costi/benefici per la realizzazione del presidio ospedaliero

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 16 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 17 - Proroga del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità

Art. 18 - Programma di sviluppo rurale 2014/2020

Art. 19 - Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici scolastici e strategici

Art. 20 - Misure per favorire le attività professionali

Art. 21 - Patto per il rilancio economico e sociale della Valle d'Aosta

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 22 - Sospensione del processo di quotazione della società controllata Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux. Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20

Art. 23 - Disciplina contabile delle operazioni di spesa autorizzate in Gestione speciale di Finaosta S.p.A.

Art. 24 - Disposizioni in materia di personale scolastico. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18

Art. 25 - Disposizioni in materia di efficienza energetica. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

Art. 26 - Disposizioni in materia di pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 25

Art. 27 - Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla l.r. 22/2010

Art. 28 - Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico. Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18

Art. 29 - Infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16

Art. 30 - Esercizio della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazione alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4

Art. 31 - Interventi regionali a favore del Centro Sportivo Esercito - Sezione Sport Invernali. Modificazione alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3

Art. 32 - Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1

Art. 33 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico. Modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1995, n. 15, e 1° settembre 1997, n. 29

Art. 34 - Proroga di termini. Modificazioni di altre leggi regionali e sospensione del bon de chauffage

Art. 35 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 36 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1

(1)

Art. 2

(Esenzioni dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))

1. Fermi restando i casi di esonero previsti dalla normativa statale vigente, dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 e fino al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, i soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative economiche nel territorio regionale sono esentati dal pagamento dell'IRAP per i primi cinque periodi di imposta. Per nuova iniziativa, si intende l'avvio di un'attività che comporta una nuova iscrizione alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales o l'apertura di una nuova partita IVA. Non si considerano nuove iniziative economiche quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione di società già esistenti. L'esenzione non si applica in caso di cessazione e inizio di attività da parte dello stesso soggetto passivo, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, le imprese che esercitano in via esclusiva l'attività di rifugio alpino ai sensi del capo IV della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), identificata dallo specifico codice Ateco, sono esentate dal pagamento dell'IRAP.

4. Per le esenzioni di cui ai commi 1 e 3, resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni altra modalità o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 3

(Esenzioni in materia di tasse automobilistiche. Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)

1. L'articolo 62quater della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è sostituito dal seguente:

"Art. 62quater

(Esenzione per la massa rimorchiabile)

1. Per i periodi d'imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2019, i veicoli aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate sono esentati dalla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'articolo 6, commi 22bis, 22ter e 22quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000). Le somme già versate fino al 31 dicembre 2018 non sono rimborsabili.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62quinquies della l.r. 9/2008, è inserito il seguente:

"1bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica:

a) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione regionale o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria;

b) i veicoli di proprietà degli enti locali o da essi utilizzati a titolo di locazione finanziaria, destinati ad uso esclusivo della polizia locale, nonché i veicoli di proprietà della Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, o da essa utilizzati a titolo di locazione finanziaria, destinati ad uso esclusivo degli ispettori metrici nell'esercizio delle loro funzioni;

c) i veicoli non circolanti di proprietà degli istituti scolastici ed educativi, utilizzati a fini didattici.".

3. Al comma 2bis dell'articolo 63 della l.r. 9/2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nei termini previsti dalla legge" sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di pagamento tardivo, in data posteriore alla rottamazione, è dovuto solo il rateo che decorre dall'inizio dell'ultimo periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuta la rottamazione purché il periodo non goduto sia pari ad almeno un quadrimestre; in caso contrario, il pagamento è dovuto per l'intero periodo d'imposta.".

Art. 4

(Tariffe IRT. Modificazione alla legge regionale 23 novembre 2009, n. 40)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7), è aggiunto il seguente:

"5bis. Nel caso di cessioni di autocarri o autovetture usati, immatricolati da almeno cinque anni, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'IRT è dovuta nella misura fissa di cui al punto 1, lettera b), della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 435/1998, tenuto conto dell'eventuale variazione tariffaria determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2.".

Art. 5

(Altre disposizioni in materia di tributi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006);

b) l'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011).

2. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale in materia di prevenzione e di contrasto alla ludopatia, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 resta sospesa l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)).

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 6

(Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale)

1. Per l'anno 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa corrispondente alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2018 e non sostituite e di quelle che cesseranno nell'anno 2019. (2)

2. Nei limiti delle facoltà assunzionali di cui al comma 1, al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi erogati, l'Amministrazione regionale predispone il piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui agli articoli 3, comma 3, lettera d), e 40, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, reclutando, in via prioritaria, le figure professionali con competenze in materia di:

a) attuazione delle politiche europee, anche mediante l'utilizzo dei fondi strutturali;

b) politiche attive del lavoro;

c) qualità, razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti normativi e amministrativi;

d) salvaguardia e sviluppo delle infrastrutture;

e) gestione e difesa del territorio;

f) contrattualistica pubblica;

g) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio;

h) servizi sociali.

3. Per l'anno 2019, gli enti locali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa corrispondente alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2018 e non sostituite e di quelle che cesseranno nell'anno 2019. Resta escluso dall'ambito di applicazione del predetto limite assunzionale il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, nonché di personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle Strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo. (3)

4. Nell'ambito delle convenzioni tra Comuni di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dai commi 3 e 5bis e l'invarianza della spesa complessivamente considerata. Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2018 e per le quali al 31 dicembre 2018 risulta già avviata la relativa procedura per la copertura del posto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in deroga a quanto previsto per le Unités des Communes valdôtaines dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della l.r. 6/2014. (4)

5. Nei limiti delle facoltà di cui al presente articolo, alle assunzioni a tempo indeterminato l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 provvedono, in via prioritaria, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2018, la cui efficacia è all'uopo prorogata sino al 31 dicembre 2019.

