Legge regionale 7 marzo 1973, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 07 03 1973

Bollettino ufficiale 16 3 1973 n. 5

NORME PER IL SERVIZIO DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI.

Art. 1

Allo scopo di realizzare un razionale sistema di smaltimento dei rifiuti solidi, ai fini sanitari e della difesa del paesaggio, è approvata l’istituzione del servizio di incenerimento dei rifiuti solidi, esteso all’intero territorio della Regione, mediante la costruzione e la gestione appaltate di due Centri regionali di incenerimento.

Il predetto servizio comprende le operazioni di incenerimento dei rifiuti solidi ed il razionale trattamento dei prodotti residui della combustione, nonché il trasporto ai Centri di incenerimento dei rifiuti solidi dai depositi intermedi comprensoriali ubicati in località stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Comunali interessate.

Al controllo tecnico - sanitario sul funzionamento del predetto servizio provvedono, per la parte di rispettiva competenza, l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e l’Assessorato Regionale alla Sanità.

Art. 2

Alla costruzione e alla gestione dei due Centri di incenerimento di cui al precedente articolo si provvederà mediante appalto-concorso da indire fra Ditte particolarmente qualificate ed in grado di provvedere alla costruzione e al funzionamento di idonei impianti di incenerimento, nonché allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie, dal prelievo dei rifiuti presso i depositi intermedi comprensoriali fino al trattamento finale dei prodotti della combustione.

Il primo appalto - concorso sarà indetto per una gestione della durata di anni 20 e prevederà l’obbligo per le Ditte aggiudicatarie di provvedere, a loro spese, alla costruzione ed al funzionamento degli impianti di incenerimento, nonché al trasporto dei rifiuti dai depositi intermedi ai Centri di incenerimento, con l’espressa condizione che gli impianti di incenerimento rimarranno di proprietà regionale alla scadenza della gestione ventennale e che siano consegnati in stato di funzionamento, comprendendo il canone annuo regionale per la gestione anche le quote di ammortamento delle spese di costruzione degli impianti di incenerimento.

Art. 3

I Comuni debbono provvedere, ai sensi di legge, al servizio di raccolta dei rifiuti solidi e al successivo loro trasporto dalle aree comunali di raccolta ai depositi intermedi comprensoriali.

I Comuni nei quali hanno sede i Centri di incenerimento e i Comuni viciniori potranno provvedere al trasporto dei rifiuti solidi direttamente presso i Centri di incenerimento.

Art. 4

Per la delimitazione dei comprensori territoriali facenti capo agli impianti di incenerimento, per la scelta delle aree nelle quali dovranno sorgere i due Centri di incenerimento, per la ubicazione dei depositi intermedi comprensoriali, nonché per le modalità di gestione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi, per la predisposizione del bando di appalto - concorso, che dovrà essere approvato entro 15 giorni dalla promulgazione della presente legge, la Giunta Regionale si avvarrà del parere di una Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta e costituita come segue:

a) Presidente della Giunta o suo delegato;

b) Assessore Regionale alla Sanità e Assistenza Sociale;

c) Assessore Regionale ai Lavori Pubblici;

d) Tre Consiglieri Regionali, di cui uno della minoranza;

e) Due Sindaci designati dall’Associazione Valdostana;

f) Medico Regionale;

g) Ingegnere Capo dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;

h) Ingegnere Capo del Genio Civile di Aosta;

i) Un rappresentante dell’Ufficio Urbanistico dell’Assessorato Regionale al Turismo;

l) Due Ingegneri esperti in ingegneria sanitaria.

Un impiegato dell’Amministrazione Regionale espleterà le mansioni di Segretario della Commissione.

Tale Commissione provvederà inoltre all’esame delle proposte e degli elaborati dei concorrenti nonché alla formulazione della graduatoria in base alla quale la Giunta è delegata ad assegnare il servizio di gestione e di costruzione, di cui al primo comma e a provvedere a tutti gli adempimenti del caso.

Art. 5

Le spese a carico regionale per l’attuazione della presente legge, previste in annue Lire 200.000.000 per la durata di anni venti a decorrere dal corrente anno, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione per la durata di anni venti, a decorrere dall’anno 1973. Per la copertura ed il finanziamento delle spese annue di cui sopra è approvata l’istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1973 del seguente nuovo capitolo di spesa n. 534 (" Spese per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi "), con lo stanziamento di Lire 200.000.000, somma da prelevare dal capitolo 271 della Parte Spesa del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F ").

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.