Legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 - Testo vigente

Legge regionale 16 luglio 2024, n. 11

Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale.

(B.U. del 6 agosto 2024, n. 40)

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le competenze della Regione in materia di servizi e politiche attive del lavoro e di formazione professionale, nonché le modalità di esercizio delle funzioni alla stessa conferite con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro).

2. La Regione riconosce la persona quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendone la crescita culturale e professionale, sulla base delle seguenti finalità:

a) promuovere l'adattabilità, l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici;

b) facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c) promuovere e sostenere il lavoro autonomo, il lavoro associato e la creazione d'impresa;

d) affiancare le misure di sostegno al reddito con politiche attive che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici tramite percorsi utili all'acquisizione di nuove competenze;

e) promuovere la parità di genere nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera, nella formazione e nell'orientamento, nonché la parità salariale e l'incremento del numero dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato nei diversi livelli e settori, garantendo altresì politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;

f) contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, anche contrastando il lavoro precario e il lavoro irregolare, favorendo l'emersione di quest'ultimo attraverso apposite misure di politica del lavoro, formazione professionale e campagne informative;

g) sostenere l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori migranti;

h) diffondere la cultura del lavoro in tutte le sue forme, l'osservanza della legalità e delle norme contrattuali collettive, l'elevazione della professionalità e l'affermazione della mobilità sociale;

i) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali, al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro.

Art. 2

(Politiche regionali del lavoro)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione si impegna, in particolare, a:

a) assicurare i livelli essenziali delle prestazioni a tutti i cittadini, prevedendo standard minimi di servizi e un adeguato tasso di copertura territoriale dei servizi per il lavoro cui accedere gratuitamente;

b) garantire la presa in carico dei lavoratori e delle lavoratrici e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo, anche attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

c) incentivare la partecipazione attiva dei cittadini alla ricerca del lavoro e individuare meccanismi che prevedano una condizionalità tra le misure di sostegno al reddito o una fruizione dei servizi per il lavoro e l'effettiva disponibilità ad accettare offerte di lavoro congrue o misure di politica attiva;

d) potenziare le attività di osservazione delle dinamiche del mercato del lavoro, il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle politiche attive, dei servizi per il lavoro, e delle misure rivolte all'apprendimento permanente;

e) rafforzare e consolidare le iniziative e gli strumenti per l'orientamento;

f) consolidare i servizi e le iniziative volte a promuovere l'inserimento, la permanenza nel lavoro e le forme di tutela del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti svantaggiati, dei detenuti e delle fasce maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

g) dotarsi di un sistema di formazione professionale innovativo, raccordato con le politiche del lavoro e con le politiche in materia di istruzione e inclusione sociale;

h) garantire la partecipazione delle parti sociali e dei datori di lavoro alla programmazione e definizione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;

i) rafforzare la semplificazione amministrativa, anche tramite l'impiego delle tecnologie digitali.

Art. 3

(Pari opportunità e conciliazione dei tempi di lavoro e cura)

1. La Regione promuove l'uguaglianza di genere e conforma la propria azione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione e di servizi per il lavoro ai principi di pari opportunità e alla condivisione e conciliazione tra tempi di lavoro e attività di cura da parte dei caregiver, nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

CAPO II

ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4

(Piano triennale)

1. La Regione definisce un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e di sviluppo dei servizi per il lavoro, di seguito denominato Piano triennale.

2. Il Piano triennale indica:

a) gli obiettivi, le priorità e gli interventi;

b) i destinatari, gli strumenti e i dispositivi di attuazione degli interventi;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente attivate;

d) le modalità di valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi.

3. Ai fini dell'adozione del Piano triennale:

a) la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, entro novanta giorni dalla scadenza del Piano triennale in vigore, redige la nuova proposta di Piano triennale e la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli Enti locali (CPEL) e sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta la medesima e la sottopone all'approvazione del Consiglio regionale;

b) il Consiglio regionale approva, con propria deliberazione, il Piano triennale e le relative spese complessive per il triennio.

4. Il Piano triennale può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6.

5. La Giunta regionale riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente circa lo stato di attuazione del Piano triennale.

6. All'attuazione del Piano triennale provvede la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, anche avvalendosi dell'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).