5bis. Per l'anno 2019, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. (5)

6. Per la spesa relativa al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), resta fermo, anche per il 2020, quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, della legge 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). (6)

7. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), deve intendersi nel senso che per il trattamento economico dell'Avvocato dirigente trovano applicazione anche le disposizioni contrattuali in materia di remunerazione di incarichi aggiuntivi.

Art. 7

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.905 unità di personale, di cui 136 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.028 unità di personale, di cui 124 unità con qualifica di dirigente;

b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;

e) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, comma 1, della l.r. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

3. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 120.691.480 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta per legge.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi.

5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale di cui al comma 3 per il triennio economico 2019/2021 è determinata complessivamente in euro 2.843.000 per l'anno 2019, in euro 4.570.000 per l'anno 2020 e in euro 7.005.000 per l'anno 2021 (Missione 20 - Programma 03 - Altri fondi - parz.).

6. Per il triennio 2019/2021, in fase di prima applicazione della disaggregazione delle spese di personale, ivi incluso quello scolastico, in Missioni e Programmi prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, con propria deliberazione, tutte le variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi riguardanti le spese per il personale ricomprese nei macroaggregati 101 - Redditi da lavoro dipendente, 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente, 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate e, 110 - Altre spese correnti e 104 - Trasferimenti correnti, che si rendessero necessarie nel corso della gestione. (7)

Art. 8

(Procedure selettive interne per il triennio 2018/2020. Modificazioni all'articolo 5bis della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 5bis della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente agli enti del comparto unico diversi dalla Regione, il numero di posti per le procedure selettive interne è determinato dalla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di personale, sino a concorrenza della percentuale del 20 per cento del numero di posti risultante dai piani dei fabbisogni per le nuove assunzioni, in base all'ordine cronologico di ricezione delle manifestazioni della volontà di avvalersi delle procedure selettive interne espresse dagli enti interessati, attestato dalle registrazioni del sistema di protocollazione della Regione.".

2. Il comma 3 dell'articolo 5bis della l.r. 21/2017 è sostituito dal seguente:

"3. Le procedure selettive interne di cui al presente articolo sono espletate per tutti gli enti interessati dalla struttura regionale competente in materia di concorsi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017. Fatto salvo quanto diversamente disposto dai commi da 3bis a 3octies, alle procedure selettive interne di cui al presente articolo si applica il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6). Alle procedure selettive possono partecipare i dipendenti degli enti che hanno manifestato la volontà di avvalersi di tale facoltà e, nel caso degli enti locali, anche i dipendenti di altro ente del medesimo ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra Comuni, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014. I dipendenti vincitori delle procedure selettive interne sono assegnati all'ente di provenienza o, nel caso degli enti locali, anche ad uno degli altri enti appartenenti al medesimo ambito territoriale sovracomunale.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5bis della l.r. 21/2017, come sostituito dal comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"3bis. L'avviso pubblico di selezione, approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero dei posti che si intendono ricoprire presso l'ente interessato;

b) i requisiti di ammissione alla procedura;

c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) i motivi di esclusione dalla procedura;

e) le dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione;

f) i titoli che danno luogo a punteggio;

g) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;

h) le materie oggetto della prova scritta e della prova orale;

i) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;

j) le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove ovvero, se già definito, il calendario delle stesse;

k) l'avviso, per i candidati con disabilità, di specificare gli ausili necessari e i tempi aggiuntivi eventualmente richiesti, in relazione alla situazione personale, per l'espletamento delle prove d'esame;

l) ogni altra notizia utile.

3ter. All'avviso di selezione è data pubblicità, per almeno trenta giorni consecutivi, mediante:

a) affissione all'albo pretorio dell'ente interessato;

b) pubblicazione nel sito istituzionale della Regione.

3quater. La mancata presentazione di domande di partecipazione alla procedura o la presentazione di un'unica domanda o di un numero di domande inferiore o uguale al numero dei posti previsti dall'avviso di selezione non danno luogo alla proroga, né alla riapertura del termine fissato nell'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.

3quinquies. I candidati che alla data di presentazione della domanda non siano in possesso del requisito di cui all'articolo 16 del r.r. 1/2013 relativamente alla categoria per cui è stata avviata la procedura selettiva devono superare, con esito positivo, una prova di accertamento linguistico effettuato, ai sensi del medesimo articolo 16 del r.r. 1/2013, sulla lingua diversa da quella dichiarata nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

3sexies. Le prove d'esame consistono in una prova scritta teorico-pratica e in una prova orale sulle materie previste dall'avviso pubblico di selezione, disciplinate ai sensi del r.r. 1/2013.

3septies. Danno luogo a punteggio i seguenti titoli:

a) conseguimento di valutazioni positive, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, conteggiate nel modo seguente:

1) media delle valutazioni del triennio compresa tra 50 e 69: punti 1/10;

2) media delle valutazioni del triennio compresa tra 70 e 89: punti 2/10;

3) media delle valutazioni del triennio compresa tra 90 e 94: punti 3/10;

4) media delle valutazioni del triennio compresa tra 95 a 100: punti 4/10;

b) servizio effettivamente prestato nella categoria di appartenenza presso un ente del comparto unico della Valle d'Aosta, a tempo determinato e indeterminato per ogni anno, fino ad un massimo di dieci anni: punti 0,5/10;

c) superamento di procedure selettive per l'accesso alla categoria e posizione oggetto dell'avviso di selezione, anche per diverso profilo, presso un ente del comparto unico della Valle d'Aosta: punti 1/10.

3octies. La graduatoria finale, utilizzabile unicamente per la copertura dei posti oggetto della procedura selettiva interna cui si riferisce, è espressa in trentesimi ed è approvata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi e pubblicata nel sito istituzionale della Regione. I nominativi dei candidati aventi diritto all'inquadramento nel profilo professionale oggetto dell'avviso di selezione sono comunicati all'ente interessato da parte della struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di personale.".

