Legge regionale 18 dicembre 1987, n. 105 - Testo storico

Legge regionale n. 105 del 18 12 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e integrazione del programma triennale 1987/89 (FRIO).

(B.U. 21 gennaio 1988, n. 2, 4° S.S. al n. 1 del 11 gennaio 1988)

TITOLO I

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51)

Art. 1

1 - Il primo comma, lettera c), articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 è così modificato:

" c) costruzione o adeguamento di strade, acquedotti, reti fognarie interne, collettori fognanti, impianti di depurazione, cimiteri, edifici scolastici di rilevante interesse locale nonché case municipali ".

Art. 2

1- Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, è sostituito dal seguente:

" 1 - Le richieste di intervento, di cui all'articolo 1, terzo comma, debbono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre dell'anno immediatamente precedente l'inizio del triennio di programma ".

Art. 3

1 - Il settimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 è sostituito dal seguente:

" 7 - I Servizi regionali indicati al primo comma del presente articolo possono avvalersi di ditte specializzate:

a) per la realizzazione della segnaletica dei sentieri di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16;

b) per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), nel qual caso le ditte interessate devono concordare con la Regione le quantità di personale da impiegare nelle unità operative, impegnandosi ad assumere, per i fini di cui al quarto comma, lettera b), personale non qualificato in misura non inferiore al 40 percento di quello qualificato ".

Art. 4

1 - Dopo l'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 è inserito il seguente articolo: " Articolo 4 bis (oneri progettuali)

1- Per i soli interventi inclusi nel programma approvato ai sensi del precedente articolo 4, la Giunta regionale provvede a erogare ai soggetti di cui al terzo comma del precedente articolo 1 un contributo finanziario, per gli oneri progettuali relativi agli interventi medesimi, da determinarsi applicando alla spesa programmata per la realizzazione dei singoli interventi le percentuali indicate nella tabella allegata che fa parte integrante della presente legge ".

TITOLO II

(Programma integrativo di interventi FRIO)

Art. 5

1 - È autorizzato, per gli esercizi dal 1988 al 1990, lo stanziamento di lire 60 miliardi di cui lire 22 miliardi per l'anno 1988, lire 24 miliardi per l'anno 1989 e lire 14 miliardi per l'anno 1990, per il finanziamento di un programma integrativo del programma triennale 1987/ 1989, già approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, modificato dall'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1987, n. 35. Gli oneri graveranno sul capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1988 e successivi corrispondenti al capitolo 22890 del bilancio di previsione per l'anno 1987.

Art. 6

1- Il programma integrativo di cui all'articolo 5 è deliberato, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, sulla base delle richieste di intervento pervenute alla Regione in applicazione dell'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1 e non incluse nel programma triennale 1987/ 1989 per carenza di disponibilità finanziarie.

2 - Ai fini della formazione del programma di cui al primo comma sono riconsiderate, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, anche le richieste di intervento già presentate ed escluse dal programma triennale 1987/ 1989 per:

a) inosservanza del termine prescritto dall'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1;

b) non rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51;

c) carenze progettuali di non rilevante importanza. 3 - Le richieste di cui al secondo comma, già escluse per i motivi indicati alle lettere b) e c) del comma medesimo, sono riconsiderate soltanto se i soggetti richiedenti provvedono, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a produrre la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti formali previsti dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e l'eliminazione delle carenze progettuali accertate dal Nucleo di valutazione di cui all'articolo 3 della stessa legge.

TITOLO III

(Norme transitorie e finanziarie)

Art. 7

1 - Per il completamento o la realizzazione delle opere relative a progetti concernenti la costruzione di collettori fognanti e impianti di depurazione per i quali sono stati chiesti alla Regione, alla data del 31 marzo 1988, il finanziamento o la realizzazione ai sensi della legge regionale 6 agosto 1985, n. 61, si applicano le procedure previste dalla legge medesima.

2 - La determinazione delle autorizzazioni di spesa per la realizzazione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo è demandata alla legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 8

1 - Per l'applicazione dell'articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2000 milioni per l'anno 1987, relativamente ai contributi da liquidarsi per i progetti inclusi nei programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, e la spesa di lire 2400 milioni per l'anno 1988 relativamente ai contributi da liquidarsi per i progetti che saranno inclusi nel programma integrativo di cui all'articolo 5.

2 - I relativi oneri graveranno sul capitolo di nuova istituzione n. 22892 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3 - Alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge per gli anni successivi al 1988 si provvede con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 9

1 - Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 5 della presente legge si provvede per gli esercizi 1988 e 1989 mediante utilizzo per complessive lire 46 miliardi delle risorse disponibili relative al programma 3.2 (altri oneri non ripartibili) del bilancio pluriennale 1987- 1989. Per l'esercizio 1990 all'iscrizione degli oneri si provvederà con la legge di approvazione del relativo bilancio di previsione.

2 - Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 8 della presente legge si provvede:

- per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 2000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sui seguenti accantonamenti previsti nell'allegato 8 del bilancio di previsione per l'anno stesso: per lire 500 milioni alla voce " Interventi per la costruzione della sede di uffici finanziari dello Stato ", che è così completamente utilizzata; per lire 500 milioni alla voce " Interventi per opere edilizie nei centri storici ", che è così completamente utilizzata; per lire 200 milioni alla voce " Interventi straordinari per lo sviluppo ed ammodernamento del sistema economico e produttivo ", che è così completamente utilizzata;

per lire 600 milioni alla voce " Esperimento pilota per la realizzazione di centrale idroelettrica ", per la quale resta disponibile la minor somma di lire 10.600.000; per lire 200

milioni alla voce " Attuazione di un piano straordinario di edilizia ospedaliera ", per la quale resta disponibile la minor somma di lire 800.000.000;

- per l'anno 1988 mediante utilizzo per lire 2400 milioni delle risorse disponibili iscritte nel programma 3.2 " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1987/ 1989.

Art. 10

1 - Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo "(spese di investimento)

L. 2.000.000.000

Variazione in aumento

2.1 Interventi a carattere generale

2.1.1. Finanza locale

Codificazione: 2.1.2.3.2.3.11.33.02

Cap. 22892 (di nuova istituzione)

" Contributi agli enti locali a copertura degli oneri progettuali relativi a opere finanziate tramite il Fondo Regionale Investimenti Occupazione

- LR 18 dicembre 1987, n. 105

L. 2.000.000.000

TITOLO IV

(Dichiarazione di urgenza)

Art. 11

1 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1986, N. 51

Valori percentuali da applicare per la determinazione dei contributi finanziari per gli oneri progettuali (articolo 4 bis) ATTO ALLEGATO

TABELLA DEI VALORI PERCENTUALI

Importi Opere TIPOLOGIE DI OPERE

(milioni di Lit.) Recupero Acquedotti Sentieri Strade Edifici fabbricati fognature

fino a 500 0,7 1,08 4,63 3,84 5,35

da 501 a 1000 0,6 0,96 4,00 3,24 4,49

da 1001 a 2000 0,52 0,84 3,41 2,81 3,90

da 2001 a 3000 0,46 0,72 3,01 2,53 3,52

da 3001 a 4000 0,43 0,66 2,98 2,38 3,31

oltre 4000 0,40 0,60 2,76 2,16 3,000