Legge regionale 27 luglio 2001, n. 12 - Testo storico

Legge regionale 27 luglio 2001, n. 12

Bollettino Ufficiale regionale 07 08 2001 n. 33

Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRRSAE.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Trasformazione dell'IRRSAE in IRRE-VDA

Art. 2 - Natura giuridica, autonomia, vigilanza e commissariamento

Art. 3 - Ambiti di attività e principi informatori

Art. 4 - Direttiva assessorile

Art. 5 - Piani di attività

CAPO II

ORGANI

Art. 6 - Organi

Art. 7 - Presidente

Art. 8 - Consiglio dell'Istituto

Art. 9 - Funzioni e convocazione del consiglio dell'Istituto

Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti

CAPO III

DIRETTORE

Art. 11 - Nomina

Art. 12 - Compiti e responsabilità

Art. 13 - Disciplina del rapporto

Art. 14 - Assenza e decadenza

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 15 - Personale

Art. 16 - Reclutamento

Art. 17 - Regolamenti interni

Art. 18 - Collaborazioni

CAPO V

RISORSE E GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 19 - Patrimonio e fonti di finanziamento

Art. 20 - Valutazione

Art. 21 - Bilancio ed esercizio finanziario

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

Art. 23 - Abrogazioni

Art. 24 - Norme transitorie

Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Trasformazione dell'IRRSAE in IRRE-VDA)

1. In attuazione dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 2000, n. 208 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta recante modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, concernenti l'Istituto regionale di ricerca educativa), l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE), istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta), è trasformato in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA), di seguito denominato Istituto.

Art. 2

(Natura giuridica, autonomia,

vigilanza e commissariamento)

1. L'Istituto è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia amministrativa e contabile.

2. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

3. Nel caso di gravi e persistenti irregolarità o quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, procede allo scioglimento del consiglio dell'Istituto, alla risoluzione del contratto del direttore nei casi previsti dall'articolo 14, comma 3, nonché alla nomina di un commissario straordinario.

Art. 3

(Ambiti di attività e principi informatori)

1. L'Istituto, tenuto anche conto delle esigenze delle comunità e degli enti locali, svolge funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche autonome ed all'amministrazione scolastica regionale nei seguenti settori:

a) ricerca educativa;

b) ricerca nell'ambito della formazione del personale della scuola;

c) documentazione didattico-pedagogica;

d) innovazione degli ordinamenti scolastici.

2. L'Istituto opera nel rispetto dei seguenti principi:

a) rispondenza delle attività svolte alle esigenze delle istituzioni scolastiche autonome e dell'amministrazione scolastica regionale;

b) aderenza delle azioni intraprese alle finalità espresse dalla normativa regionale vigente in materia di autonomia scolastica;

c) approfondimento e valorizzazione delle specificità dell'ordinamento scolastico regionale, con particolare riguardo alla dimensione bilingue;

d) collegamento e coordinamento con altri enti ed organismi operanti a supporto delle istituzioni scolastiche autonome a livello regionale e nazionale;

e) cooperazione con i soggetti istituzionali che contribuiscono all'offerta formativa sul territorio;

f) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture similari di altri Paesi e definizione con essi di accordi e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze;

g) monitoraggio e valutazione interna delle attività svolte.

3. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto può avvalersi delle competenze del personale appartenente al ruolo regionale degli ispettori tecnici.

Art. 4

(Direttiva assessorile)

1. Nell'ambito delle linee generali di politica scolastica stabilite dalla Regione, il direttore informa la propria attività agli indirizzi, alle priorità strategiche ed agli obiettivi individuati con propria direttiva dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

2. La direttiva determina l'ammontare della dotazione finanziaria assegnata all'Istituto per il funzionamento e per lo svolgimento dei piani di attività.

Art. 5

(Piani di attività)

1. Per l'attuazione delle finalità istituzionali dell'Istituto, il direttore elabora, tenuto conto delle risorse assegnate e previo parere del consiglio dell'Istituto, un piano annuale ed uno pluriennale di attività, in conformità alla direttiva di cui all'articolo 4 e sulla base delle esigenze e delle istanze delle istituzioni scolastiche autonome.

2. I piani indicano per ogni ambito di attività dell'Istituto:

a) gli obiettivi da raggiungere;

b) i progetti da realizzare;

c) le risorse finanziarie;

d) le modalità di valutazione interna.

