Legge regionale 22 dicembre 1987, n. 109 - Testo storico
Legge regionale n. 109 del 22 12 1987
Interventi nel settore degli impianti di risalita. Rifinanziamento della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10, e 15 luglio 1985, n. 46.
(B.U. 21 gennaio 1988, n. 2, 4° S.S. al n. 1 del 11 gennaio 1988)
1. È autorizzata per l'anno 1987 la maggiore spesa di lire 1.500 milioni per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni, concernente la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative d'interesse turistico locale.
1. È autorizzata per l'anno 1987 la maggiore spesa di lire 3.000 milioni per l'applicazione della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per quanto a lire 1.500 milioni sul capitolo 37500 e per quanto a lire 3.000 milioni sul capitolo 37510 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante l'accertamento delle seguenti maggiori entrate sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987:
- lire 180 milioni sul capitolo 00100 per tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- lire 1.390 milioni sul capitolo 00300 per tassa di concessione della Casa da gioco di St. Vincent;
- lire 780 milioni sul capitolo 05800 per assegnazioni statali per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art.
9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- lire 300 milioni sul capitolo 07050 per recupero di contributo di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, articolo 16, ultimo comma;
- lire 50 milioni sul capitolo 09700 per recuperi, rimborsi e proventi diversi;
- lire 1.800 milioni sul capitolo 09900 per recuperi di somme provenienti dal Fondo sociale
europeo per corsi di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
Parte Entrata
Cap. 00100 " Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche " lire 180.000.000
Cap. 00300 " Tassa di concessione della Casa da gioco di St - Vincent " lire 1.390.000.000
Cap. 05800 " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo " l. 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9 lire 780.000.000
Cap. 07050 " Recupero di contributi a carico degli utenti per la fruizione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili "
LR 15 dicembre 1982, n. 93, art. 16, ultimo comma lire 300.000.000
Cap. 09700 " Recuperi, rimborsi e proventi diversi " lire 50.000.000
Cap. 09900 " Recuperi di somme provenienti dal fondo sociale europeo per corsi di formazione professionale "
- L. 21 dicembre 1978, n. 845
lire 1.800.000.000
TOTALE IN AUMENTO lire 4.500.000.000
Parte Spesa
Cap. 37500 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società "
lire 1.500.000.000
Cap. 37510 " Spese per finanziamento del fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita e di connesse strutture di servizio
- LR 7 agosto 1986, n. 42 articolo 2 comma terzo " lire 3.000.000.000
TOTALE IN AUMENTO lire 4.500.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.