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 9

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 183.687.926,83 per l'anno 2019.

2. Per l'anno 2019, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla l.r. 48/1995.

3. Per l'anno 2019, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 91.524.844 (Programma 18.001 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.);

b) interventi per programmi di investimento, euro 552.146 da utilizzare:

1) quanto ad euro 30.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) 1992/1994 concessi ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO));

2) quanto ad euro 522.146, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 91.610.936,83 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.

4. Per l'anno 2019, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti con le modalità di cui articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;

d) per euro 1.999.844, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2019, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

6. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera a), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.

7. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni o le trasmissioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;

d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

8. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera c), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

10. Limitatamente all'anno 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 99, comma 1, ultimo periodo della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).

11. Per l'anno 2019, in deroga alla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessità ed urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011.

12. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), è abrogata.

13. L'articolo 30 della l.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 30

(Controllo di gestione degli enti locali)

1. La Giunta regionale può definire, con propria deliberazione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, ulteriori modalità di dettaglio per l'effettuazione del controllo di gestione da parte degli enti locali, secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente.".

14. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), le parole: "2012/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2012/2024".

Art. 10

(Disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF. Chiusura contabilità speciale n. 1904)

1. La Regione può richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la chiusura della contabilità speciale n. 1904, istituita presso la tesoreria della Banca d'Italia, sezione di Aosta, intestata alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191).

2. Le risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 1904, alla data concordata di chiusura della stessa, stimate in euro 550.000, sono versate sul conto corrente intestato alla Regione, aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

3. Le somme di cui al comma 2, per la parte relativa al periodo antecedente al mese di marzo 2007, stimate in euro 253.200, spettano alla Regione e sono introitate al bilancio regionale sul Titolo 3 "Entrate extratributarie" - Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti".

4. Le somme di cui al comma 2, per la parte relativa al periodo successivo al mese di febbraio 2007 e fino alla data di chiusura della contabilità speciale, stimate in euro 296.800, costituiscono entrate a destinazione vincolata (Titolo 2 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche") e sono attribuite, per ciascun anno, ai Comuni che hanno deliberato, nell'anno di riferimento, di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in proporzione al gettito teorico dell'addizionale IRPEF, determinato applicando le aliquote comunali dell'anno di riferimento al dato del reddito imponibile IRPEF del penultimo anno precedente, pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" - Programma 18.001 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali").

5. A decorrere dalla data concordata di chiusura della contabilità speciale, le somme spettanti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del d.lgs. 360/1998, con l'indicazione del codice identificativo della Regione e senza l'indicazione del codice catastale del Comune beneficiario, sono riversate sul conto corrente intestato alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato e costituiscono entrate a destinazione vincolata (Titolo 2 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche").

6. Le somme di cui al comma 5 sono assegnate, entro la fine dell'esercizio successivo per ciascun esercizio di competenza, ai Comuni che hanno deliberato, nell'anno di riferimento, l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in proporzione al gettito teorico dell'addizionale IRPEF, determinato applicando il valore medio delle aliquote deliberate da ciascun Comune per l'anno di riferimento al dato del reddito imponibile IRPEF del penultimo anno precedente, pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze (Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" - Programma 18.001 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali"). (7a)

Art. 11

(Piano straordinario di investimenti per i Comuni. Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), deve intendersi nel senso che il finanziamento degli investimenti dei Comuni è destinato ai soli lavori la cui realizzazione sia stata avviata dai Comuni richiedenti successivamente alla concessione del finanziamento.

2. Per gli anni 2019 e 2020, al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 12 della l.r. 24/2016, come rideterminati dall'articolo 23, comma 1, della l.r. 21/2017, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 12

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata, per il triennio 2019/2021, in euro 255.284.848 per l'anno 2019, in euro 255.787.000 per l'anno 2020 e in euro 257.787.000 per l'anno 2021 ed è così ripartita:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) spesa sanitaria corrente per il finanziamento degli oneri contrattuali per il personale dipendente dell'Azienda USL e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario regionale;

c) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

d) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettere a) e b), è determinato in euro 253.843.348 per l'anno 2019, in euro 254.345.500 per l'anno 2020 e in euro 254.345.500 per l'anno 2021, di cui euro 7.500.000, per ciascun anno del triennio 2019/2021, per il saldo degli oneri di mobilità sanitaria e di cui euro 3.415.000 per ciascun anno del triennio 2019/2021, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Parz.).

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c), è determinato in euro 1.019.500, per ciascun anno del triennio 2019/2021 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera d), è determinato in euro 422.000 per l'anno 2019, in euro 568.000 per l'anno 2020 e in euro 600.000 per l'anno 2021 (Programma 13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria. Parz.).

5. Ad integrazione dei trasferimenti di cui al comma 1, la Regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di pay-back derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 900.000 per ciascun anno del triennio 2019/2021.

6. (8)

7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati del medesimo decreto, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le conseguenti variazioni di bilancio tra i programmi 13.01 e 13.02.

8. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato.

10. A decorrere dall'anno 2020, le risorse aggiuntive regionali (RAR), ricomprese nel finanziamento di cui al comma 1, lettera a), annualmente destinate al personale di livello dirigenziale dipendente dall'Azienda USL, determinate in euro 1.520.000 all'anno, sono stabilmente consolidate, in deroga al limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a finanziare il Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di livello dirigenziale dell'area sanità e sono corrisposte secondo le modalità previste dal medesimo Fondo. Le medesime risorse sono distribuite nei Fondi delle diverse aree dirigenziali, proporzionalmente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti in ciascuna area alla data del 1° gennaio 2020. (9)

11. (10)

12. (11)

13. A decorrere dall'anno 2019, le risorse aggiuntive regionali, ricomprese nel finanziamento di cui al comma 1, lettera a), annualmente destinate al personale del comparto dell'Azienda USL, ammontanti a euro 900.000 annui, sono stabilmente consolidate a finanziare il Fondo premialità e fasce di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità vigente e sono corrisposte secondo le modalità previste dal medesimo fondo.