3. I piani sono trasmessi all'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

CAPO II

ORGANI

Art. 6

(Organi)

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio dell'Istituto;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

(Presidente)

1. Il presidente rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il consiglio dell'Istituto.

2. Il presidente è eletto tra i membri del consiglio dell'Istituto nella seduta di insediamento.

3. La carica di presidente non può essere ricoperta dal membro nominato in rappresentanza del personale con compiti di ricerca.

Art. 8

(Consiglio dell'Istituto)

1. Il consiglio dell'Istituto è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione ed è composto da:

a) un rappresentante del personale dell'Istituto con compiti di ricerca;

b) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di istruzione, designato dall'Assessore tra il personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche autonome;

c) un membro appartenente al personale operante a supporto delle istituzioni scolastiche autonome, designato dal Sovraintendente agli studi;

d) un rappresentante delle istituzioni scolastiche autonome della regione, designato dal Consiglio scolastico regionale tra i suoi membri;

e) un ricercatore o docente universitario con specifiche competenze in materia di politica scolastica e di ricerca educativa, designato dal Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.

2. I membri del consiglio dell'Istituto durano in carica cinque anni.

3. Ai membri del consiglio dell'Istituto spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza, nonché il rimborso delle spese il cui ammontare è determinato nel decreto di nomina; al presidente spetta un'indennità di carica il cui ammontare è determinato nel medesimo decreto.

Art. 9

(Funzioni e convocazione del consiglio dell'Istituto)

1. Il consiglio dell'Istituto:

a) delibera il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le eventuali variazioni;

b) esprime parere al direttore sugli indirizzi generali di gestione;

c) riferisce alla Giunta regionale sull'attività amministrativa del direttore, previa verifica degli obiettivi conseguiti fra quelli assegnatigli dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione;

d) fornisce al direttore un supporto tecnico-scientifico, in particolare:

1) esprimendo parere obbligatorio sul piano annuale e su quello pluriennale di attività;

2) fornendo i criteri e gli obiettivi generali per l'elaborazione dei programmi;

3) contribuendo al mantenimento della qualità didattica e scientifica delle scelte di programmazione relative ai diversi settori di attività dell'Istituto;

4) formulando proposte per il miglioramento qualitativo dei risultati delle azioni intraprese;

5) valutando la richiesta di proroga dell'assegnazione per il personale di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b).

2. Il presidente convoca il consiglio dell'Istituto ogni qualvolta si renda necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, nonché quando ne facciano richiesta almeno tre componenti, il direttore, e comunque ogni volta che lo ritenga necessario.

Art. 10

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto.

2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri.

3. I membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

4. I membri del collegio restano in carica cinque anni.

5. Nella prima seduta, il collegio elegge il presidente tra i propri componenti.

6. I membri del collegio, per l'esercizio delle loro funzioni, possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso l'Istituto, anche individualmente.

7. Ai membri del collegio spetta un compenso, a carico del bilancio dell'Istituto, fissato con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO III

DIRETTORE

Art. 11

(Nomina)

1. Il direttore dell'Istituto è nominato dalla Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

2. L'incarico di direttore è conferito a soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) competenze derivanti da qualificata attività professionale o comprovata esperienza gestionale, almeno quinquennali, nel settore della formazione o della pubblica amministrazione;

c) conoscenza della lingua francese, da accertare con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di accesso del personale con qualifica dirigenziale.

3. Sono esonerati dall'accertamento linguistico di cui al comma 1, lettera c), coloro che abbiano già superato la relativa prova per l'accesso agli impieghi del comparto unico regionale della qualifica dirigenziale o per l'accesso ai ruoli regionali del personale scolastico dirigente, docente ed ispettivo. Sono altresì esonerati dall'accertamento della lingua francese i funzionari delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che abbiano già sostenuto la prova con esito positivo.

4. L'incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

Art. 12

(Compiti e responsabilità)

1. Spettano al direttore dell'Istituto:

a) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Istituto verso l'esterno;

b) la gestione amministrativo-contabile;

c) la predisposizione del bilancio di previsione, e del conto consuntivo e delle eventuali variazioni;

d) l'elaborazione e l'attuazione del piano annuale e di quello pluriennale di attività e dei programmi settoriali;

e) la direzione ed il coordinamento delle attività dell'Istituto;

f) l'adozione degli atti di amministrazione e di gestione del personale;

g) l'applicazione dei regolamenti interni;

h) la stipula dei contratti, compresi quelli di prestazione d'opera necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal piano annuale e da quello pluriennale di attività, sulla base dei criteri fissati nei regolamenti interni.

2. Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto e dell'attività svolta nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio dell'Istituto senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa in sede di verifica degli obiettivi da lui raggiunti.

Art. 13

(Disciplina del rapporto)

1. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno ed esclusivo, regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato.

2. I contenuti del contratto di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della disciplina vigente per il personale regionale con qualifica dirigenziale. Gli oneri sono a carico del bilancio dell'Istituto.

3. L'incarico di direttore ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Il conferimento dell'incarico di direttore a soggetti appartenenti ai ruoli regionali del personale scolastico dirigente, docente ed ispettivo ovvero in servizio presso le amministrazioni dello Stato comporta il collocamento fuori ruolo.

Art. 14

(Assenza e decadenza)

1. In caso di brevi assenze o di impedimento del direttore, l'ordinaria amministrazione è garantita da personale dell'Istituto, su delega del direttore.

2. Ove l'assenza o l'impedimento del direttore pregiudichino il regolare funzionamento dell'Istituto, la Giunta regionale, sentito il consiglio dell'Istituto, ne sospende il contratto.

3. Oltre che nei casi di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997, la Giunta regionale, sentito il consiglio dell'Istituto, procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore in caso di:

a) reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento;

b) gravi irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei revisori dei conti;

c) valutazione negativa dei risultati della gestione.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione provvisoria dell'Istituto.

5. Al commissario spetta un compenso, a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, di importo non superiore a quello attribuito al direttore.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 15

(Personale)

1. L'Istituto si avvale di personale con compiti di ricerca e di personale amministrativo, contabile, tecnico e ausiliario.

2. La Giunta regionale stabilisce la dotazione del personale amministrativo, contabile, tecnico ed ausiliario appartenente al ruolo unico regionale, da assegnare all'Istituto. All'assegnazione procede la stessa Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, previa motivata istanza del direttore.

3. Il personale con compiti di ricerca è individuato nell'ambito del personale scolastico dirigente, docente ed ispettivo, a tempo indeterminato appartenente ai ruoli regionali.

4. Il contingente di personale con compiti di ricerca è costituito da:

a) un contingente stabile e a tempo indeterminato, al fine di assicurare continuità e coordinamento all'attività dell'Istituto;

b) un contingente temporaneo di personale assegnato per un periodo di regola non eccedente complessivamente il quinquennio nel corso della carriera.

5. La Giunta regionale può, in ogni caso, procedere ad ulteriori rinnovi dell'assegnazione temporanea del singolo ricercatore quando ciò risulti funzionale alla conservazione di professionalità maturate nell'ambito dell'Istituto. Tali rinnovi vengono disposti sulla base di motivata istanza del direttore, appositamente valutata dal consiglio dell'Istituto.

6. L'assegnazione di personale con compiti di ricerca comporta:

a) il collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato con perdita della sede di titolarità per il personale di cui al comma 4, lettera a);

b) il collocamento fuori ruolo a tempo determinato con mantenimento della sede, limitatamente al primo quinquennio, relativamente al personale di cui al comma 4, lettera b).

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, stabilisce la consistenza dei contingenti di personale di ricerca, stabile e temporaneo, previa motivata istanza del direttore in merito alla consistenza ed ai profili professionali richiesti per la determinazione dei contingenti.

8. Il personale con compiti di ricerca ed il personale amministrativo, contabile, tecnico ed ausiliario mantengono la dipendenza organica dalle amministrazioni scolastica e regionale di rispettiva appartenenza, alle quali competono i relativi oneri retributivi, assicurativi e previdenziali.

9. Il personale in servizio presso l'Istituto dipende dal direttore a livello funzionale, disciplinare ed amministrativo, salvo diverse disposizioni contrattuali.

10. Il servizio prestato presso l'Istituto è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Art. 16

(Reclutamento)

1. Il personale con compiti di ricerca è reclutato mediante selezione per titoli e colloquio.

2. L'Assessore regionale competente in materia di istruzione stabilisce con proprio decreto, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, le modalità per l'espletamento delle procedure di reclutamento di cui al comma 1.

  1. Alle esperienze precedentemente maturate presso gli Istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi è attribuita una specifica valutazione.

Art. 17

(Regolamenti interni)

1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio dell'Istituto, su proposta del direttore adotta uno o più regolamenti interni, approvati dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione, per l'amministrazione, l'organizzazione e la contabilità.

