Legge regionale 15 maggio 1978, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 15 05 1978

Bollettino ufficiale 25 5 1978 n. 5

Disciplina dei controlli sugli Enti locali.

TITOLO I

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1

(Svolgimento di funzioni regionali di controllo nei confronti degli Enti locali)

La Regione esercita, nell’ambito del proprio territorio e nei limiti, con le modalità e a mezzo dell’organo di controllo previsto dalla presente legge, le funzioni di controllo ad essa attribuite dall’articolo 43 dello Statuto Speciale nei confronti dei Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi di Comuni, delle Consorterie e loro Consorzi, del Consorzio regionale per la pesca, del Comitato regionale per la caccia, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri Enti locali, nonché degli altri Consorzi che siano enti morali disciplinati, direttamente o per rinvio, dalla legge comunale o provinciale.

TITOLO II

DELL’ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

Art. 2

(Organo regionale di controllo)

All’esercizio dei controlli stabiliti con la presente legge provvede la " Commissione regionale di controllo sugli atti degli Enti locali ".

Art. 3

(Costituzione e composizione della Commissione regionale di controllo)

La Commissione regionale di controllo è costituita ed insediata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Essa è composta di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, eletti dal Consiglio regionale.

La Commissione elegge il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri effettivi.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate dal Dirigente del Servizio Controllo Enti Locali e Morali dell’Amministrazione regionale o, in sua assenza, da un altro funzionario del predetto servizio all’uopo designato dal Presidente della Giunta.

Art. 4

(Scelta ed elezione dei membri della Commissione regionale di controllo)

I membri effettivi e supplenti, eletti dal Consiglio regionale, devono essere scelti fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Valle d’Aosta, essere residenti nella Regione da almeno tre anni ed essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore oppure essere stati pubblici amministratori di enti territoriali, ritenuti esperti in materia amministrativa.

Per l’elezione dei membri effettivi e per quella dei membri supplenti, ciascun Consigliere regionale può votare per non più di tre nominativi.

Sono proclamati eletti, in ciascuna delle due votazioni i cinque candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti e, a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 5

(Incompatibilità relative alla Commissione regionale di controllo)

Non possono far parte della Commissione regionale di controllo:

a) il Senatore ed il Deputato eletti nella Regione;

b) i Consiglieri regionali;

c) i Consiglieri dei Comuni della Regione e gli Amministratori degli altri Enti regionali soggetti al controllo della Commissione;

d) i dipendenti dei Comuni e degli Enti soggetti al controllo della Commissione;

e) coloro che hanno parte, direttamente o indirettamente, in esazioni, servizi, somministrazioni ed appalti dei Comuni e degli altri Enti soggetti al controllo o in società, imprese, aziende ed istituti sovvenzionati dai Comuni o dagli Enti stessi;

f) coloro che hanno lite pendente con i Comuni e con gli altri Enti predetti;

g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile nei confronti dei Comuni e degli Enti soggetti a controllo della Commissione, siano stati legalmente messi in mora;

h) i dipendenti regionali.

Art. 6

(Sede della Commissione regionale di controllo)

La Commissione regionale di controllo ha sede in Aosta, presso la Presidenza della Giunta regionale. Per l’esercizio delle sue funzioni la Commissione regionale di controllo si avvale del Servizio Controllo Enti locali e morali dell’Amministrazione regionale e, in caso di necessità, degli altri uffici regionali, i cui responsabili possono essere chiamati a riferire alla Commissione.

Art. 7

(Durata del mandato della Commissione regionale di controllo)

La Commissione regionale di controllo dura in carica dal novantesimo giorno successivo alla prima adunanza del Consiglio regionale al novantesimo giorno successivo alla prima adunanza del nuovo Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale, entro il sessantesimo giorno dalla data delle elezioni, procede alla elezione dei membri della Commissione regionale di controllo.

