Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102 - Testo vigente

Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102

Finanziamenti integrativi regionali nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 30 dicembre 1982, n. 21).

Art. 1

(Istituzione fondo integrativo regionale).

Ad integrazione dei finanziamenti attribuiti alla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi della vigente legislazione nazionale nel settore della edilizia residenziale pubblica convenzionata agevolata, č istituito un fondo regionale, destinato a concorrere alla copertura delle quote di ammortamento dei mutui a carico dello Stato, eccedenti le disponibilitą assegnate alla Regione. Detto fondo č finalizzato in particolare a far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo del denaro nel periodo intercorrente tra la localizzazione degli interventi e l'entrata in ammortamento dei mutui e alla maggiore onerositą delle rate iniziali dei mutui indicizzati.

Art. 2

(Dotazione del fondo).

La dotazione del fondo di cui al precedente articolo 1 č stabilita per l'esercizio 1982 in Lire 195.000.000 ed č suscettibile di successive integrazioni in relazione all'ammontare dei contributi pubblici afferenti le rate di ammortamento dei mutui agevolati.

Art. 3

(Programma straordinario per le cooperative).

Atteso che ai maggiori oneri relativi all'edilizia agevolata si fa fronte con il fondo di cui al precedente articolo 1, il finanziamento di cui al quarto comma dell'articolo 1 del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, attribuito alla Regione Autonoma Valle d'Aosta nella misura di L. 253.000.000 con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 13 aprile 1982, n. 1441/ AG, č destinato ad un programma straordinario di edilizia agevolata, finalizzato alla costruzione o al recupero di abitazioni da assegnare ai soci di cooperative edilizie.

La localizzazione degli interventi e la scelta dei soggetti č attuata contestualmente alla approvazione definitiva del progetto biennale 1982-83.

Art. 4

(Mutui individuali agevolati).

Per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati da concedere a privati singoli o associati č impegnata per l'anno 1982 la somma di L. 2.000.000.000.

Le modalitą e le norme regolanti la concessione dei mutui di cui al precedente comma saranno disciplinate da apposite disposizioni legislative da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Contributo per acquisizione immobili).

Al fine di favorire l'intervento pubblico nel recupero urbanistico del quartiere Cogne di Aosta č concesso al Comune un contributo in conto capitale per l'acquisizione degli immobili, da destinare prevalentemente alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sia sovvenzionata che convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 o degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 6

(Condizioni per l'erogazione del contributo).(1)

Art. 7

(Finanziamento).

Gli oneri di complessive lire 5.195.000.000 derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 6 della presente legge graveranno:

- per lire 195.000.000 sull'istituendo capitolo n. 25620 " Intervento regionale straordinario per la copertura di maggiori oneri di edilizia convenzionata ed agevolata " - L. 5 agosto 1978, n. 457 - articolo 36; L. 15 febbraio 1980, n. 25 - articolo 9; Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102;

- per lire 2.000.000.000 sull'istituendo capitolo n. 25255 " Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell'edilizia economica popolare " - Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102;

- per lire 3.000.000.000 sull'istituendo capitolo n. 22762 " Contributi per l'acquisizione ed il recupero urbanistico ed edilizio nel quartiere Cogne in comune di Aosta;

Per l'esercizio 1982 alla copertura delle spese di cui al precedente comma si fa fronte:

- per lire 195.000.000 mediante riduzione di pari somma dal capitolo 50050 " Fondo globale di spese per l'adempimento di funzioni normali " del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982;

- per lire 5.000.000.000 mediante riduzione di pari somma dal Capitolo 50150 " Fondo globale di spese per ulteriori programmi di sviluppo " del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982.

Art. 8

(Variazioni di bilancio).

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) L. 195.000.000

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) L. 5.000.000.000

Totale in diminuzione L. 5.195.000.000

Variazione in aumento

2.1. Interventi a carattere generale

Programma 2.1.1. Finanza locale

Cap. 22762 (di nuova istituzione) Contributi per l'acquisizione ed il recupero urbanistico ed edilizio del quartiere Cogne in Comune di Aosta L. 3.000.000.000

Settore 2.2.1. - Assetto del Territorio e Tutela dell'Ambiente

Programma 2.2.1.02 - Interventi per l'edilizia abitativa

Cap. 25255 (di nuova istituzione) Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell'edilizia economica popolare - Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102 L. 2.000.000.000

Cap. 25620 (di nuova istituzione) Intervento regionale straordinario per la copertura di maggiori oneri di edilizia convenzionata ed agevolata Legge 5 agosto 1978, n. 457 - articolo 36 Legge 15 febbraio 1980, n. 25 - articolo 9 Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102 L. 195.000.000

Totale in aumento L. 5.195.000.000

Art. 9

(Dichiarazione di urgenza).

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¦

(1) Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 1983, n. 74.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Condizioni per l'erogazione del contributo)

L'ammontare del finanziamento di cui al precedente articolo 5 č stabilito per l'anno 1982 in Lire 3.000.000.000 e la relativa erogazione č subordinata:

- alla stipula di un accordo, tra il Comune e l'Ente proprietario degli immobili da recuperare, che preveda l'acquisizione, anche graduale, dell'intera parte di quartiere oggetto di recupero;

- alla approvazione, da parte del Comune, di un programma generale di intervento che ne quantifichi il costo globale, che definisca la quota di volumi a destinazione abitativa e che rechi indicazioni circa il tipo di intervento e le relative modalitą di attuazione, con particolare riferimento ai tempi ed alla sistemazione abitativa provvisoria e definitiva degli attuali abitanti.

La Giunta regionale č autorizzata alla concessione del contributo di cui al primo comma, con facoltą di erogazione diretta al cedente.".