Legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 23 02 1976

Bollettino ufficiale 3 3 1976 n. 2

Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.

Art. 1

Il limite altimetrico, al di sopra del quale è consentita - tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della tipologia edilizia delle singole località - una riduzione dell’altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri 2,55, è di 600 metri sul livello del mare. L’altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a m. 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare.

Art. 2

Nell’effettuazione di opere di restauro o di rinnovamento funzionale di fabbricati soggetti alla disciplina della legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, è consentito mantenere l’attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all’altezza interna utile, alla superficie degli alloggi monostanza e delle stanze da letto e di soggiorno e alla superficie finestrata apribile.

Art. 3

Nell’effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, delimitati ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 17, quinto comma, ovvero comprese nelle zone individuate nei piani regolatori (o nei programmi di fabbricazione) ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, articolo 2, lettera A, si applicano i limiti seguenti:

- altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri due e centimetri venti;

- superficie minima delle stanze da letto:

stanze per una persona mq 7,50;

stanze per due persone mq 11,50;

- superficie finestrata apribile: pari a quella esistente purché non inferiore a 1/ 32 della superficie

di pavimento.

Art. 4

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro per la Sanità in data 5 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali di abitazione.

Art. 5

Le norme della presente legge hanno immediata attuazione sia in sede di deliberazione dei regolamenti locali di igiene e sanità sia in sede di rilascio delle licenze edilizie.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.