Art. 8

(Decadenza dei componenti della Commissione regionale di controllo)

Il componente della Commissione regionale di controllo che non intervenga alle riunioni per cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Le cause di sopravvenuta incompatibilità comportano la decadenza.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Commissione.

Avverso la deliberazione di decadenza assunta dal Consiglio regionale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 9

(Sostituzione dei componenti della Commissione regionale di controllo)

Quando si verifichino vacanze per dimissione, decadenza o altri motivi tra i componenti della Commissione, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione nella seduta successiva al verificarsi della vacanza.

Art. 10

(Competenza della Commissione regionale di controllo)

La Commissione regionale di controllo è competente nell’esame degli atti degli Enti indicati nell’articolo 1 della presente legge.

Art. 11

(Competenze del Presidente della Commissione regionale di controllo)

Spetta al Presidente della Commissione regionale di controllo:

a) fissare la data delle adunanze e diramare gli avvisi di convocazione;

b) distribuire gli affari tra i membri della Commissione;

c) curare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni e provvedere alle esecuzioni delle deliberazioni stesse;

d) vigilare per l’osservanza delle leggi e dei regolamenti;

e) adottare i provvedimenti indispensabili per il regolare svolgimento dei compiti della Commissione.

Art. 12

(Convocazione della Commissione regionale di controllo)

Le convocazioni della Commissione regionale di controllo sono effettuate mediante preavviso, da notificarsi ai singoli componenti, almeno 48 ore prima dell’adunanza.

Art. 13

(Sedute e deliberazioni della Commissione regionale di controllo)

Le sedute della Commissione regionale di controllo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

I supplenti intervengono alle sedute solo in sostituzione dei rispettivi membri effettivi assenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Per ciascuna deliberazione è prescelto - ai sensi dell’articolo 11, lettera b), della presente legge un relatore.

Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

Le notificazioni dei provvedimenti della Commissione sono eseguite a cura del Segretario.

Gli interessati hanno diritto di avere copia, a loro spese, dei provvedimenti che li riguardano.

Art. 14

(Indennità ai componenti della Commissione regionale di controllo)

Per ogni giornata di seduta è dovuta ai componenti elettivi della Commissione regionale di controllo una medaglia di presenza di lire quindicimila lorde.

Agli stessi inoltre compete, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dipendenti regionali, più una indennità forfettaria di trasferta di lire cinquemila giornaliere.

TITOLO III

ESERCIZIO DEI CONTROLLI

Art. 15

(Atti soggetti al controllo di legittimità )

Gli atti degli Enti indicati all’articolo 1 sono soggetti al controllo di legittimità, ad eccezione di quelli relativi alla mera esecuzione di atti già divenuti esecutivi a norma di legge.

Art. 16

(Atti soggetti al controllo di merito)

Sono soggetti a controllo di merito, al fine del riesame di cui al 2° comma dell’articolo 130 della Costituzione, le deliberazioni relative alle seguenti materie:

a) bilancio preventivo, destinazione di nuove e maggiori entrate e storni di fondi da una sezione all’altra del bilancio;

b) spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

c) alienazione di beni patrimoniali;

d) regolamenti degli enti locali, compresi i regolamenti concernenti la disciplina giuridica ed il trattamento economico del personale;

e) piani economici per la razionale utilizzazione dei beni silvo - pastorali;

f) assunzione diretta di servizi pubblici.

Gli atti indicati alla lettera b) non sono soggetti al controllo di merito, quando l’importo complessivo dell’impegno o del contratto non sia superiore a lire 20.000.000.

Art. 17

(Pubblicazione degli atti e loro invio alla Commissione regionale di controllo)

Gli atti soggetti al controllo sono pubblicati, quanto meno per estratto, nell’albo dell’Ente entro otto giorni dalla loro data. La durata della pubblicazione è di giorni otto.

Entro tre giorni dalla data di scadenza del periodo della pubblicazione, gli atti di cui al precedente comma sono trasmessi alla Commissione regionale di controllo, con l’attestazione per ognuno del periodo di pubblicazione.