7. La Regione concede agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla l. 152/2001 contributi commisurati alle attività svolte a favore dei cittadini ai sensi del comma 6. L'entità, le modalità e i criteri per la ripartizione dei contributi e ogni altro adempimento, anche procedimentale, relativo alla concessione dei medesimi, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 5

(Programma annuale)

1. In esecuzione del Piano triennale, la Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta il Programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale e delle attività di orientamento e di sviluppo dei servizi per il lavoro, di seguito denominato Programma annuale, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

2. Il Programma annuale può prevedere iniziative che, per loro natura, pur iniziando nell'anno di riferimento, richiedono un'attuazione pluriennale.

Art. 6

(Consiglio per le politiche del lavoro)

1. Il Consiglio per le politiche del lavoro, già istituito dall'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), si configura quale sede permanente di concertazione e partecipazione delle forze sociali alla programmazione e all'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal Piano triennale.

2. Il Consiglio per le politiche del lavoro svolge inoltre le seguenti funzioni:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge nonché quelli eventualmente richiesti dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale in merito alle tematiche di propria competenza;

b) formula proposte alla Giunta regionale relativamente alla risoluzione di problematiche del mercato del lavoro, dell'occupazione, della formazione professionale, in relazione alle politiche di sviluppo economico e sociale e dei servizi per il lavoro, anche attraverso la progettazione di iniziative specifiche;

c) partecipa alle attività di valutazione di efficacia ed efficienza degli interventi previsti nel Piano triennale nelle modalità indicate all'articolo 7, comma 2;

d) vigila sull'attività dei servizi per il lavoro con particolare riferimento alla trasparenza del servizio informativo e dei procedimenti di preselezione e d'incontro tra domanda e offerta del lavoro;

e) propone al Comitato di cui all'articolo 13, comma 2, indirizzi per la gestione delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità;

f) svolge ogni altra funzione demandata a organismi analoghi dalla legislazione statale in materia di politica del lavoro, di formazione professionale e di servizi per il lavoro.

3. Il Consiglio per le politiche del lavoro è composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione, o suo delegato, che lo presiede;

b) dal sovraintendente agli studi della Regione, o suo delegato;

c) da un rappresentante designato dall'assessorato competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;

d) da un rappresentante designato dall'assessorato competente in materia di affari europei, o suo delegato;

e) da tre consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, o loro delegati, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

f) da un rappresentante del CPEL, o suo delegato;

g) dai rappresentanti designati dalle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati;

h) dai rappresentanti designati dalle sei associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati;

i) da un rappresentante delle associazioni di tutela delle persone con disabilità designato dalle associazioni stesse, o suo delegato;

j) da un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales, o suo delegato;

k) da un rappresentante dei consulenti del lavoro, nominato dall'Ordine dei consulenti del lavoro della Valle d'Aosta, o suo delegato;

l) dalla consigliera o dal consigliere regionale di parità, o suo delegato;

m) da un rappresentante designato dagli enti del Terzo settore operanti a livello regionale, o suo delegato.

4. Il Consiglio per le politiche del lavoro è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica sino alla scadenza della legislatura.

5. Il Consiglio per le politiche del lavoro può costituire comitati per l'approfondimento di tematiche specifiche, determinandone le funzioni, il presidente e la composizione e assicurando la partecipazione, in proporzione, di tutte le componenti rappresentate nel Consiglio stesso.

6. In relazione a specifiche tematiche di interesse del Consiglio per le politiche del lavoro, possono partecipare alle riunioni, in qualità di uditori e senza diritto di voto, soggetti individuati dal presidente del Consiglio stesso.

7. Ai membri del Consiglio per le politiche del lavoro e dei comitati costituiti ai sensi del comma 5 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 7

(Nucleo di valutazione delle politiche del lavoro)

1. La Giunta regionale, al fine di coadiuvare il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 nell'attività di valutazione di efficacia ed efficienza degli interventi di politiche del lavoro e di formazione professionale, costituisce, con propria deliberazione, il Nucleo di valutazione delle politiche del lavoro, di cui fanno parte tre componenti del Consiglio per le politiche del lavoro, da esso designati, nonché esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di diritto del lavoro, politiche del lavoro e della formazione professionale.

