Legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 - Testo storico
Legge regionale 06 aprile 1998, n. 10
Bollettino Ufficiale regionale 16 04 1998 n. 16
Parziale modificazione dei criteri di ripartizione ai Comuni dei trasferimenti ordinari senza vincolo di destinazione per l'anno 1998. Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000).
1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000) è inserito il seguente:
"2bis. Alla ripartizione della maggior quota del tre per cento destinata per l'anno 1998 al finanziamento dei Comuni (cap. 20501 - parz.) dal comma 2, partecipano tutti i Comuni della Regione in modo direttamente proporzionale al minor gettito derivante a ciascun ente dalla soppressione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) e delle tasse sulle concessioni comunali disposta rispettivamente dall'art. 36, comma 1, lett. c), e dall'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali)."
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.