Legge regionale 10 aprile 1967, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 10 04 1967

Bollettino ufficiale 11 4 1967 n. 4

NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 30 NOVEMBRE 1965 N. 24 e 12 SETTEMBRE 1966 N. 11, RIGUARDANTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL’INDUSTRIA EDILIZIA, NEL SETTORE DELL’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme modificative e integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell’industria edilizia, nel settore dell’edilizia economica e popolare:

1) Ai fini dell’applicazione del primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, saranno considerate case di nuova costruzione soltanto le case per le quali sia stato rilasciato il certificato di abitabilità in data non anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda di concessione di mutuo agevolato;

2) ai fini dell’applicazione del capoverso lettera b) dell’articolo 10 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, allorquando la proprietà dell’area o della superficie utilizzata per la costruzione del fabbricato risulti intestata a minore convivente ed a carico del richiedente, potrà essere prodotta, a titolo di documentazione della disponibilità dell’area o della superficie stessa, idonea autorizzazione per la utilizzazione dell’area a scopo edificatorio e per la iscrizione ipotecaria.

Art. 2

I contributi previsti dalle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11 per la costruzione di nuovi alloggi, o per completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo ad abitazioni di proprietà, possono essere concessi anche ai lavoratori subordinati e agli artigiani che abbiano già ottenuto contributi per la costruzione o la sistemazione di fabbricati rurali nei quali non vi siano sufficienti e idonei locali di abitazione, in rapporto alle necessita della famiglia dei richiedenti.

La quota di contributo eventualmente già percepita per la costruzione o per la sistemazione di locali ad uso di abitazione deve essere conteggiata in riduzione dell’importo del mutuo ammissibile a contributo regionale. A tale fine l’ammontare della somma da detrarre sarà determinato dalla Commissione incaricata dell’esame delle domande di mutuo agevolato, capitalizzando il contributo già ottenuto dal richiedente al tasso del 5 percento, dalla data di concessione del contributo alla data di formazione della graduatoria provvisoria e con arrotondamento del capitale risultante a lire zero per le frazioni di capitale fino a lire cinquantamila e a lire centomila per le frazioni di capitale superiori a lire cinquantamila.

Art. 3

Sono approvate le seguenti modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24:

1) il capoverso lettera e) è modificato come segue:

" lettera e) - anzianità di lavoro in Valle d’Aosta o anzianità di lavoro con prestazioni di servizio fuori del territorio della Regione, ma con residenza stabile in un Comune della Valle d’Aosta: anni cinque - punti 0; per ogni anno successivo maturato - punti 0,50.

Per i lavoratori subordinati che, per la natura del lavoro cui sono addetti, prestino nell’anno attività lavorativa stagionale, la durata di tale attività stagionale viene aumentata e valutata ad anno intero se non risulti inferiore ad 8 mesi, compresi i periodi di inattività assistiti da indennità di disoccupazione, malattia o infortunio.

Alle vedove capi famiglia che, in seguito al decesso del coniuge avvenuto in attività di servizio, abbiano iniziato attività artigianale o attività lavorativa alle dipendenze di terzi, l’anzianità di lavoro o di attività artigianale espletata dal coniuge deceduto viene riconosciuta utile ai fini dell’assegnazione del punteggio per l’anzianità di lavoro in Valle d’Aosta o per l’anzianità di lavoro con prestazioni di servizio fuori del territorio della Regione, ma con residenza stabile in un Comune della Valle di Aosta ".

2) È approvato il seguente nuovo capoverso finale a completamento dell’articolo:

" h) - servizio militare prestato in qualità di ex combattente: punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato in qualità di richiamati o trattenuti alle armi, con valutazione ad anno intero per le frazioni di anno di almeno sei mesi e senza valutazione delle frazioni di anno inferiori a sei mesi nonché del servizio militare prestato per normale servizio di leva o per ferma volontaria.

I periodi di servizio militare prestato debbono essere comprovati con la presentazione di copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare ".

Art. 4

L’articolo 18 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 è modificato come segue:

" Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge.

L’eventuale ripartizione in zone territoriali dei fondi di cui alla presente legge sarà approvata con deliberazioni del Consiglio Regionale ".

Art. 5

Per la parte di mutui agevolati concessi à sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 non ritenuta, da parte degli Istituti mutuanti, garantita da iscrizione ipotecaria e dal contributo regionale del 4 percento, la Giunta Regionale concederà garanzia sussidiaria regionale fino alla concorrenza massima del 20 percento dell’intera annualità di ammortamento, con rilascio di garanzia ipotecaria sugli alloggi da acquistare, da costruire o da sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili.

Art. 6

Per la concessione delle garanzie fideiussorie sussidiarie regionali di cui al precedente articolo 5 è autorizzata, per l’intera durata dei mutui, l’istituzione nel bilancio di previsione della Regione di appositi corrispondenti stanziamenti di entrata e di spesa per rimborso di crediti e per pagamenti derivanti dalla concessione di garanzie fideiussorie su mutui concessi per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare, per un importo complessivo di Lire 1.800.000.000, pari a L. 360.000.000 per ogni piano quinquennale di investimento e pari ad annue

L. 36.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall’anno 1967 e fino all’anno 1986;

L. 18.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall’anno 1968 e fino all’anno 1987;

L. 18.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall’anno 1969 e fino all’anno 1988;

L. 18.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall’anno 1970 e fino all’anno 1989.

Art. 7

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione delle garanzie fideiussorie sussidiarie di cui all’articolo 5 della presente legge e per i conseguenti eventuali ricuperi di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, è approvata l’istituzione dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa nel bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967 e seguenti, fino all’anno 1989:

in Entrata

Cap. 131 " Entrate per riscossioni di credito verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell’industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari "; con lo stanziamento di Lire 36.000.000.

Cap. 145 " Spese per eventuali pagamenti di somme all’Istituto Bancario San Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell’industria edilizia "; con lo stanziamento di Lire 36.000.000.

Le entrate e le spese derivanti alla Regione dalla concessione delle garanzie fideiussorie di cui all’articolo 5 della presente legge, a decorrere dal primo gennaio 1967, saranno imputate ai sopraindicati istituendi capitoli del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1967 e per gli anni successivi, sino agli importi annui massimi previsti dal precedente articolo 6.

Art. 8

La concessione dei contributi regionali per l’assunzione dei mutui agevolati previsti dalla legge regionale 30 novembre 1965 numero 24 e successive modificazioni è estesa, - a decorrere dal primo gennaio 1967 e per la concessione di mutui agevolati di importo non superiore a lire tre milioni -, a favore degli ex lavoratori subordinati e degli ex artigiani aventi diritto ad un trattamento di pensione.

Per la concessione dei contributi regionali di cui sopra alle due predette categorie di richiedenti pensionati si osservano le norme e le condizioni particolari in vigore per i lavoratori delle corrispondenti categorie economiche (lavoratori subordinati e artigiani).

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.