2. Ai membri del Nucleo di valutazione delle politiche del lavoro, ad esclusione dei membri esperti, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

CAPO III

SERVIZI PER IL LAVORO

Art. 8

(Sistema regionale di servizi per il lavoro)

1. La Regione riconosce e tutela il diritto al lavoro stabile e dignitoso come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro, di politiche attive e di risorse a sostegno dell'occupazione, promuovendo il passaggio da un sistema di politiche assistenziali a un sistema di politiche di attivazione al lavoro.

2. I centri per l'impiego costituiscono la porta di accesso alle politiche del lavoro, sono il perno della rete dei servizi territoriali per il lavoro e il punto di riferimento per il cittadino per le politiche di welfare connesse all'inserimento lavorativo, anche in raccordo con i servizi socioassistenziali, e facilitano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la ricerca di professionalità e la prevenzione e la soluzione delle crisi aziendali per la salvaguardia dell'occupazione e dei livelli di competitività.

3. Le politiche regionali in materia di servizi per il lavoro sono coordinate con le politiche per la formazione, lo sviluppo economico, l'istruzione e il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, anche nell'ambito della programmazione eurounitaria e in coerenza con gli obiettivi del Documento di economia e finanza regionale (DEFR).

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 1 e 2, le politiche regionali in materia di servizi per il lavoro sono finalizzate a:

a) realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati accreditati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta per l'accesso alle relative prestazioni;

b) promuovere la sussidiarietà attraverso il riconoscimento del ruolo ricoperto da tutte le parti sociali e la valorizzazione del sistema della bilateralità;

c) garantire la condizionalità, ossia l'obbligo dei soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro, e individuare meccanismi che ne prevedano l'effettiva applicazione;

d) promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico-produttivo;

e) promuovere l'integrazione e il coordinamento tra i servizi e le politiche attive del lavoro, le politiche dell'apprendimento e le misure volte all'inclusione sociale, attraverso forme stabili di rete, secondo approcci multidisciplinari;

f) assicurare alle imprese i servizi finalizzati a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e ad anticipare e gestire le situazioni di crisi, anche attraverso misure specifiche di politica attiva;

g) promuovere opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza, al fine di evitare usi distorti degli strumenti di politica attiva e verificare gli adempimenti dovuti;

h) promuovere il diritto alla sicurezza sul lavoro e sostenere la responsabilità sociale delle imprese.

Art. 9

(Compiti della Regione e livelli essenziali delle prestazioni)

1. La Regione esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e della formazione e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.

2. La Regione, nell'ambito della strategia regionale per l'occupazione definita nel Piano triennale, nell'assicurare, su tutto il territorio regionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, così come individuati dal d.lgs. 150/2015, provvede all'attuazione degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone e, in particolare:

a) valorizza il ruolo dei propri uffici territoriali denominati Centri per l'impiego, garantendone una diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;

b) adotta criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità dei servizi erogati;

c) individua gli strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi e alle politiche per il lavoro, quali tecnologie digitali e infrastrutture regionali dedicate;

d) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e dell'efficacia delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate;

e) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel territorio regionale;

f) assicura la presenza e la funzionalità del nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015, prevedendo strumenti di interoperabilità e scambio di dati, secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e statali. Nell'ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e nel rispetto dell'autonomia scolastica, la Regione promuove, all'interno dei Centri per l'impiego, servizi di orientamento, definendone le modalità di organizzazione, anche con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, e sostenendo iniziative volte a facilitare l'accesso di tutti i cittadini, nonché a rafforzare le garanzie di qualità dei servizi erogati.

Art. 10

(Rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro)

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, valorizza la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro, costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni a essi attribuite dalla normativa vigente:

a) la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, che garantisce l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 9 attraverso i Centri per l'impiego e i servizi trasversali;

b) gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

c) gli operatori privati accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del comma 2 e i soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

d) gli organismi formativi accreditati ai sensi dell'articolo 28, comma 2;

e) la Sovraintendenza agli Studi;

f) l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste;

g) la struttura regionale competente in materia di politiche sociali;

h) la Direzione regionale dell'INPS;

i) la Direzione regionale dell'INAIL;

j) l'Ispettorato territoriale del lavoro;

k) la Camera valdostana delle imprese e delle professioni -Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;

l) le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;

m) gli enti bilaterali e i fondi interprofessionali per la formazione continua;

n) la Fondazione Consulenti per il Lavoro;

o) i rappresentanti designati dagli enti del Terzo settore operanti sul territorio regionale e dalle associazioni di volontariato, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

2. La Regione provvede all'accreditamento degli operatori privati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 e dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 150/2015.

