Legge regionale 30 gennaio 1981, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 30 01 1981

Bollettino ufficiale 6 3 1981 n. 3

Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente la concessione di contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane.

Art. 1

È autorizzata per l’anno 1980 e successivi, la maggiore spesa di L. 100.000.000 per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41.

Art. 2

Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge, graveranno sul capitolo 36550 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell’onere relativo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980 (allegato n. 7 alla legge regionale 29 gennaio 1980, n. 8, come integrato dall'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 36).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento delle spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) L. 100.000.000

Variazione in aumento

Cap. 36550 - Contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane - LR 6 giugno 1977, n. 41 - LR 16 giugno 1978, n. 30 - LR 24 agosto 1979, n. 57 -LR 30 gennaio 1981, n. 11 L. 100.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.