Legge regionale 22 dicembre 1987, n. 108 - Testo storico

Legge regionale n. 108 del 22 12 1987

Norme per il recupero dei materiali inerti naturali ai fini delle opere pubbliche e per il riassetto delle escavazioni abbandonate.

(B.U. 21 gennaio 1988, n. 2, 4° S.S. al n. 1 del 11 gennaio 1988)

Art. 1

(Individuazione di aree estrattive

per la realizzazione di opere pubbliche)

1. Per sopperire alle esigenze connesse alla realizzazione delle opere od interventi di competenza dello Stato, della Regione, dei Comuni e di ogni altro ente pubblico anche economico e per contemperare tali esigenze con quelle di tutela del territorio, la Regione determina biennalmente i quantitativi e le qualità di materiali inerti naturali e degli altri materiali utilizzabili direttamente per opere e per gli interventi sopra indicati.

2. La Regione, sentiti i Comuni interessati, individua nel proprio territorio le zone ove insistono i giacimenti dei materiali sopra indicati ivi comprese le aree di ampliamento possibile: sulle zone estrattive che saranno determinate, l'attività di coltivazione di cava può proseguire od iniziare anche se in contrasto con eventuale diversa destinazione prevista dagli strumenti urbanistici e le opere e gli impianti fissi a servizio della coltivazione sono considerati di pubblico interesse.

3. La Regione, inoltre, anche su segnalazione di privati, individua nel proprio territorio le zone indiziate di possibili giacimenti dei materiali di cui sopra e conseguentemente stabilisce per tali zone la destinazione estrattiva, tenuto conto dell'uso attuale del suolo, delle caratteristiche morfologiche delle zone e del loro riutilizzo finale: tale previsione di destinazione estrattiva delle zone indiziate sostituisce le eventuali diverse previsioni di destinazione contenute negli strumenti urbanistici.

4. Al riguardo la Regione stabilisce specifica normativa tecnica in ordine alla coltivazione ed al successivo recupero ambientale.

Art. 2

(Procedure)

1. Le determinazioni e individuazioni di cui all'articolo 1 sono proposte dalla Giunta regionale nell'ambito del piano regionale delle attività estrattive. Il piano è adottato con deliberazione del Consiglio regionale, previo esame delle Commissioni consiliari competenti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione.

2. Nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione possono essere presentate da privati ed Enti pubblici osservazioni e proposte di modifica.

3. Il piano regionale delle attività estrattive è approvato dal Consiglio regionale entro i successivi trenta giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Con la stessa procedura il piano è sottoposto a verifica almeno ogni due anni, onde salvaguardare l'approvvigionamento dal proprio territorio dei materiali indicati al precedente articolo ed al fine di sopperire alle esigenze sopraindicate.

5. La deliberazione del Consiglio regionale di cui al 1o comma opera in salvaguardia delle attività estrattive indicate e delle zone indiziate sino all'approvazione definitiva di cui al terzo comma.

Art. 3

(Provvedimenti relativi

alle aree di cava dismesse)

1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad individuare le aree di cava dismesse e a valutare la possibile riutilizzazione o recupero ambientale.

2. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta appartengono al patrimonio indisponibile della regione i giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.

3. Ove tali aree presentino prevalente interesse pubblico al riutilizzo a fini di coltivazione di cava, il proprietario dell'area sarà tenuto a dar corso all'attività di coltivazione, presentando all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici idonei progetti di coltivazione e di recupero ambientale.

4. Tali progetti sono autorizzati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, il quale potrà disporre ogni prescrizione ritenuta idonea per una più razionale coltivazione e per un più corretto recupero ambientale.

5. Per l'ipotesi che il proprietario non si attivi ad intraprendere i lavori di cava secondo le procedure indicate entro il termine di sei mesi dall'autorizzazione di cui al precedente comma, la Giunta regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 dello Statuto. Detto giacimento sarà dato in concessione a giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno presentato relativa domanda, l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

6. In caso di inadempimento da parte del coltivatore di cava alle prescrizioni di cui al quarto comma o a quelle contenute nel provvedimento di concessione sarà irrogata una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 10.000.000.

7. L'Assessore regionale ai Lavori Pubblici potrà, inoltre, disporre la sospensione dei lavori in difformità.

8. Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione può prevedere contributi per l'esecuzione delle opere stesse.

9. La Regione può inoltre procedere a ogni altro intervento ai fini della sicurezza e dell'incolumità delle persone. Restano ferme tutte le altre competenze regionali e istituzionali in materia.

10. Con successivo provvedimento legislativo saranno determinati gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.