3. I criteri e le modalità per l'accreditamento sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro e sulla base di quanto definito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 150/2015.

Art. 11

(Osservazione del mercato del lavoro)

1. Allo scopo di fornire un supporto alle attività di programmazione, di monitoraggio e di valutazione di efficacia ed efficienza degli interventi di politiche del lavoro e di formazione professionale, la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale svolge, in collaborazione e raccordo con l'Osservatorio economico e sociale regionale e avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 12, attività di:

a) analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;

b) monitoraggio dell'attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge;

c) analisi tematiche e indagini volte a rilevare i fabbisogni professionali e formativi delle imprese per la promozione delle politiche attive e dell'offerta formativa.

Art. 12

(Sistema informativo lavoro)

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.

2. Il sistema informativo lavoro opera in connessione con i sistemi regionali, statali ed eurounitari, garantendo l'interoperabilità con essi e lo scambio dei dati.

Art. 13

(Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), le misure funzionali al rafforzamento del collocamento mirato, ivi compresi gli interventi e gli investimenti necessari al pieno raggiungimento degli stessi, anche di competenza degli enti strumentali della Regione, sono finanziati attraverso il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato Fondo, già istituito dall'articolo 34 della l.r. 7/2003 e alimentato dai versamenti previsti dall'articolo 14, comma 3, della l. 68/1999.

2. Il Fondo è amministrato da un Comitato composto:

a) dal Presidente del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, o suo delegato;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di inclusione lavorativa, o suo delegato;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di disabilità, o suo delegato;

d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g), o suo delegato;

e) da un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera h), o suo delegato;

f) da un rappresentante delle associazioni di tutela delle persone con disabilità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera i), o suo delegato.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

4. Ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 14

(Progetti di utilità pubblica)

1. Le misure di politica attiva che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa, ne prevedono l'utilizzo temporaneo e straordinario in progetti per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, sono promosse, di norma, dagli enti locali e dalle loro forme associative e non danno luogo a rapporti di lavoro tra i partecipanti e gli enti promotori e utilizzatori, conservando i partecipanti lo stato di disoccupazione per la durata del progetto in cui sono inseriti.

2. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione adottata previo parere del CPEL, le tipologie di progetto, le modalità e i criteri di realizzazione delle misure di cui al comma 1.

Art. 15

(Sicurezza sul lavoro)

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), promuove la sicurezza sul lavoro e il miglioramento della qualità lavorativa, esercitando anche funzioni di indirizzo e coordinamento per il tramite del Comitato regionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni sindacali e datoriali, programma azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e favorisce la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso campagne informative e azioni di sensibilizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, e il monitoraggio del fenomeno degli incidenti sul lavoro, nonché attraverso iniziative e progetti volti alla:

a) realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro;

b) promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici;

c) promozione di incentivi e misure premiali a sostegno delle iniziative volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzate al riconoscimento e alla diffusione di buone prassi applicative;

d) promozione della predisposizione, nei luoghi di lavoro, di itinerari dedicati a persone con disabilità motoria e sensoriale al fine di agevolare gli spostamenti quotidiani e le eventuali evacuazioni in situazione di emergenza.

Art. 16

(Lavoro di qualità e responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:

a) iniziative di educazione alla legalità, consistenti in interventi formativi e informativi, rivolti a soggetti pubblici e privati, sui temi del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;

b) supporto a progetti diretti a raccordare e a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;

c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per favorire l'emersione del lavoro sommerso;

d) promozione di misure innovative o sperimentali di welfare aziendale e pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro e incentivazione di progetti sperimentali proposti da altri enti pubblici o da imprese private per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.

3. La Regione, nell'ambito delle politiche regionali del lavoro, dell'istruzione e della formazione, delle politiche giovanili e delle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza, promuove la certificazione della parità di genere, promuove la responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate, al fine di migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, nonché migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.

Art. 17

(Promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo)

1. La Regione promuove l'autoimpiego e il lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività di impresa, nell'ambito della programmazione regionale ed eurounitaria quali strumenti di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro e il reimpiego, anche ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, dai lavoratori e dalle lavoratrici espulsi dal mercato del lavoro.

