Legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 - Testo storico

Legge regionale 21 luglio 2016, n. 12

Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane.

(B.U. del 2 agosto 2016, n. 33)

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concorre alla promozione e al sostegno della capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane attraverso la concessione delle agevolazioni finanziarie disciplinate dalla presente legge.

Art. 2

(Destinatari degli interventi)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse a favore di imprese industriali ed artigiane costituite nella forma di società di capitali ed aventi sede operativa nel territorio della regione.

Art. 3

(Tipologia degli interventi)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge consistono in mutui a tasso agevolato, in misura non superiore al 75 per cento dell'importo dell'operazione, a sostegno di interventi di capitalizzazione della società.

2. Gli interventi consistono in aumenti di capitale sociale a pagamento o in versamenti in conto capitale, da parte dei soci, in apposita riserva di patrimonio netto, finalizzati a sostenere progetti di creazione di nuove imprese o progetti di sviluppo di imprese esistenti, avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

3. L'importo minimo del mutuo è pari ad euro 50.000, l'importo massimo è pari ad euro 500.000.

4. I mutui non possono avere una durata superiore a sei anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento di un anno.

5. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis.

Art. 4

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di agevolazione, corredata del progetto imprenditoriale, è presentata alla società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), che provvede a trasmetterne copia alla struttura regionale competente in materia di industria e artigianato, di seguito denominata struttura competente. A tal fine, la Regione stipula con FINAOSTA S.p.A. apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria.

2. FINAOSTA S.p.A. effettua l'istruttoria delle domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarità, nonché la validità del progetto imprenditoriale, comunicandone l'esito alla struttura competente.

Art. 5

(Concessione, diniego e revoca)

1. La concessione, il diniego e la revoca delle agevolazioni sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente.

2. FINAOSTA S.p.A., a seguito del provvedimento di concessione di cui al comma 1, provvede all'erogazione del mutuo, previa verifica:

a) dell'approvazione, da parte degli organi societari competenti, dell'aumento di capitale sociale, della sottoscrizione del medesimo aumento e del versamento, da parte dei soci, del 25 per cento del capitale sottoscritto, nel caso di aumento di capitale sociale a pagamento della società beneficiaria dell'agevolazione;

b) della deliberazione assembleare di costituzione di apposita riserva di patrimonio netto non distribuibile sino alla completa restituzione del mutuo e dei versamenti, da parte dei soci, pari al 25 per cento dell'intervento, nel caso di versamenti in conto capitale a favore della società beneficiaria dell'agevolazione.

3. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere posti in essere entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Art. 6

(Ispezioni e controlli)

1. La struttura competente, anche avvalendosi di FINAOSTA S.p.A., può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui progetti imprenditoriali oggetto di agevolazione, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle società beneficiarie ai fini della concessione dell'agevolazione.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle società beneficiarie e alla documentazione necessaria.

Art. 7

(Revoca)

1. Le agevolazioni sono revocate qualora la società beneficiaria:

a) non adempia agli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 2 e 3;

b) cessi l'attività produttiva presso la sede operativa sita nel territorio della regione durante il periodo di ammortamento del mutuo;

c) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto al progetto imprenditoriale approvato in sede di concessione dell'agevolazione.

2. La revoca dell'agevolazione è disposta, inoltre, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalla società beneficiaria per la concessione dell'agevolazione medesima.

3. La revoca del mutuo comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, il capitale residuo maggiorato di una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento e gli interessi corrisposti nel periodo ricompreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del mutuo. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. La revoca può prevedere eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La mancata restituzione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 8

(Sanzioni amministrative)

1. La revoca, anche parziale, dell'agevolazione, nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 9

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca delle agevolazioni di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale, che vi provvede con propria deliberazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10

(Fondo di rotazione e disposizioni finanziarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'articolo 3.

2. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato per l'anno 2016 e per quelli successivi dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale, per l'anno 2016, di euro 3.000.000, il cui onere è finanziato mediante le somme già trasferite a FINAOSTA S.p.A. per consentire l'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo);

b) rimborso, in conto capitale e in conto interessi, delle rate dei mutui;

c) rimborso anticipato dei mutui;

d) interessi maturati sulla giacenza del fondo;

e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti dall'articolo 7.

4. Nella convenzione con FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 4, comma 1, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, con riferimento alle modalità di gestione degli oneri e delle perdite, all'entità dei compensi da corrispondere per i compiti assegnati ai sensi della presente legge e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui costi sono posti a carico del fondo medesimo.

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.