Legge regionale 18 aprile 2000, n. 11 - Testo storico

Legge regionale 18 aprile 2000, n. 11

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), gia' modificata dalle leggi regionali 21 febbraio 1996, n. 7 e 2 settembre 1997, n. 33.

(B.U. 26 agosto 2000, n. 19)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. L'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), già sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Oggetto degli interventi per la qualità)

1. L'intervento regionale per migliorare e garantire la qualità, con l'obiettivo di promuovere la diffusione presso le imprese industriali di metodologie e di sistemi per l'adeguamento della qualità aziendale è finalizzato:

a) alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria;

b) alla certificazione della conformità di sistemi di qualità aziendali, di prodotti, di processi alla normativa nazionale e comunitaria;

c) al mantenimento della certificazione della conformità di sistemi di qualità.".

Art. 2

(Modificazioni dell'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 84/1993, già sostituito dall'articolo 6 della l. r. 33/1997, è sostituita dalla seguente:

"a) per gli investimenti di cui all'art. 2:

1) le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;

2) i consorzi fra imprese industriali;

3) i centri di ricerca il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al settanta per cento da imprese industriali.".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. L'articolo 8 della l.r. 84/1993, già sostituito dall'articolo 7 della l.r. 33/1997, è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Contributi per la ricerca e lo sviluppo)

1. Per gli investimenti di cui all'art. 2 possono essere concessi contributi nella misura massima:

a) del cinquanta per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di ricerca industriale come definita nell'allegato I alla comunicazione 96/C 45/06 della Commissione (Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) C/45 del 17 febbraio 1996;

b) del venticinque per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di attività di sviluppo precompetitiva come definito nell'allegato I alla sopracitata comunicazione 96/C 45/06.

2. Per le piccole e medie imprese la misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di dieci punti.

3. Per le imprese insediate nelle aree per le quali vige la deroga dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, pubblicato in GUCE C/340 del 10 novembre 1997, la misura massima percentuale può essere aumentata di cinque punti.

4. I contributi possono essere erogati per stato di avanzamento del progetto di ricerca, ma non possono superare, fatta eccezione, fino al 31 dicembre 2004, per le imprese che si insedieranno nell'area industriale "Cogne" di Aosta:

a) l'importo di 1.000 milioni annui per le grandi imprese;

b) l'importo di 300 milioni annui per le piccole e medie imprese.

5. La durata massima del progetto di ricerca è fissata in cinque anni.".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. L'articolo 11 della l.r. 84/1993, già sostituito dall'articolo 8 della l.r. 33/1997, è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Procedure)

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

3. I contributi previsti dall'articolo 8 sono autorizzati, previa istruttoria svolta dalla Finaosta S.p.A., con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente al trasferimento delle risorse necessarie. La Finaosta S.p.A. provvede all'erogazione dei contributi sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca.

4. I contributi previsti dagli articoli 8bis, 9 e 10 sono concessi con provvedimento dirigenziale.

5. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle norme in materia di qualità, in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. L'articolo 13 della l.r. 84/1993, già sostituito dall'articolo 10 della l.r. 33/1997, è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Controlli)

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 2, entro tre mesi dalla realizzazione dei progetti di ricerca approvati, provvedono a presentare alla Finaosta S.p.A. una relazione tecnica che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti. La Finaosta S.p.A., valutata la relazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni in merito alla corretta utilizzazione del contributo. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 4, dopo la realizzazione dei progetti approvati, provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria una relazione che illustri le modalità di svolgimento degli interventi e i risultati conseguiti. Tale relazione sarà accompagnata, ove richiesto, dall'attestato di avvenuta certificazione.".

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta maggiore spesa rispetto agli stanziamenti previsti sui capitoli 20420 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni", 46850 "Contributi per la ricerca e lo sviluppo nel settore industriale", 46855 "Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi di qualità aziendale", 46860 "Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendale, di prodotti e di processi" e 46870 "Spese per la promozione di azioni di sensibilizzazione e informazione sulla qualità nel settore industriale" del Bilancio per l'anno 2000 e del Bilancio pluriennale 2000/2002 per l'attuazione degli interventi di cui alla l.r. 84/1993.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.