Legge regionale 3 agosto 1971, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 03 08 1971

Bollettino ufficiale 15 8 1971 n. 6

INDENNITÀ DI CARICA E DI PRESENZA E RIMBORSI DI SPESE SPETTANTI AI MEMBRI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, AI MEMBRI DELLA GIUNTA REGIONALE E AI CONSIGLIERI REGIONALI.

Art. 1

L’indennità di carica mensile spettante, a norma dell’articolo 25 dello Statuto speciale, ai Consiglieri regionali, per garantire il libero svolgimento del mandato, è determinata nella misura del 20 per cento della indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi dell’articolo 1 della legge statale 31 ottobre 1965 n. 1261, con esclusione dell’indennità integrativa speciale netta di cui alla legge statale 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni.

All’indennità di cui al precedente comma si applica il trattamento tributario previsto dall’articolo 5 della predetta legge statale.

La predetta indennità è soggetta ad eventuali ritenute per contributi previdenziali ed assicurativi.

Art. 2

Ai Consiglieri regionali sono corrisposte le seguenti medaglie di presenza:

Lire 17.036 (pari a nette Lire 15.000) per ogni giorno di seduta del Consiglio;

Lire 11.357 (pari a nette Lire 10.000) per ogni seduta di Commissione e per ogni riunione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e dei Capi Gruppo consiliari regolarmente indette dai competenti organi.

Art. 3

Ai membri della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono attribuite, in aggiunta alla indennità di cui al precedente articolo 1, le seguenti indennità mensili lorde di carica:

a) Lire 400.000 al Presidente della Giunta;

b) Lire 300.000 al Presidente del Consiglio;

c) Lire 300.000 agli Assessori regionali;

d) Lire 25.000 ai Vice Presidenti del Consiglio e al Consigliere Segretario del Consiglio.

Art. 4

Ai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta Regionale, che si recano fuori del territorio della Regione per ragioni del loro ufficio, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia, comprese le spese per l’uso di vagone-letto, su linee aeree, in piroscafo e sugli automezzi in servizio di linea.

Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio, nonché per l’eccedente periodo non inferiore a sette ore, è inoltre corrisposta una indennità nelle misure lorde appresso indicate:

- Lire 15.000 per i viaggi nel territorio della Repubblica Italiana;

- Lire 20.000 per viaggi all’estero.

Per i viaggi che comportano una assenza dalla sede in durata inferiore alle 24 ore e senza pernottamento fuori sede, l’indennità di cui al precedente comma è ridotta a metà.

Nessuna indennità è dovuta per viaggi che comportano un’assenza dalla sede inferiore a quattro ore.

Per le assenze dalla sede nell’ambito del territorio della Regione, sono rimborsate le sole spese di viaggio, di vitto e pernottamento.

Per i viaggi compiuti con proprio automezzo è corrisposta, in ogni caso, una indennità chilometrica di nette lire 60.

Art. 5

Il trattamento di missione di cui al precedente articolo 4 spetta anche ai Consiglieri regionali che si recano fuori della propria residenza per incarico del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6

Ai Consiglieri regionali dimoranti fuori del Comune di Aosta, ai quali non siano attribuite le indennità di cui alle lettere a), b), e c) del precedente articolo 3, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia e su pubblici mezzi di linea per partecipare alle sedute del Consiglio Regionale e di Commissioni varie.

Per i viaggi compiuti allo stesso scopo con proprio automezzo è corrisposta agli stessi Consiglieri una indennità chilometrica netta di lire 60.

Art. 7

Ai Consiglieri regionali revisori dei conti consuntivi della Regione è corrisposta una indennità di lorde lire 100.000 per ogni conto consuntivo revisionato.

Art. 8

Le medaglie di presenza di cui all’articolo 2 e le indennità previste negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge sono soggette alle trattenute erariali nelle misure e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 9

Il trattamento economico previsto dalla presente legge avrà applicazione con effetto a decorrere dal primo gennaio 1971.

Con la stessa decorrenza è abrogata la legge regionale 29 agosto 1964 n. 20.

Art. 10

Le maggiori spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in complessive annue Lire 60 milioni circa, graveranno sui sottoindicati capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1971 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci preventivi per gli anni seguenti:

a) per Lire 44.000.000 sul capitolo 1

b) per Lire 15.000.000 sul capitolo 31

c) per Lire 1.000.000 sul capitolo 32

Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di Lire 60 milioni, sono approvate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione per l’anno 1971, con prelevamento della corrispondente somma di Lire 60 milioni dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E"):

a) lo stanziamento del capitolo 1 è aumentato di Lire 44.000.000

b) lo stanziamento del capitolo 31 è aumentato di Lire 15.000.000

c) lo stanziamento del capitolo 32 è aumentato di Lire 1.000.000.

Art. 11

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.