Legge regionale 23 aprile 2012, n. 12 -
Legge regionale 23 aprile 2012, n. 12
Disposizioni in materia di attivitą commerciali e di coordinamento delle istruttorie condotte nell'ambito dei procedimenti di aiuto delle imprese turistiche. Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. dell'8 maggio 2012, n. 20)
(Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12)
1. (1)
(Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20)
1. (2)
2. (3)
(Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attivitą turistico-ricettive e commerciali), č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi o la cui istruttoria non č conclusa nello stesso anno sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate prioritariamente alle relative nuove domande.".
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 16 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(2) Inserisce l'articolo 8bis nella L.R. 2 agosto 1999, n. 20.
(3) Aggiunge il comma 4bis all'art. 9 della L.R. 2 agosto 1999, n. 20.