14. I costi dell'indennità di bilinguismo di cui alla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), corrisposta al personale dipendente dell'Azienda USL e dell'ARPA sono posti a carico del bilancio dei predetti enti, mediante utilizzo delle risorse annualmente trasferite dalla Regione, rispettivamente, nell'ambito del finanziamento di cui al comma 1, lettera a), e all'articolo 14, comma 1, della l.r. 7/2018, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, della l. 724/1994. Le predette risorse non confluiscono, pertanto, nei fondi previsti per le medesime finalità dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

15. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata in euro 7.482.740,14 per l'anno 2019, in euro 4.350.000 per l'anno 2020 e in euro 5.850.000 per l'anno 2021 (Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari.). I predetti stanziamenti sono assegnati e trasferiti all'Azienda USL sulla base del piano triennale degli investimenti, dalla stessa predisposto ai sensi della normativa vigente.

16. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 19/2015 è abrogato.

Art. 13

(Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento di strutture sanitarie e sociali. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 5/2000, le parole: "della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "del dirigente della struttura regionale competente" e le parole: "della Giunta stessa" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale".

2. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 5/2000, le parole: "la Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente della struttura regionale competente" e le parole: "dalla Giunta stessa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale".

3. Il comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e l'accreditamento di cui al comma 3 sono assentiti, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono anche stabiliti gli ulteriori adempimenti procedimentali, previo parere dell'organismo tecnicamente accreditante, che provvede all'istruttoria tecnico-valutativa, per la verifica del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento. L'organismo tecnicamente accreditante (OTA) è istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA).".

4. Per l'esercizio della funzione di organismo tecnicamente accreditante, l'ARPA può avvalersi di personale dipendente dell'Azienda USL, della Regione o di altro ente del comparto unico regionale in possesso dei necessari requisiti professionali, mediante distacco del medesimo. L'ARPA è altresì autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti e organismi di diritto pubblico e privato, di comprovata indipendenza, ritenuti idonei a supportare l'esercizio della funzione di organismo tecnicamente accreditante. La Regione provvede al finanziamento dell'attività mediante il trasferimento ordinario di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 7/2018.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti diretti al rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti di cui all'articolo 38, commi 2, 3 e 4 della l.r. 5/2000, come modificati dai commi 1, 2 e 3, avviati con la presentazione delle relative domande a far data dal 1° gennaio 2019.

Art. 14

(Valutazione costi/benefici per la realizzazione del presidio ospedaliero)

1. La società Complesso ospedaliero Umberto Parini s.r.l. (COUP), nell'ambito del mandato conferito con convenzione sottoscritta il 2 marzo 2010 con Regione, Finaosta S.p.A. e Azienda USL per la progettazione e la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti in Aosta e le infrastrutture a esso collegate, provvede a valutare, sulla base di uno studio analitico delle opzioni strategiche di sviluppo della programmazione sanitaria regionale in ambito ospedaliero, territoriale e della prevenzione in relazione ai fabbisogni di salute della popolazione valdostana e alla garanzia di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, l'attualità e la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto di ampliamento dell'ospedale Umberto Parini e le modalità di affidamento dei lavori, anche alla luce del mutamento dello stato dei luoghi per effetto del rinvenimento, in corso d'opera, di reperti archeologici nell'area di cantiere del previsto ampliamento.

2. La valutazione di cui al comma 1, alla quale la società provvede anche mediante lo sviluppo ulteriore degli studi e delle indagini già effettuati, deve essere conclusa entro sei mesi dal conferimento del relativo incarico, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, mediante la trasmissione di un'apposita relazione alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 24/2016 è determinata, per il triennio 2019/2021, in complessivi euro 9.270.000, annualmente così suddivisi:

a) anno 2019 euro 4.010.000;

b) anno 2020 euro 3.505.000;

c) anno 2021 euro 1.755.000.

(Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione - parz.; Programma 15.02 - Formazione professionale - parz.; Programma 04.05 - Istruzione tecnica superiore - parz.).

2. La Regione promuove ulteriori interventi in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale, mediante l'utilizzo del Fondo sociale europeo (FSE), di altri fondi europei e di fondi statali.

Art. 16

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2015/907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2021, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 16.451.584, di cui euro 9.652.643 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 6.798.941 quale quota aggiuntiva di risorse regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata per il triennio 2019/2021 in complessivi euro 4.622.609,58, di cui 3.619.783 già autorizzati per il periodo 2014/2018 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2019 euro 2.141.790,06;

b) anno 2020 euro 1.615.705,44;

c) anno 2021 euro 865.114,08.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2019/2021, in complessivi euro 3.798.940,90 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2019 euro 1.898.940,90;

b) anno 2020 euro 1.900.000,00;

c) anno 2021 euro 0.

4. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli interventi definiti nell'ambito del Programma investimenti in favore della crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

5. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/9921/2014, in data 12 dicembre 2014, del Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE) gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della l. 183/1987.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il triennio 2019/2021, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 6.362.657,73, così suddivisa:

a) euro 4.649.110,23, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2019 euro 2.482.675,15;

2) anno 2020 euro 1.442.490,38;

3) anno 2021 euro 723.944,70;

b) euro 1.713.547,50, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, così suddivisa:

1) anno 2019 euro 1.267.104,00;

2) anno 2020 euro 223.221,75;

3) anno 2021 euro 223.221,75.