2. I regolamenti disciplinano in particolare:

a) i criteri della gestione, le procedure amministrativo-contabili e le connesse responsabilità;

b) l'organizzazione e l'articolazione interna;

c) le forme di valutazione e di controllo interni sull'efficienza, sui risultati della gestione complessiva e sull'attività dei ricercatori;

d) le modalità di funzionamento dell'Istituto e dei suoi organi.

Art. 18

(Collaborazioni)

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Istituto può avvalersi di esperti e di consulenti esterni, partecipare ad associazioni, società e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con università, autonomie locali, istituti e soggetti pubblici e privati.

CAPO V

RISORSE E GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 19

(Patrimonio e fonti di finanziamento)

1. Al fine di garantire la funzionalità dell'Istituto, la Regione concede a titolo gratuito beni immobili di sua proprietà, ovvero procede ad acquisizioni, ristrutturazioni o locazioni, curandone altresì la manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria è a carico dell'Istituto.

2. I beni mobili e le attrezzature tecnologiche fanno parte del patrimonio dell'Istituto che ne cura l'acquisto, l'inventariazione e la manutenzione.

3. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

a) assegnazioni della Regione;

b) contributi di enti pubblici e privati;

c) redditi derivanti dalla cessione, a soggetti diversi dall'amministrazione regionale e dalle istituzioni scolastiche autonome della regione, delle pubblicazioni prodotte in proprio dall'Istituto;

d) redditi per servizi prestati a favore di istituzioni pubbliche e private, diverse dall'amministrazione regionale e dalle istituzioni scolastiche autonome della regione;

e) eventuali donazioni, lasciti ed altre liberalità;

f) ogni altro vantaggio economico.

Art. 20

(Valutazione)

1. La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività dell'Istituto si realizza nel quadro della valutazione del sistema scolastico di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche).

Art. 21

(Bilancio ed esercizio finanziario)

1. Il bilancio preventivo dell'Istituto è deliberato dal consiglio dell'Istituto ed approvato dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo è deliberato ed approvato, con le modalità di cui al comma 1, entro il 31 maggio dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce.

3. L'unità temporale della gestione del bilancio è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è determinato in lire 265 milioni (euro 136.861) per l'anno 2001 ed in annui euro 279.200 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06. "Attività culturali e scientifiche", al capitolo 57470 la cui descrizione viene così modificata: "Finanziamento a favore dell'IRRE della Valle d'Aosta", e si provvede:

a) per lire 200 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 203.800, per gli anni 2002 e 2003, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 57470 dello stesso obiettivo programmatico;

b) per lire 45 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 65.070, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 65920 "Spese per restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)", dell'obiettivo programmatico 2.2.4.07. "Attività culturali – musei, beni culturali e ambientali";

c) per lire 20 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 10.330, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 20472 "Spese su immobili destinati ad uffici e servizi: riscaldamento, manutenzione ordinaria e gestione impianti", dell'obiettivo programmatico 1.3.1. "Funzionamento dei servizi regionali".

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 25 agosto 1980, n. 43;

b) 14 luglio 1982, n. 20;

c) 3 maggio 1983, n. 24;

d) 16 giugno 1983, n. 58;

e) 15 aprile 1987, n. 25;

f) 3 luglio 1989, n. 40;

g) 26 maggio 1993, n. 55;

h) 4 giugno 1999, n. 10.

Art. 24

(Norme transitorie)

1. Il segretario dell'IRRSAE, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa dalle funzioni alla data di insediamento del direttore.

2. Fino all'adozione dei regolamenti interni di cui all'articolo 17 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto dell'IRRSAE e le disposizioni regolamentari ed organizzative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti resta in carica il collegio nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2001/2002, le determinazioni dell'Amministratore temporaneo di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – legge finanziaria per gli anni 2001/2003) sostituiscono la direttiva di cui all'articolo 4, previa approvazione dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2002/2003, la direttiva di cui all'articolo 4 è emanata entro il mese di febbraio di ogni anno.

6. Il personale docente assegnato per comando all'IRRSAE alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato, salvo rinuncia, presso l'Istituto fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale sono espletate le procedure di reclutamento di cui all'articolo 16 e, comunque, non oltre il 31 agosto 2003.

7. L'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IRRSAE e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In sede di prima applicazione, le nomine del consiglio dell'Istituto, del collegio dei revisori dei conti e del direttore sono effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.