Gli adempimenti previsti dai precedenti commi dovranno essere affidati dall’Ente ad un funzionario all’uopo designato, il quale ne assume la responsabilità.

Art. 18

(Osservazioni e reclami avverso gli atti)

Ogni cittadino può far pervenire alla Commissione regionale di controllo - direttamente o tramite

lo stesso Ente da cui promana l’atto soggetto a controllo - entro otto giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione, osservazioni e reclami avverso l’atto medesimo.

Art. 19

(Ricevimento e istruttoria degli atti)

Del ricevimento degli atti da parte della Commissione regionale di controllo è dato avviso all'Ente interessato.

La richiesta o l’assunzione diretta di elementi istruttori sono disposti con ordinanza della Commissione. Tale ordinanza deve essere immediatamente notificata all’Ente.

Art. 20

(Termini per l’esercizio dei controlli)

Il controllo va eseguito entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto.

Tale termine è elevato a trenta giorni per gli atti soggetti a controllo di merito e a quarantacinque giorni per il controllo dei bilanci e dei regolamenti. Non è vincolato ad alcun termine il controllo degli atti riguardanti progetti di opere pubbliche da sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici secondo le leggi dello Stato.

La richiesta o l’assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una volta sola. Nella relativa ordinanza deve essere fissato il termine, non inferiore a giorni quindici dalla comunicazione della relativa ordinanza prevista dall’articolo precedente, entro il quale l’Ente deve fornire le indicazioni richieste o devono essere assunte direttamente le informazioni.

Dalla scadenza di tale periodo, decorre per l’esercizio del controllo il nuovo termine di giorni dieci e, nell’ipotesi del secondo comma, di giorni venti.

Art. 21

(Esercizio del controllo di legittimità )

Nell’esercizio del controllo di legittimità, la Commissione regionale di controllo pronuncia, con decreto motivato, l’annullamento degli atti ritenuti illegittimi.

Art. 22

(Esercizio di controllo di merito)

Quando, nei casi previsti dall’articolo 16, il controllo viene esteso al merito dell’atto, la Commissione regionale di controllo, se ravvisa vizi di merito, dispone, con ordinanza motivata, il rinvio dell’atto per un nuovo esame.

In sede di riesame dell’atto rinviato, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate dall’ordinanza di rinvio può essere disposta solo mediante deliberazione presa a maggioranza assoluta dei componenti in carica dell’organo deliberante.

Le deliberazioni di conferma, integrale o parziale, e le deliberazioni di riforma degli atti, in conformità ai rilievi della Commissione regionale di controllo, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità.

Al Capo dell’Amministrazione interessata è fatto obbligo di convocare l’organo deliberante, affinché questo provveda al riesame dell’atto rinviato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di cui al primo comma.

Il mancato riesame nel termine e l’annullamento della deliberazione adottata in sede di riesame determinano la decadenza dell’atto.

Art. 23

(Comunicazione e pubblicazione del provvedimento)

Del provvedimento di annullamento o di rinvio per riesame va data comunicazione all’Ente, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La comunicazione, se necessario, può essere fatta anche per mezzo di telegramma. L’invio del provvedimento deve seguire, a pena di decadenza, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di comunicazione.

Il provvedimento è pubblicato all’albo dello Ente per la durata di cinque giorni dal giorno successivo alla ricezione.

Art. 24

(Esecutività degli atti)

L’atto pubblicato, trascorso il prescritto periodo di pubblicazione, diventa esecutivo;

a) quando sia scaduto il termine stabilito dallo articolo 20, senza che la Commissione regionale di controllo ne abbia disposto l’annullamento od il rinvio per il riesame;

b) quando si sia verificata la decadenza del provvedimento di controllo ai sensi dell’articolo 23;

c) quando, in caso di rinvio, sia divenuta efficace la deliberazione adottata in sede di riesame.

