Legge regionale 18 dicembre 1987, n. 104 - Testo storico

Legge regionale n. 104 del 18 12 1987

Aumento dell'ammontare degli assegni a favore delle guide, aspiranti guide alpine e loro superstiti ai sensi della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

(B.U. 21 gennaio 1988, n. 2, 4° S.S. al n. 1 del 11 gennaio 1988)

Art. 1

1. A decorrere dall'anno 1987 l'ammontare degli assegni di anzianitą e invaliditą a favore delle guide, aspiranti guide alpine e loro superstiti di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni č stabilito in annue lire 2.000.000. Il medesimo importo costituisce la base di determinazione ai sensi di legge degli assegni di reversibilitą.

Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire 55.000.000 graverą sul capitolo 37300 del bilancio di previsione per l'anno 1987 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1987, mediante utilizzo della autorizzazione di spesa gią iscritta nel capitolo 37300 del bilancio di previsione stesso, che presenta la necessaria disponibilitą;

- per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per lire 110.000.000 delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.2.12. " Interventi promozionali per il turismo " del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1987/ 1989.

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.