2. Alle iniziative di cui al comma 1 è garantito il sostegno attraverso i servizi di orientamento e assistenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione sia di avvio delle attività, anche stipulando convenzioni non onerose ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l. 81/2017.

3. La Regione sostiene altresì, attraverso gli interventi della programmazione regionale ed eurounitaria, la promozione di servizi a supporto della creazione di nuovo lavoro autonomo e professionale delle libere professioni e delle attività di impresa e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito dell'attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale e apprendimento, comunque denominati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 18

(Sistema regionale della formazione professionale)

1. Il sistema della formazione professionale garantisce sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale e di favorire lo sviluppo socio-economico e l'innovazione del territorio.

2. La formazione professionale è rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea e, ai sensi della normativa vigente, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

3. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, quali componenti essenziali del sistema formativo, e valorizza l'autonomia dei soggetti che operano al loro interno, in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 28, comma 2.

4. Il sistema regionale della formazione professionale è diretto a elevare le competenze generali delle persone, al fine di:

a) ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale;

b) assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile;

c) fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio;

d) favorire la permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, statale e locale;

e) elevare il livello delle conoscenze, dei saperi e delle competenze;

f) promuovere l'integrazione, l'orientamento e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in particolare attraverso l'uso e la diffusione di tecnologie assistive di tipo digitale;

g) promuovere specifiche iniziative per l'integrazione sociale dei cittadini di origine straniera, tra cui la promozione di corsi di lingua italiana, in collaborazione con l'Assessorato competente in materia di istruzione e altre attività formative destinate agli adulti.

5. Gli interventi di formazione professionale realizzati sul territorio regionale concorrono al sistema informativo della formazione professionale di cui all'articolo 15 del d.lgs. 150/2015.

Art. 19

(Compiti della struttura regionale competente in materia di formazione professionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 4, la struttura regionale competente in materia di formazione professionale:

a) programma e attua, anche nell'ambito delle politiche e dei programmi statali ed eurounitari, l'offerta regionale di formazione professionale, esclusi gli interventi formativi contemplati:

1) dall'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione);

2) dagli articoli 5 e 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7);

3) dagli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione);

4) dall'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

b) definisce e attua, in raccordo con il sistema dell'istruzione, l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, di seguito denominata IeFP;

c) stabilisce, in raccordo con i sistemi statale e regionale degli standard professionali, gli standard formativi dei percorsi e la disciplina di attuazione delle attività di formazione professionale;

d) definisce e promuove, anche attraverso strumenti di sostegno individuale e nella forma del voucher, la partecipazione a percorsi formativi, ivi inclusi quelli svolti al di fuori del territorio della regione e all'estero, anche nell'ambito di programmi o progetti eurounitari;

e) regolamenta le attività formative derivanti da specifiche discipline di settore, anche connesse all'apprendistato;

f) promuove e sostiene lo sviluppo e la qualità del sistema della formazione professionale;

g) assume ogni altro compito previsto da disposizioni eurounitarie, statali e regionali.

2. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), l'offerta regionale di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a):

a) è pianificata sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro e degli esiti occupazionali stimati, come risultanti anche dalle attività di cui all'articolo 11, dando priorità ai fabbisogni in cui si verifica il maggiore squilibrio tra domanda e offerta di competenze;

b) riconosce, in linea con gli orientamenti e le politiche in materia di apprendimento permanente e convalida degli apprendimenti non formali, l'utilizzo di micro- credenziali, quale strumento per migliorare e aggiornare le competenze;

c) promuove la partecipazione attiva, anche finanziaria, delle imprese.

Art. 20

(Apprendimento in alternanza e sistema duale)

1. La Regione promuove il raccordo tra la formazione e il lavoro, valorizzando il ruolo delle imprese nei percorsi formativi attraverso, in particolare, l'attivazione di tirocini curricolari, extracurricolari e di contratti di apprendistato nelle tipologie previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e incentivando lo sviluppo del sistema duale quale strumento per una formazione di qualità.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'attuazione del sistema duale in tutte le sue componenti, sia nell'ambito delle azioni di cui al presente capo sia nei percorsi di istruzione del secondo ciclo.