Art. 25

(Atti urgenti ed esecutività dei medesimi)

Le deliberazioni non soggette al controllo di merito possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi di urgenza, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri in carica dell’organo deliberante.

In tal caso il Presidente della Commissione regionale di controllo, entro dieci giorni dalla data del ricevimento, deve notificare all’Amministrazione dell’Ente l’annullamento delle deliberazioni suddette, qualora riscontri in esse vizi di legittimità.

Art. 26

(Controllo sostitutivo)

Qualora da parte di un Ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, la Commissione regionale di controllo, previa diffida dell’organo responsabile, delibera l’invio di un delegato per il compimento dell’atto.

I provvedimenti adottati dal Presidente della Commissione regionale di controllo, ai sensi del 1° comma del presente articolo, sono pubblicati all’albo dell’Ente per la durata di giorni cinque dal giorno successivo alla ricezione.

Le spese per l’invio del delegato saranno sostenute dall’Ente, salvo rivalsa a carico degli amministratori o del Segretario dell’Ente, eventualmente responsabili.

Art. 27

(Controllo sugli atti inerenti a funzioni delegate)

Le norme della presente legge si applicano anche ai controlli che la Commissione regionale di controllo esercita sugli atti dei Comuni inerenti a funzioni delegate.

Art. 28

(Definitività dei provvedimenti)

Le deliberazioni dei Comuni e degli altri Enti locali, divenute esecutive a norma delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, sono provvedimenti definitivi.

Sono pure definitivi i provvedimenti di annullamento previsti dall’articolo 21.

Art. 29

(Norme particolari per il controllo su atti che prevedano il taglio di piante in boschi)

Ove l’atto sottoposto a controllo preveda il taglio di piante in boschi, la Commissione, prima di pronunciarsi, deve sentire i Servizi Forestali dell’Amministrazione regionale. Il parere negativo di detti Servizi è vincolante per la Commissione.

Nel caso di cui al comma precedente i termini previsti dall’articolo 20 della presente legge sono prorogati di cinque giorni.

TITOLO IV

ESAME DEL CONTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 30

(Invio del conto alla Commissione regionale di controllo)

Il conto degli Enti locali, dopo la pubblicazione, a mezzo di avviso al pubblico, e il deposito negli uffici di segreteria per trenta giorni consecutivi, è trasmesso, dopo otto giorni dall’ultimo del deposito, alla Commissione regionale di controllo, unitamente alle osservazioni, deduzioni e reclami del contabile, degli amministratori e dei contribuenti, e alla deliberazione dell’Ente locale assunta sul conto.

Art. 31

(Esame del conto)

La Commissione regionale di controllo accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone o che può richiedere alle Amministrazioni degli Enti locali, l’esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui del conto dell’esercizio precedente, l’integrale iscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti in bilancio, originari e varianti.

Art. 32

(Giudizio sul conto e sulla responsabilità )

Qualora le risultanze delle deliberazioni assunte sul conto non siano contestate dal contabile, dagli amministratori o dai contribuenti e non contrastino con l’accertamento sommario di cui al precedente articolo, la Commissione regionale di controllo ne prende atto.

La Commissione segnalerà ai competenti organi giurisdizionali contabili gli eventuali casi di responsabilità dei contabili e degli amministratori.

TITOLO V

MODIFICAZIONE DELLA TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 33

(Istituzione di nuovi posti)

Nella tabella organica dei posti e del personale della Segreteria Generale nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto, di cui agli allegati A) e C) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono aggiunti i seguenti nuovi posti:

n. 1 posto di Capo Servizio di ragioneria (carriera direttiva - ruolo del personale di ragioneria

- gruppo regionale A/ 3);

n. 1 posto di Coadiutore (carriera esecutiva ruolo del personale amministrativo - gruppo regionale C).

