Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11 -

Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11

Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta.

(B.U. del 15 gennaio 2019, n. 3)

Art. 1

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 21, comma 20bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico), la presente legge disciplina le modalità di svolgimento della prova di francese per l'ammissione all'esame di Stato e delle prove di francese all'esame di Stato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione.

Art. 2

(Prova regionale di lingua francese)

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono una prova regionale di lingua francese che accerta i livelli di apprendimento conseguiti attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e produzione scritte e orali, coerenti con il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). La partecipazione alla predetta prova è condizione per l'ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione negli istituti della Regione, tranne che per i candidati di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

2. I livelli di apprendimento conseguiti rispetto al quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) sono oggetto di apposita certificazione rilasciata dalla Sovraintendenza agli studi.

3. L'Assessore regionale competente in materia di istruzione definisce con proprio decreto, eventualmente in convenzione con enti certificatori, tipologie e modalità per l'effettuazione e la certificazione della prova regionale.

4. Per gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento della prova regionale.

Art. 3

(Prove di esame)

1. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione, in aggiunta alle prove dell'esame di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107), i candidati sostengono una terza prova scritta e una prova orale di lingua francese.

Art. 4

(Prova scritta di lingua francese)

1. La prova scritta di lingua francese accerta la padronanza di tale lingua, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.

2. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

3. Ai fini della valutazione, la prova scritta di lingua francese è abbinata alla prova scritta di lingua italiana con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 20bis, della l. 59/1997.

Art. 5

(Prova orale di lingua francese)

1. La prova orale di lingua francese si svolge in occasione del colloquio, nel corso del quale le competenze linguistiche e culturali acquisite in tale lingua sono oggetto di apposita valutazione.

Art. 6

(Tipologia, modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova di lingua francese)

1. La prova scritta di lingua francese si svolge il primo giorno utile successivo a quello della seconda prova e consiste nella produzione di un elaborato scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie individuate, anche in relazione agli indirizzi di studio, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, da emanarsi entro il mese di agosto di ogni anno scolastico.

2. Le tracce della prova scritta sono scelte dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione tra le proposte elaborate da una commissione di esperti e contengono l'indicazione dei tempi massimi e delle modalità per il loro svolgimento.

3. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi alla prova scritta e alla prova orale di francese.

Art. 7

(Lingua d'esame)

1. Il candidato ha facoltà di sostenere la seconda prova scritta dell'esame di Stato indifferentemente nelle due lingue ufficiali della Regione, nel rispetto dell'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e delle relative norme di attuazione, atteso che la prima e la terza prova sono finalizzate a verificare le competenze linguistiche in lingua italiana e francese.

2. Il colloquio si svolge indifferentemente nelle due lingue ufficiali della Regione, nel rispetto dell'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e delle relative norme di attuazione. All'inizio del colloquio, il candidato dichiara in quale lingua intende sostenerlo.

3. Il candidato che sostiene il colloquio in lingua francese deve trattare in lingua italiana gli argomenti di italiano dell'ultimo anno di corso.

4. Il candidato che sostiene il colloquio in lingua italiana deve trattare in lingua francese gli argomenti di francese dell'ultimo anno di corso.

5. Nel colloquio sono accertate anche le competenze disciplinari acquisite nelle discipline non linguistiche il cui insegnamento sia stato impartito in lingua francese.

Art. 8

(Commissione d'esame)

1. Nella composizione delle commissioni d'esame della Regione è sempre prevista la nomina di un docente di lingua francese, individuato tra i commissari interni o esterni tenuto conto delle materie d'esame scelte annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Qualora il docente di lingua francese sia individuato tra i commissari esterni, nella composizione delle commissioni d'esame è assicurata la presenza del commissario interno nella materia che il francese sostituisce tra quelle scelte annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 9

(Candidati provenienti da altre regioni e candidati esterni)

1. I candidati provenienti da istituti situati al di fuori del territorio regionale e che si iscrivono per la prima volta all'ultima classe di un corso di studi in Valle d'Aosta, fermo restando l'obbligo per gli stessi di frequentare le lezioni di francese, possono decidere se sostenere la prova scritta e il colloquio in francese previsti dagli articoli 4 e 5.

2. Per i candidati di cui al comma 1 che decidono di non sostenere la prova scritta e il colloquio in francese la valutazione della competenza raggiunta in tale lingua avviene nell'ambito del colloquio con modalità semplificate e coerenti con il percorso scolastico effettuato.

3. Per i candidati esterni che decidono di non sostenere la prova scritta e il colloquio in francese, previsti dagli articoli 4 e 5, la lingua francese non è contemplata fra le materie oggetto d'esame.

Art. 10

(Certificazione)

1. Il diploma rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato contiene, ai fini di cui all'articolo 11, una sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese con l'indicazione della relativa votazione.

2. La sezione di cui al comma 1 reca la votazione complessiva conseguita risultante dalla media tra il punteggio della prova scritta e il punteggio della prova orale, ottenuta con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 20bis, della l. 59/1997. Tale votazione è distribuita su dieci punti, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

3. La sezione è compilata solamente se la votazione è uguale o superiore a sei decimi e se il candidato non ha sostenuto la prova di francese con le modalità semplificate di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 11

(Utilizzo della certificazione per l'accesso all'impiego)

1. Il possesso della certificazione di cui all'articolo 10 esonera, limitatamente alle qualifiche funzionali, docenti ed educative per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore, dalle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese previste:

a) per l'accesso all'impiego nel comparto unico regionale o negli enti dipendenti o strumentali della Regione per i quali l'esonero dall'accertamento linguistico in caso di possesso della certificazione di cui all'articolo 10 sia previsto dalla normativa vigente;

b) dalla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

2. Per l'accesso all'impiego ai sensi del comma 1, lettera a), la votazione riportata nella certificazione concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

3. L'utilizzo della certificazione di cui all'articolo 10, nonché le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese per le qualifiche funzionali, docenti ed educative per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, in considerazione delle competenze e delle professionalità specificatamente necessarie per l'attività lavorativa da espletare, restano disciplinati dalla legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)), fermo restando che i riferimenti ivi contenuti alla l.r. 52/1998 si intendono riferiti ai corrispondenti articoli della presente legge.

Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, l'esame di Stato si svolge secondo le disposizioni della presente legge e, limitatamente al medesimo anno scolastico, con le tipologie della prova scritta di francese individuate dall'ordinanza dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 52/1998.

2. La prova regionale di lingua francese di cui all'articolo 2 della presente legge si svolge a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

Art. 13

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52;

b) l'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.