3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, stabilisce, con la deliberazione di cui al comma 2, i requisiti che le imprese, gli enti pubblici e privati e le aziende pubbliche devono possedere, e individua, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse a sostegno della formazione duale, compresi eventuali incentivi da corrispondere alle imprese coinvolte nel sistema duale.

4. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 21

(Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo della formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), nonché al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, anche nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'articolo 43 del d.lgs. 81/2015, assicura l'offerta di IeFP finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al diritto-dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le linee guida atte a definire l'ordinamento delle attività formative, comprensivo degli standard formativi e professionali e degli standard per la predisposizione degli esami di fine percorso.

3. L'offerta di IeFP fa parte, unitamente ai percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi di livello IV del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) realizzati dalle istituzioni scolastiche regionali pubbliche e paritarie, di un unico sistema regionale integrato professionalizzante ed è programmata, con cadenza di norma triennale, attraverso apposita deliberazione della Giunta regionale.

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, con proprio provvedimento, definisce le procedure per l'attuazione dei percorsi di IeFP, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 3 e sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

5. Concorrono all'attuazione dell'offerta formativa di IeFP:

a) le istituzioni formative accreditate dalla Regione per la realizzazione dei percorsi di IeFP, ai sensi dell'articolo 28, comma 2;

b) in via sussidiaria, le istituzioni scolastiche, anche paritarie, e le istituzioni che offrono percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti connesse al Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti, di seguito denominato CRIA, le quali, se in possesso dei livelli minimi richiesti dalla regolamentazione di settore, sono accreditate dalla Regione per la realizzazione dei percorsi di IeFP, ai sensi dell'articolo 28, comma 2.

Art. 22

(Studenti a rischio di abbandono senza titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione)

1. Al fine dell'assolvimento generalizzato dell'obbligo di istruzione e della prevenzione dell'abbandono da parte di studenti senza titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, possono essere stipulate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), convenzioni tra il CRIA e le istituzioni scolastiche e formative del sistema di IeFP, per l'inserimento di studenti che abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione nei relativi percorsi.

Art. 23

(Formazione per l'inserimento o il reinserimento lavorativo)

1. La formazione professionale finalizzata ad acquisire, aggiornare e qualificare le competenze per favorire l'ingresso e il reingresso nel mercato del lavoro si rivolge in particolare a:

a) soggetti inoccupati o disoccupati;

b) soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali;

c) lavoratori fragili o vulnerabili e persone in condizione di precarietà economica e lavorativa;

d) giovani da 16 a 29 anni;

e) donne vittime di violenza seguite dal Centro Donne contro la violenza di Aosta;

f) soggetti disoccupati di lunga durata, i cui requisiti sono individuati all'interno delle misure previste dai documenti di programmazione di cui agli articoli 4 e 5.

2. La Regione promuove specifiche iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo di giovani che necessitano di un sostegno formativo e orientativo che li accompagni:

a) dall'inattività al lavoro, per i giovani che non sono impegnati in percorsi di studio o di lavoro, anche denominati "Not in Education, Employment or Training" (NEET);

b) dallo studio al lavoro, sia per quanti abbiano concluso un ciclo di studi che per quanti lo abbiano abbandonato, con particolare riferimento a coloro che sono soggetti al diritto-dovere di istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).

Art. 24

(Formazione superiore)

1. La Regione orienta la programmazione di istruzione e formazione superiore alla promozione e qualificazione di figure professionali in settori particolarmente interessati da processi di innovazione, anche tecnologica, di sviluppo e di internazionalizzazione dei mercati.

2. La Regione sostiene lo sviluppo della filiera formativa professionalizzante superiore e, in particolare, dei percorsi di Istituti Tecnici Superiori (ITS) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), promuovendo, anche attraverso la stipulazione di appositi accordi interregionali e transnazionali approvati dalla Giunta regionale, la definizione di misure volte a sostenere la frequenza e la partecipazione dei giovani ai percorsi, anche al di fuori del territorio regionale.

Art. 25

(Formazione continua e per i rapporti di apprendistato)

1. La formazione continua, destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi, è volta:

a) all'innalzamento della professionalità delle risorse umane, attraverso l'aggiornamento e la riqualificazione delle competenze;

b) a sostenere i processi di innovazione e di internazionalizzazione e la competitività delle imprese;

c) a promuovere, anche nel quadro della contrattazione collettiva, la qualità del lavoro, la mobilità professionale e lo sviluppo delle carriere;

d) a favorire l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso l'acquisizione di competenze per la transizione occupazionale, l'integrazione tra periodi di lavoro e formazione e la pluriattività nell'ambito delle attività appartenenti all'economia di montagna.

