Legge regionale 18 dicembre 1987, n. 102 - Testo storico

Legge regionale n. 102 del 18 12 1987

Destinazione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217: legge quadro per il turismo

(B.U. 21 gennaio 1988, n. 2, 4° S.S. al n. 1 del 11 gennaio 1988)

Art. 1

1. I fondi assegnati dallo Stato, per l'anno 1987, ai sensi dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammontanti a complessive lire 2.568.174.000, vengono destinati a integrare gli stanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, primo comma, punto a), della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente " Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive ".

Art. 2

1. I fondi statali di cui al precedente articolo 1 saranno introitati sul capitolo n. 02850 della Parte Entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1987.

2. Le spese per gli interventi di cui al medesimo articolo 1 graveranno sul capitolo n. 37576 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte Entrata

Cap. 02850 " Fondi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica " L. 17 maggio 1983, n. 217 articolo 13

lire 2.568.174.000

Parte Spesa

Cap. 37576 (la cui denominazione viene così modificata)

" Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo - sportive "

L. 17 maggio 1983, n. 217 articolo 13

LR 18 dicembre 1987, n. 102

lire 2.568.174.000

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.