7. La Regione attua, nel periodo 2007/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)).

8. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2007/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.124.423, così suddivisa:

a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma;

b) euro 16.334.256, quale quota complessiva di risorse regionali aggiuntive che, per il periodo 2019/2020, viene determinata in euro 20.000, annualmente così suddivisa:

1) anno 2019 euro 10.000;

2) anno 2020 euro 10.000.

9. La Regione attua, nel periodo 2014/2021, investimenti nell'ambito di Piani, Patti e Accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

10. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata, per il periodo 2019/2021, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 2.559.210, annualmente così suddivisa:

a) quale quota di cofinanziamento regionale: euro 928.000 per l'anno 2019;

b) quale quota di risorse regionali aggiuntive: euro 1.631.210 per il triennio 2019/2021, annualmente così suddivisi:

1) anno 2019 euro 29.100;

2) anno 2020 euro 92.110;

3) anno 2021 euro 1.510.000.

11. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, per il periodo 2019/2021, oltre che per il finanziamento di attività nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea e della strategia europea per la regione alpina (EUSALP), sono determinati in complessivi euro 331.600, annualmente così suddivisi:

a) anno 2019 euro 146.600;

b) anno 2020 euro 96.000;

c) anno 2021 euro 89.000.

12. Per i Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014/2020 (FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea (FESR) e dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla l. 183/1987, effettuati dal Capofila di Progetto in favore dei Partner, sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalità e autonomia decisionale del medesimo nell'espletamento di tale attività per i Programmi interessanti la Valle d'Aosta.

13. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

14. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

Art. 17

(Proroga del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità)

1. Il Piano di cui all'articolo 21 della l.r. 24/2016, finalizzato alla realizzazione degli interventi nel settore agricolo e della manutenzione delle opere di pubblica utilità, è prorogato per il triennio 2019/2021 e il suo finanziamento è rideterminato in euro 1.146.500 per ciascuno degli anni del triennio, con stanziamento iscritto nei seguenti programmi:

a) Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.;

b) Programma 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali - parz..

Art. 18

(Programma di sviluppo rurale 2014/2020)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020.

2. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2019/2021, in euro 840.000 (Missione 16 - Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.) annualmente così suddivisa:

a) anno 2019 euro 280.000;

b) anno 2020 euro 280.000;

c) anno 2021 euro 280.000.

Art. 19

(Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici scolastici e strategici)

1. Per il quinquennio 2019/2023, sono autorizzati la prosecuzione e il finanziamento delle attività di indagine e di realizzazione degli interventi risultati prioritari e urgenti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 26 della l.r. 24/2016.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono determinati in euro 4.400.000, di cui euro 500.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 1.000.000 per l'anno 2021, euro 900.000 per l'anno 2022 ed euro 1.500.000 per il 2023 (Programma 04.03. - Edilizia scolastica - parz.). (11a)

Art. 20

(Misure per favorire le attività professionali)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è inserito il seguente:

"Art. 4bis

(Tutela delle attività professionali nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. La presentazione di istanze dirette all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati o di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista o ai professionisti individuati, sottoscritta dal committente. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.

2. L'Amministrazione procedente, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o di consenso comunque denominato o del ricevimento dell'istanza sostitutiva, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuto pagamento del compenso professionale con l'indicazione degli estremi del relativo documento fiscale; l'omessa presentazione della predetta dichiarazione sostitutiva costituisce motivo ostativo alla conclusione del procedimento, sino all'avvenuta integrazione.".

2. (12)

Art. 21

(Patto per il rilancio economico e sociale della Valle d'Aosta)

1. Il Patto per il rilancio economico e sociale della Valle d'Aosta costituisce un tavolo permanente di confronto tra la Regione, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni rappresentative delle categorie economiche allo scopo di realizzare, mediante lo strumento della concertazione, la più ampia partecipazione al processo di definizione delle scelte fondamentali di politica economica e sociale della Regione.

2. Il Patto per il rilancio economico e sociale della Valle d'Aosta è istituito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è presieduto dal Presidente della Regione.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 22

(Sospensione del processo di quotazione della società controllata Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux. Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20)

1. Il processo di quotazione della società controllata Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux (CVA s.p.a.), già autorizzato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della l.r. 24/2016, è sospeso.

2. La determinazione in merito alla prosecuzione del processo di quotazione, fermo restando il mantenimento del controllo pubblico regionale sulla società, o alla sua interruzione è adottata, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con legge regionale, valutati gli esiti di un'analisi che, in particolare, tenga conto, in modo congiunto e complessivo, dei seguenti elementi:

a) limiti, vincoli e facoltà derivanti dal contesto normativo di riferimento, anche con riguardo alle possibili alternative in ordine agli strumenti finanziari di quotazione e alle possibili prospettive di evoluzione della disciplina in materia di concessione d'uso di beni pubblici;

b) costi già sostenuti e da sostenere per il processo di quotazione;

c) benefici per la redditività prospettica della partecipazione pubblica regionale;

d) mantenimento e incremento dei livelli di occupazione e di produzione aziendale nel territorio regionale;

e) garanzie circa l'utilizzo della risorsa pubblica per la produzione di energia da fonte rinnovabile compatibile con gli altri usi prioritari di utilizzo, oltre che con la tutela e la preservazione delle componenti paesaggistiche, ambientali e naturalistiche del territorio regionale.

3. All'analisi di cui al comma 2 provvede, entro il 31 marzo 2019, anche sulla base della documentazione già prodotta dalla società nella fase di avvio del processo di quotazione, una Commissione consiliare all'uopo costituita, che può avvalersi del supporto delle strutture regionali competenti, di Finaosta S.p.A. e di esperti esterni e indipendenti da quest'ultima incaricati, senza oneri a carico del bilancio regionale.