Art. 34

(Titoli di studio richiesti per la nomina al posto di Capo Servizio di ragioneria)

All’articolo 78, 19° alinea, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la qualifica di Capo Servizio di ragioneria.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

(Copertura del posto di Capo Servizio di ragioneria)

In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura del posto di Capo Servizio di ragioneria si provvede mediante concorso interno, per titoli ed esami, al quale saranno ammessi, anche in deroga al possesso del prescritto diploma di laurea, i dipendenti regionali che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno quattro anni in posti di ruolo appartenenti alla carriera di concetto.

Art. 36

(Decorrenza dell’esercizio delle funzioni di controllo)

Le funzioni di controllo saranno esercitate dal competente Organo di controllo indicato nella presente legge a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di emissione del decreto di costituzione della Commissione regionale di controllo da parte del Presidente della Giunta regionale.

Art. 37

(Definizione dei procedimenti di controllo in corso)

I procedimenti di controllo pendenti alla data stabilita dall’articolo precedente rimangono sospesi per quindici giorni con decorrenza da tale data, per consentire la consegna degli atti all’Organo di controllo.

Per il medesimo periodo rimangono sospesi i termini in corso.

La definizione dei procedimenti, di cui al precedente comma, avrà luogo secondo le vigenti leggi dello Stato.

Art. 38

(Funzioni di controllo nei confronti delle aziende di cura, soggiorno e turismo)

Sino a quando non sarà diversamente stabilito con legge regionale, le funzioni di controllo, attribuite al Prefetto dal DPR 27 agosto 1960, n. 1042, saranno esercitate nella Regione dalla Commissione regionale di controllo.

Per l’esercizio di tali funzioni, la Commissione può chiamare a riferire un funzionario dell’Assessorato regionale del Turismo, designato dall'Assessore.

Art. 39

(Funzioni di controllo nei confronti di Enti agrari locali)

Sino a quando non sarà diversamente stabilito con apposita legge regionale, tutte le funzioni di controllo prefettizio previste dalle vigenti leggi statali nei confronti di Consorzi di bonifica, di bonifica montana, di miglioramento fondiario e degli altri Enti agrari locali sono esercitate dalla Commissione regionale di controllo.

Per l’esercizio di tali funzioni la Commissione può chiamare a riferire un funzionario dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Foreste, designato dall’Assessore.

Art. 40

(Norma finanziaria)

Le spese per il funzionamento della Commissione regionale di controllo, valutate in annue lire settemilioni, saranno approvate e liquidate con deliberazione della Giunta regionale e graveranno sul capitolo di spesa n. 42, avente natura di spesa obbligatoria, denominato " Indennità, medaglie di presenza, rimborso spese di viaggio e spese di funzionamento della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali ", che si istituisce nella rubrica Presidenza Consiglio regionale, sotto il Titolo I, sezione I, categoria I dello stato di previsione del bilancio regionale per l’anno finanziario 1978 e successivi.

L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 33 della presente legge, valutato in annue lire diciottomilioni, graverà sul capitolo 435 dello stato di previsione della Spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di lire venticinquemilioni di cui ai precedenti commi, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 (punti n. 1 e 4 dell’allegato E al bilancio stesso).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 41

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 25.000.000

Lo stanziamento previsto per il provvedimento legislativo indicato al n. 1 dell'allegato E alla legge del bilancio è ridotto di lire diciotto milioni.

Variazione in aumento:

Cap. 435 - la cui denominazione è così modificata:

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio controllo Enti locali e morali L. 18.000.000

Cap. 42 - (di nuova istituzione) Indennità, medaglie di presenza e rimborso spese di viaggio e spese di funzionamento della Commissione regionale di controllo degli atti degli enti locali (articolo 14 legge regionale 15 maggio 1978, n. 11) L. 7.000.000

All’elenco allegato D annesso alla legge regionale 21 aprile 1978, n. 10 è aggiunto il capitolo di spesa n. 42 istituito con la presente legge.

Art. 42

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.