2. La Regione promuove l'apprendistato in tutte le forme previste dalla normativa vigente, allo scopo di contribuire alla crescita delle persone e all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale definisce:

a) l'offerta formativa pubblica rivolta ai soggetti assunti con contratto di apprendistato;

b) i requisiti e le modalità di formazione dei tutor aziendali;

c) le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento di crediti formativi;

d) le modalità di finanziamento di specifici percorsi formativi.

Art. 26

(Formazione permanente)

1. La Regione promuove l'apprendimento delle persone lungo tutto l'arco della vita, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle conoscenze e delle competenze connesse all'occupabilità e alla cittadinanza attiva e volte a sostenere il rientro nel sistema formale di istruzione e di formazione professionale delle persone sprovviste di titoli o qualificazioni.

2. L'apprendimento permanente si realizza nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale, attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, nonché tramite il ricorso alla formazione a distanza e alle tecnologie innovative.

3. Le opportunità di formazione permanente sono offerte, anche in raccordo con il sistema di educazione degli adulti, da enti locali, istituzioni scolastiche e universitarie, organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, università della terza età, associazioni e, in generale, dai soggetti che erogano attività di educazione non formale agli adulti.

Art. 27

(Formazione per persone con disabilità o in condizioni di svantaggio o a rischio di esclusione sociale)

1. La formazione professionale per persone con disabilità mira al raggiungimento delle finalità previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dalla l. 68/1999 e, segnatamente, alla piena integrazione lavorativa, da realizzare mediante percorsi inclusivi volti all'acquisizione di competenze, anche trasversali, unitamente al rafforzamento di autoconsapevolezza e motivazioni.

2. La formazione professionale rivolta alle persone con disabilità può realizzarsi anche mediante la stipulazione di convenzioni di integrazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 11 della l. 68/1999.

3. La formazione professionale per persone in condizioni di svantaggio o a rischio di esclusione sociale, ivi compresi i detenuti reclusi presso la Casa Circondariale di Brissogne-Aosta e i cittadini soggetti a misure restrittive della libertà personale, mira a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo, attraverso l'acquisizione di nuove competenze tecniche e trasversali, il potenziamento di quelle già apprese e il supporto all'autoconsapevolezza e alla motivazione.

Art. 28

(Attuazione delle iniziative formative)

1. L'offerta formativa pubblica regionale è realizzata tramite percorsi formativi programmati e organizzati dalla Regione, anche per il tramite di soggetti pubblici o privati, purché accreditati, se previsto dalla normativa statale o regionale vigenti, e finanziati a valere su risorse regionali, statali o eurounitarie, specificatamente destinate allo scopo.

2. I percorsi formativi organizzati e autofinanziati dalle imprese o da organismi di formazione ai fini del rilascio di qualifiche, certificazioni e abilitazioni professionali, sono soggetti a riconoscimento o autorizzazione da parte della Regione, secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

3. La Regione favorisce e coordina l'accesso alla formazione individuale da parte dei cittadini, anche attraverso idonee iniziative di informazione.

4. La Regione provvede all'accreditamento degli organismi formativi nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.

5. I criteri e le modalità per l'accreditamento sono definiti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6. I requisiti di accreditamento relativi a capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali sono differenziati in funzione dell'accesso al finanziamento pubblico e delle diverse tipologie di attività formativa erogata, al fine di garantire un sistema orientato ai risultati, anche occupazionali, e alla performance.

6. I requisiti infrastrutturali e logistici richiesti per l'accreditamento si intendono assolti qualora l'attività formativa sia erogata all'interno di spazi didattici facenti parte di una sede scolastica o di altra struttura già accreditata dalla Regione per la formazione.

Art. 29

(Qualità e sviluppo del sistema di formazione professionale)

1. La Regione promuove il rafforzamento e la qualificazione del sistema della formazione professionale mediante interventi a favore degli organismi di formazione accreditati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, concernenti:

a) la riorganizzazione, lo sviluppo e il miglioramento delle capacità didattiche e organizzative;

b) la formazione e l'aggiornamento della professionalità degli operatori;

c) l'innovazione didattica e metodologica;

d) il miglioramento delle strutture, l'adeguamento dei laboratori e l'ammodernamento delle attrezzature.