4. Al comma 1bis dell'articolo 1 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", alla società Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux S.p.A. (CVA S.p.A.) e alle sue controllate, ad eccezione dell'articolo 5, comma 2, relativamente all'accertamento della conoscenza della lingua francese nell'ambito delle procedure di assunzione di personale non dirigenziale".

Art. 23

(Disciplina contabile delle operazioni di spesa autorizzate in Gestione speciale di Finaosta S.p.A.) (13)

1. A decorrere dall'anno 2019, è avviato un processo di graduale integrazione delle operazioni di spesa autorizzate nell'ambito del fondo in Gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, già oggetto di rappresentazione nei rendiconti della Regione, comprese quelle derivanti dall'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), e concluso nel 2018.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le occorrenti variazioni al bilancio regionale, mantenendo, ove necessario, i vincoli di destinazione, in applicazione dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011. Le predette variazioni non comportano effetti sugli equilibri complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.

Art. 24

(Disposizioni in materia di personale scolastico. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

"3bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo regionale per il miglioramento dell'offerta formativa di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca.".

2. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo regionale per il miglioramento dell'offerta formativa, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.

3. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale scolastico con qualifica dirigenziale previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area I e dell'Area V, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.

4. L'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è abrogato.

Art. 25

(Disposizioni in materia di efficienza energetica. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)

1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è sostituita dalla seguente:

"a) aggiorna periodicamente la banca dati del sistema energetico regionale, denominata catasto energetico regionale (CER), nel quale confluiscono anche gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 39, i dati contenuti nei libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013), e quelli relativi ai controlli sugli impianti termici di cui all'articolo 43, nonché i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali;".

2. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 13/2015, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e cura l'aggiornamento di apposito elenco degli stessi e la sua pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, con l'indicazione dei dati identificativi e di contatto".

3. Il comma 4 dell'articolo 44 della l.r. 13/2015 è sostituito dal seguente:

"4. L'intervento deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda e deve essere ultimato entro il termine stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 5, in ogni caso non superiore a cinque anni dalla data di concessione del mutuo, in relazione alla tipologia e complessità dell'intervento.".

4. Il comma 4 dell'articolo 44 della l.r. 13/2015, come sostituito dal comma 3, si applica ai mutui concessi ai sensi del medesimo articolo 44 successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale ivi prevista.

Art. 26

(Disposizioni in materia di pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 25)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per gli atti che contengono categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza".

2. All'articolo 8 della l.r. 25/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le leggi approvate in italiano, la formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato". Per le leggi approvate in francese, la formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: "Le Conseil régional a approuvé".";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le leggi approvate in italiano, la formula dell'intestazione, che precede il testo della legge, è la seguente: "Il Presidente della Regione promulga la seguente legge". Per le leggi approvate in francese, la formula dell'intestazione, che precede il testo della legge, è la seguente: "Le Président de la Région promulgue la loi dont la teneur suit".";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per le leggi approvate in italiano, la formula dell'ordine di pubblicazione, che segue il testo della legge, è la seguente, salvo che sia prevista l'approvazione con urgenza: "La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione". Per le leggi approvate in francese, la formula dell'ordine di pubblicazione, che segue il testo della legge, è la seguente, salvo che sia prevista l'approvazione con urgenza: "La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région".";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le leggi approvate in italiano, qualora sia prevista l'approvazione con urgenza, l'ordine di pubblicazione, che segue il testo della legge, è formulato in un apposito articolo rubricato "Dichiarazione d'urgenza" come segue: "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione". Per le leggi approvate in francese, qualora sia prevista l'approvazione con urgenza, l'ordine di pubblicazione, che segue il testo della legge, è formulato in un apposito articolo rubricato "Déclaration d'urgence" come segue: "La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région".";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per le leggi approvate in italiano, la formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione della legge, è la seguente: "È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste". Per le leggi approvate in francese, la formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione della legge, è la seguente: "Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".".

3. All'articolo 9 della l.r. 25/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per i regolamenti approvati in italiano, la formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato". Per i regolamenti approvati in francese, la formula dell'attestazione del procedimento seguito è la seguente: "Le Conseil régional a approuvé".";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i regolamenti approvati in italiano, la formula dell'intestazione, che precede il testo del regolamento, è la seguente: "Il Presidente della Regione promulga il seguente regolamento". Per i regolamenti approvati in francese, la formula dell'intestazione, che precede il testo del regolamento, è la seguente: "Le Président de la Région promulgue le règlement dont la teneur suit".";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per i regolamenti approvati in italiano, la formula dell'ordine di pubblicazione, che segue il testo del regolamento, è la seguente: "Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione". Per i regolamenti approvati in francese, la formula dell'ordine di pubblicazione, che segue il testo del regolamento, è la seguente: "Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région".";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per i regolamenti approvati in italiano, la formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione del regolamento, è la seguente: "È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste". Per i regolamenti approvati in francese, la formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione del regolamento, è la seguente: "Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".".

4. All'articolo 11 della l.r. 25/2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 1, dopo le parole: "salva diversa disposizione di legge", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per gli atti che contengono categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2bis. Decorsi i quindici giorni di pubblicazione o il diverso termine stabilito dalla legge ai sensi del comma 2, gli atti contenenti dati personali sono pubblicati, mediante indicazione del numero, della data e dell'oggetto, in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione, liberamente accessibile, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e ogni altro obbligo previsto da leggi statali o regionali, nonché il diritto di accedere a documenti, informazioni o dati, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.".

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 25/2010;

b) il comma 4 dell'articolo 13 del regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 (Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 27

(Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla l.r. 22/2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 22/2010, è sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente assegnano a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, con gli obiettivi strategici ed operativi ivi definiti, specifiche quote del bilancio medesimo, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.".

