Legge regionale 10 aprile 1997, n. 10 - Testo storico

Legge regionale 10 aprile 1997, n. 10

Bollettino Ufficiale regionale 22 04 1997 n. 18

Intervento finanziario per l'avvio di un programma di screening dei tumori femminili nella regione.

Art. 1

(Finalitą)

1. La Regione interviene finanziariamente per l'avvio, da parte dell'Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL), di un programma di screening finalizzato alla prevenzione dei tumori femminili.

2. Per le finalitą di cui al comma 1, la Giunta regionale č autorizzata ad assegnare all'USL appositi finanziamenti annuali.

Art. 2

(Finanziamento)

1. Per l'applicazione della presente legge č autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.

2. L'onere di cui al comma 1 graverą sul cap. 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi 1998 e 1999.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1997/1999, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 1 del bilancio stesso (Progetto screening tumori femminili - D.1.4.).

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1997 lire 500.000.000

anno 1998 lire 500.000.000

anno 1999 lire 500.000.000;

b) in aumento:

cap. 59920 "Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale"

anno 1997 lire 500.000.000

anno 1998 lire 500.000.000

anno 1999 lire 500.000.000.