Legge regionale 9 maggio 1963, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 09 05 1963

Bollettino ufficiale 0 5 1963 n. 0

Modificazione-completamento dell’articolo 2 della legge regionale 10-1-1961 n. 2, concernente provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l’attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino.

Art. 1

L’articolo 2 della legge regionale 10- 1- 1961, n. 2, recante provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l’attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, è completato con l’aggiunta del seguente nuovo comma (3° comma):

"I contributi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo possono essere concessi anche ad Enti ed Associazioni locali, nonché a privati residenti in Valle d’Aosta, che provvedano alla costruzione ex novo, alla ricostruzione, ampliamento, sistemazione e arredamento di rifugi e di altre opere alpine nel territorio della Valle d’Aosta, con destinazione in perpetuo delle opere alpine in questione allo scopo per il quale sono concessi i contributi regionali e secondo le prescrizioni dei rispettivi atti di concessione".

Art. 2

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.