Legge regionale 9 maggio 1963, n. 11 -
Legge regionale 9 maggio 1963, n. 11
Modificazione - Completamento dell'articolo 2 della legge regionale 10-1-1961 n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino.
(B.U. 15 maggio 1963).
(Abrogata dall'art. 21 della L.R. 26 aprile 1993, n. 21).