Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 100 - Testo storico

Legge regionale n. 100 del 24 12 1982

Bollettino ufficiale 27 12 1982 n. 20

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione presso gli Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d’Aosta.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga, della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di una anno, presso Istituti di credito e Aziende bancarie, nell’interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, srl, con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive Lire tremiliardi.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dagli Istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all’impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato Agricoltura e Foreste, - gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio " Fontina ".

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all’impegno da parte degli Istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l’Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito e le Aziende bancarie previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in L. 3.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del Bilancio in corso.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all’importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982.

La previsione di spesa iscritta al settore II - Sviluppo economico dell’allegato n. 8 alla legge regionale 23 maggio 1982, n. 6, relativa al rifinanziamento della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 è destinata per Lire 3.000.000 alla copertura presente legge.

Art. 5

Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono approvate le seguenti variazioni:

Parte spesa

:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 3.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 51000 Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - LR primo aprile 1975, n. 7 L. 3.000.000

Nell’allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982 approvato con legge regionale n. 6 del 23 maggio 1982 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 100.

Garanzia fideiussoria della Regione presso gli Istituti di credito o Aziende bancarie per l’assunzione di un mutuo bancario da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.