2. L'articolo 27 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Assunzione di incarichi dirigenziali negli enti o nelle società partecipati)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 72, comma 1, il personale della qualifica unica dirigenziale e i dipendenti di categoria D degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), possono assumere incarichi dirigenziali presso enti, aziende, agenzie o società partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1. In tali casi, il dirigente o il dipendente interessato è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie esigenze organizzative.".

3. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 22/2010, le parole: "in materia di personale" sono soppresse.

4. Il comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato è istituito presso la Presidenza della Regione ed è nominato, con deliberazione della Giunta regionale, all'inizio della legislatura per la durata della stessa. Il Comitato è composto, oltre che dal Presidente della Regione che lo presiede, da cinque membri, di cui due in rappresentanza dell'Amministrazione regionale nominati dalla Giunta regionale, due in rappresentanza degli enti locali, designati dal Consiglio permanente degli enti locali, e uno designato congiuntamente dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1. Alla scadenza, i membri del Comitato in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti. Il Comitato regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento.".

5. I membri del Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all'articolo 48, comma 2, della l.r. 22/2010, come sostituito dal comma 4, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla medesima data e continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti, cui la Giunta regionale provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la designazione dei componenti da parte del Consiglio permanente degli enti locali e degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 è effettuata, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, della l.r. 22/2010, come sostituito dal comma 4, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 22/2010, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, approvano annualmente le graduatorie di merito per ciascuna delle categorie relative alla quarta e quinta posizione retributiva. Le graduatorie approvate sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.

Art. 28

(Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico. Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la realizzazione di sistemi di produzione e stoccaggio della neve (snow farm)".

2. L'autorizzazione di spesa della l.r. 18/2008, comprensiva degli interventi di cui al comma 1, è determinata in complessivi euro 360.000 annui per il triennio 2019/2021, di cui euro 350.000 annui a valere sui trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'allegato 2 (Programma 06.01 - Sport e tempo libero - parz.).

Art. 29

(Infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)

1. Alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2, le parole: "su proposta dell'assessore competente in materia di turismo e infrastrutture sportive, di seguito denominato assessore competente" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta dell'assessore regionale competente in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di turismo e sport";

b) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4bis

(Approvazione degli interventi)

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di turismo e sport.".

Art. 30

(14)

Art. 31

(Interventi regionali a favore del Centro Sportivo Esercito - Sezione Sport Invernali. Modificazione alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), è inserito il seguente:

"Art. 10bis

(Contributi al Centro sportivo esercito)

1. In considerazione dell'importante ruolo svolto nella gestione dell'attività agonistica di eccellenza nel settore degli sport invernali a livello internazionale, nazionale e regionale, la Regione concede al Centro sportivo esercito - Sezione sport invernali, con sede presso la Caserma "Luigi Perenni" di Courmayeur, un contributo forfetario annuo, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le condizioni e i termini per la presentazione della domanda, la concessione e l'erogazione del contributo.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 40.000 annui ed è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della l.r. 3/2004, come determinata dall'allegato 1 (Programma 06.01 - Sport e tempo libero. - parz.).

Art. 32

(Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)

1. All'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali organizzati" sono sostituite dalle seguenti: "la partecipazione alle attività di aggiornamento organizzate e attuate";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'attività di aggiornamento di cui al comma 1 è attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate organizzati dalla struttura competente o da questa riconosciuti, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13.".

Art. 33

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico. Modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1995, n. 15, e 1° settembre 1997, n. 29)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di attrezzature per il trasporto di veicoli a due ruote, anche a trazione elettrica".

2. L'autorizzazione di spesa della l.r. 15/1995, comprensiva degli interventi di cui al comma 1, è determinata in complessivi euro 500.000 per gli anni 2019 e 2020 ed euro 50.000 per il 2021, con stanziamento iscritto nel Programma 10.002 - Trasporto pubblico locale - parz..

3. Al comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento".

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 sono determinati in euro 50.000, per ciascuno degli anni del triennio 2019/2021, e sono ricompresi nell'autorizzazione complessiva della l.r. 29/1997, come determinata dall'allegato 1 (Programma 10.002 - Trasporto pubblico locale - parz).

Art. 34

(Proroga di termini. Modificazioni di altre leggi regionali e sospensione del bon de chauffage)

1. Limitatamente all'anno 2019, il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11), è prorogato al 30 aprile.

2. Ai commi 4 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 24/2016, le parole: "entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2019".

4. L'efficacia delle graduatorie di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per il triennio 2018/2020), è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2019 limitatamente a quelle relative al reclutamento di personale amministrativo.

5. All'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" e "31 dicembre 2032" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2019" e "31 dicembre 2031";

b) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

6. Fino al 31 dicembre 2022, nelle more della revisione organica e complessiva delle misure di contrasto alla povertà, improntata, a livello statale, all'introduzione del reddito di cittadinanza e alla razionalizzazione degli interventi già esistenti, l'applicazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), resta sospesa. (15)

Art. 35

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali elencate nell'allegato 1 e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate nelle misure indicate nel medesimo allegato.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2019/2021.

Art. 36

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

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(1) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 30 luglio 2019, n. 12.

Nella formulazione originaria, l'art. 1 recitava:

Art. 1

(Agevolazioni per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, agli enti cooperativi a mutualità prevalente, iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), e soggetti all'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è concessa una riduzione nella misura di due punti percentuali.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni ulteriore modalità o adempimento, anche procedimentale, utili ai fini dell'applicazione del presente articolo.".

(2) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2019, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 6 recitava:

"1. Per l'anno 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa corrispondente alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel medesimo anno e non sostituite.".

(3 Comma modificato dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2019, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 6 recitava:

"3. Per l'anno 2019, gli enti locali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa corrispondente alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel medesimo anno e non sostituite e di quelle che cesseranno nell'anno 2019. Resta escluso dall'ambito di applicazione del predetto limite assunzionale il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, nonché di personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle Strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo.".

