Legge regionale 18 dicembre 1987, n. 103 - Testo storico

Legge regionale n. 103 del 18 12 1987

Autorizzazione di maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine).

(B.U. 21 gennaio 1988, n. 2, 4° S.S. al n. 1 del 11 gennaio 1988)

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine) č autorizzata, limitatamente all'esercizio 1987, la maggiore spesa di lire 1250 milioni, il cui onere graverą quanto a lire 1000 milioni sul capitolo 37350, e quanto a lire 250 milioni sul capitolo 37360 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante accertamento di maggiore entrata di lire 1.250 milioni, sul capitolo 00300 del bilancio di previsione medesimo, per tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte entrata

:

Cap. 00300 " Tassa di concessione della Casa da gioco di St - Vincent "

lire 1.250.000.000

Parte spesa

:

Cap. 37350 " Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico "

- LR 10 gennaio 1961, n. 2

- LR 9 maggio 1963, n. 11

lire 1.000.000.000

Cap. 37360 " Contributi e sussidi ad enti per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico "

- LR 10 gennaio 1961, n. 2

- LR 9 maggio 1963, n. 11

lire 250.000.000

Totale in aumento lire 1.250.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.