Art. 30

(Certificazione delle competenze e crediti formativi)

1. Il sistema regionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi è uno strumento di politica attiva del lavoro che promuove l'apprendimento permanente, assicurando la valorizzazione delle competenze acquisite lungo tutto l'arco della vita in contesti formali, informali o non formali di apprendimento.

2. La certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti formativi favoriscono lo sviluppo qualitativo della formazione, attraverso l'orientamento prioritario ai profili e alle competenze, la capitalizzazione degli apprendimenti e la personalizzazione dei percorsi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità per l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo del sistema di certificazione e di riconoscimento dei crediti formativi.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

(Disposizioni transitorie)

1. Le azioni e le misure discendenti dagli atti di programmazione adottati ai sensi del capo II della l.r. 7/2003 e dai relativi atti attuativi, in vigore o il cui procedimento di adozione sia già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge, restano dagli stessi regolati, sino al loro previsto termine.

Art. 32

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2009, n. 21)

1. L'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2009, n. 21 (Interventi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Avviamento di personale a selezione pubblica)

1. Nel caso di avviamento di personale a selezione pubblica ai sensi dell'articolo 41, comma 1, secondo periodo della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione degli ascendenti, all'atto della formazione della graduatoria, hanno un diritto di precedenza.

2. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, previo parere del CPEL, i criteri e le modalità per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.".

Art. 33

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, sentito il Consiglio politiche del lavoro, presenta al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione e alla Commissione consiliare competente una relazione sul sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:

a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;

b) al proseguimento in percorsi formativi;

c) all'inserimento nel mondo del lavoro;

d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'istruzione e formazione professionale.

2. La Giunta presenta al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione e alla Commissione consiliare competente una relazione intermedia sull'attuazione della legge rispetto alla cadenza di cui al comma 1.

3. Le competenti strutture di Consiglio e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la l.r. 7/2003;

b) la legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4;

c) l'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;

d) l'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21;

e) il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;

f) l'articolo 19 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;

g) il comma 3 dell'articolo 14 e l'articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32;

h) l'articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;

i) l'articolo 16 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14;

j) il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29;

k) l'articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13;

l) l'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16;

m) l'articolo 7 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5;

n) l'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13;

o) l'articolo 9 della legge regionale 9 aprile 2021, n. 6;

p) l'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3.

Art. 35

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per il triennio 2024/2026, in euro 19.240.248,49 annualmente così suddiviso:

a) per l'anno 2024 euro 3.475.387,64;

b) per l'anno 2025 euro 8.342.385,91;

c) per l'anno 2026 euro 7.422.474,94.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026:

a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 120.000 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2024 euro 40.000;

2) per l'anno 2025 euro 40.000;

3) per l'anno 2026 euro 40.000;

b) nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 05 (Istruzione tecnica superiore), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 100.000 per l'anno 2026;

c) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) per complessivi euro 1.180.904,58, di cui 1.030.904,58 per interventi correnti ed euro 150.000,00 per interventi di investimento, annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2024 euro 198.828,73 di cui euro 148.828,73 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 50.000,00 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale);

2) per l'anno 2025 euro 457.100,91 di cui euro 407.100,91 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 50.000,00 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale);

3) per l'anno 2026 euro 524.974,94 di cui euro 474.974,94 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 50.000,00 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale);

d) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 1.241.617,00 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2024 euro 377.617,00;

2) per l'anno 2025 euro 714.500,00;

3) per l'anno 2026 euro 149.500,00;

e) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 16.597.726,91 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2024 euro 2.858.941,91;

2) per l'anno 2025 euro 7.130.785,00;

3) per l'anno 2026 euro 6.608.000,00.

3. A decorrere dall'anno 2027, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo ed è annualmente rideterminato con legge di stabilità regionale.

4. Gli interventi di cui all'articolo 14 promossi dagli enti locali e dalle loro forme associative sono finanziati tra gli oneri di cui al comma 2, lettera e), mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in deroga a quanto previsto dalla medesima legge regionale, in relazione ai benefici derivanti agli enti locali.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato rendono disponibili.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.