(4) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2019, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 6 recitava:

"4. Nell'ambito delle convenzioni tra Comuni di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dal comma 3 e l'invarianza della spesa complessivamente considerata. Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2018 e per le quali al 31 dicembre 2018 risulta già avviata la relativa procedura di reclutamento. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in deroga a quanto previsto per le Unités des Communes valdôtaines dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della l.r. 6/2014.".

(5) Comma inserito dal comma 4 dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2019, n. 1.

(6) Comma modificato dal comma 6 dell'art. 4 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 6 recitava

"6. Per la spesa relativa al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), resta fermo, anche per il 2019, quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, della legge 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014).".

(7) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 30 luglio 2019, n. 12.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'art. 7 recitava:

"6. Per il triennio 2019/2021, in fase di prima applicazione della disaggregazione delle spese di personale, ivi incluso quello scolastico, in Missioni e Programmi prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, con propria deliberazione, tutte le variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi riguardanti le spese per il personale ricomprese nei macroaggregati 101 - Redditi da lavoro dipendente, 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente, 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate e 110 - Altre spese correnti, che si rendessero necessarie nel corso della gestione.".

(7a) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 74 della L.R. 1° agosto 2022, n. 18.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'art. 10 recitava:

"6. Le somme di cui al comma 5 sono assegnate, entro la fine dell'esercizio successivo per ciascun esercizio di competenza, ai Comuni che hanno deliberato, nell'anno di riferimento, l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in proporzione al gettito teorico dell'addizionale IRPEF, determinato applicando le aliquote comunali dell'anno di riferimento al dato del reddito imponibile IRPEF del penultimo anno precedente, pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze (Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" - Programma 18.001 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali").".

(8) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 11 della L.R. 24 aprile 2019, n.4.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'art. 12 recitava:

"6. I trasferimenti correnti all'Azienda USL per il rimborso forfetario all'ARPA delle prestazioni di controllo in materia di igiene sanità pubblica e veterinaria di cui agli articoli 3 e 14, comma 4, della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia), sono determinati in euro 650.000 per ciascun anno del triennio 2019/2021 (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Parz.).".

(9) Comma sostituito dal comma 10 dell'art. 15 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 10 dell'articolo 12 recitava

"10. Le risorse aggiuntive regionali (RAR), ricomprese nel finanziamento di cui al comma 1, lettera a), destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale dipendente dell'Azienda USL, sono determinate per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in euro 900.000.".

(10) Comma abrogato dal comma 11 dell'art. 15 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 11 dell'articolo 12 recitava:

"11. Le modalità di corresponsione delle risorse di cui al comma 10 sono concordate a livello di contrattazione integrativa aziendale dall'Azienda USL con le organizzazioni sindacali di categoria, nel rispetto delle linee generali di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto degli obiettivi regionali e aziendali e delle attività da svolgere, in ogni caso aggiuntive rispetto a quelle già individuate nella contrattazione di budget per l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.".

(11) Comma abrogato dal comma 11 dell'art. 15 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 12 dell'articolo 12 recitava:

"12. Per l'anno 2019, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), le risorse di cui al comma 10 possono essere incrementate, limitatamente alla dirigenza medica, fino ad un massimo di euro 500.000, nei casi di accertata carenza nei settori dell'emergenza-urgenza e in quelli nei quali si renda necessario garantire il rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie.".

(11a) Comma sostituito dal comma 3 dell'art. 64 della L.R. 1° agosto 2022, n. 18.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 19 recitava:

"2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono determinati in euro 4.500.000, di cui euro 500.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed euro 1.500.000 per il 2023 (Programma 04.03. - Edilizia scolastica - parz.).".

(12) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 14 della L.R. 24 aprile 2019, n.4.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 20 recitava:

"2. Nelle more dell'adozione di strumenti agevolativi specificamente rivolti a favorire l'esercizio delle attività professionali, gli interventi di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), sono estesi, in quanto compatibili, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche ai soggetti che svolgono attività professionale, qualunque sia la forma giuridica rivestita.".

(13) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 20 della L.R. 24 aprile 2019, n.4.

Nella formulazione originaria, l'art. 23 recitava:

Art. 23

(Disciplina contabile delle operazioni di spesa di cui all'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40)

1. A decorrere dall'anno 2019, è avviato un processo di graduale integrazione delle operazioni di spesa derivanti dall'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), e concluso nel 2018, nell'ambito del fondo in Gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 7 della l.r. 7/2006, già oggetto di rappresentazione nei rendiconti della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, con propria deliberazione, le variazioni integrative con vincolo di destinazione al bilancio regionale, in parte entrata e in parte spesa, ai fini di rappresentare nello stesso gli interventi di spesa già autorizzati dall'articolo 40 della l.r. 40/2010, in applicazione dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011.

3. Le variazioni di cui al comma 2 non comportano effetti sugli equilibri complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.".

(14) Articolo abrogato dalla lettera d) del comma 3 dell'art. 18 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Nella formulazione originaria, l'articolo 30 recitava:

Art. 30

(Esercizio della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazione alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è aggiunto il seguente:

"5bis. Qualora non soggetti a finanziamento pubblico, i corsi di formazione possono altresì essere promossi e organizzati da enti di formazione accreditati, previo riconoscimento da parte della struttura competente. I requisiti, le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle attività formative e delle relative prove finali non oggetto di finanziamento pubblico sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25, ferma restando l'applicazione dei commi 2, 3 e 5."."

(15) Articolo modificato dal comma 1 dell'art. 39 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 35.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 34 recitava:

"6. Per il triennio 2019/2021, nelle more della revisione organica e complessiva delle misure di contrasto alla povertà, improntata, a livello statale, all'introduzione del reddito di cittadinanza e alla razionalizzazione degli interventi già esistenti, l'applicazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), resta sospesa.".